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Notiziario Marketpress di Venerdì 04 Febbraio 2011
 
   
  SIRACUSA: LOMBARDO, "MAI ESPRESSA CONTRARIETAŽ AL PORTO TURISTICO

 
   
  Palermo - Con riferimento allŽarticolo pubblicato a pagina 22, in cronaca di Siracusa nel Giornale di Sicilia dellŽ1 febbraio, il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, precisa che: "allŽonorevole Bufardeci sono state riferite informazioni distorte in ordine a quanto argomentato da me e dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dellŽidentitaŽ siciliana relativamente al porto turistico in corso di realizzazione allŽinterno del porto Grande di Siracusa in occasione del convegno su Beni paesistici e parco degli Iblei, svoltosi a Siracusa domenica 30 gennaio". "Nessuno, infatti - spiega Lombardo - ha sostenuto, in quella occasione, lŽillegittimitaŽ del porto turistico "Marina di Archimede", ma unicamente della connessa edificazione di un albergo entro la fascia di 150 m. Dalla battigia, incompatibile con il disposto dellŽart.15, comma 1 lett. A), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che prescrive che in tutte le zone omogenee [degli strumenti urbanistici generali comunali] ad eccezione delle zone A e B, […] le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, noncheŽ la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi giaŽ realizzati". "LŽalbergo eŽ previsto in unŽarea di ripascimento o al suo immediato ridosso che non ricade in zona A o B del vigente strumento urbanistico - ricorda Lombardo - e la procedura approvativa adottata per il porto turistico, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, non consente alcuna deroga a normativa primaria vigente nel territorio della Regione Siciliana, quale quella sopra riportata". Inoltre, per il presidente, "La deroga a una norma regionale puoŽ, infatti, discendere esclusivamente da altra norma regionale, nel caso contemplata nellŽart. 89, comma 11, della legge 3 maggio 2001, n. 6: Con lŽosservanza delle procedure previste dallŽarticolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dellŽarticolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, noncheŽ ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalitaŽ degli stessi complessi. Il comma successivo disapplica la norma per lŽesecuzione delle opere da eseguirsi allŽinterno dei porti, fattispecie che implica rapporto di funzionalitaŽ tra lŽopera e il porto non ricorrente nel caso di un albergo. Naturalmente la questione rileva ogni altra analoga previsione a Siracusa come in qualunque altra parte dellŽisola".  
   
 

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