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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Aprile 2003 |
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LA COMMISSIONE SODDISFATTA DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO NEI CASI SEB/MOULINEX E TOTALFINAELF
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Bruxelles, 7 aprile 2003 Il Tribunale di Primo Grado ha confermato il 4 aprile aspetti molto importanti del Controllo delle concentrazioni nellŽUnione Europea riguardo alle negoziazioni di rimedi correttivi, ai presupposti per il rinvio agli Stati membri nonché riguardo alla presa in considerazione di effetti gamma da parte della Commissione (il fatto che una fusione possa avere effetti negativi sulla concorrenza dalla combinazione di marchi). Le sentenze sono state pronunciate nel quadro di due casi francesi, da un lato la fusione dei produttori di elettrodomestici Seb e Moulinex e, dallŽaltro, la fusione nel settore petrolifero di Totalfina ed Elf. "Mi rallegro per queste sentenze che confermano la prassi della Commissione in materia di rinvio dellŽesame di una fusione ad uno Stato membro e così come la prassi riguardo allŽaccettazione di impegni tardivi. La sentenza che riguarda Seb/moulinex ha anche confermato la teoria che una fusione può danneggiare i consumatori per la forza dei marchi che mette insieme" ha detto Mario Monti, il Commissario Europeo alla concorrenza." Nel gennaio 2002, la Commissione ha approvato lŽacquisizione da parte di Seb di Moulinex, la quale si trovava in una procedura di amministrazione giudiziaria, a condizione che Seb concedesse una licenza esclusiva del marchio Moulinex sulla vendita dellŽinsieme degli di piccoli elettrodomestici in nove Stati membri in cui erano stati identificati problemi di concorrenza (Portogallo, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia) per una durata di cinque anni. Successivamente Seb ha sottoposto alla Commissione una domanda dŽapprovazione per la società Benrubi per la Grecia e per la società Saeco per gli altri otto paesi, domanda accolta dalla Commissione in data 31 ottobre 2002. Inoltre, nel gennaio 2002, la Commissione ha rinviato lŽanalisi degli aspetti francesi del caso alle autorità francesi competenti che lo avevano richiesto, essendo il centro di gravità di questŽaffare situato in Francia. Seb e Moulinex commercializzano insieme un grande numero di piccoli elettrodomestici tra cui friggitrici, mini-forni, tostapane, ferro per cialde, pentole a pressione, piastre elettriche, racchette per la fonduta o anche caffettiere, robot domestici e ferri da stiro. Questi prodotti sono commercializzati con i marchi Krups, Tefal, Calor, Rowenta, e Swan, oltre, naturalmente, ai marchi Moulinex e Seb. Ricorso di Philips e Babyliss Philips e Babyliss hanno entrambe appellato dinanzi al Tribunale di Primo Grado (Tpg) le decisioni della Commissione nel caso Seb/moulinex. Philips aveva chiesto lŽannullamento della decisione di rinvio della parte francese del caso alle autorità nazionali nonché lŽannullamento della decisione dŽautorizzazione condizionata per tutti i paesi dellŽUnione Europea a parte la Francia. Babyliss aveva invece richiesto soltanto lŽannullamento della decisione dŽautorizzazione. Rigettando la richiesta formulata da Philips contro la decisione della Commissione di rinviare la parte francese alle autorità francesi, il Tpg ha considerato che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale nellŽaccordare o meno una domanda di rinvio fatta da uno Stato membro ai sensi dellŽarticolo 9 del regolamento concentrazioni. Confermando, essenzialmente, la decisione dŽautorizzazione condizionata della Commissione, il Tpg ha anche fondamentalmente confermato lŽanalisi concorrenziale svolta dalla Commissione in particolare riguardo alla presa in considerazione degli effetti gamma. È la prima volta che il Tpg considera questa teoria che è stata utilizzata molte volte in passato dalla Commissione, in particolare nellŽaffare Guinness/grandmet. Per il Tpg, in vista della valutazione della posizione concorrenziale detenuta da unŽimpresa, la Commissione può tenere conto del portafoglio di marchi detenuto dallŽimpresa stessa o della circostanza che tale impresa detiene quote di mercato significative su molti mercati del prodotto interessati Il Tribunale ha aggiunto che la Commissione non ha provato a sufficienza lŽassenza di problemi concorrenziali nei cinque paesi restanti dellŽUnione europea (Italia, Spagna, Finlandia, Regno Unito ed Irlanda), in particolare nei confronti della presa in considerazione dellŽeffetto di gamma. La Commissione esaminerà accuratamente questŽaspetto della sentenza e ne trarrà le conseguenze necessarie. Inoltre, il Tpg ha ritenuto che lŽapproccio procedurale tenuto dalla Commissione in materia di negoziazioni di rimedi é stato compatibile con il diritto comunitario. La sentenza del Tribunale precisa, in particolare, i limiti entro i quali I rimedi possono essere modificati in corso di prima fase e convalida il ricorso a licenze di marchio per rimediare a problemi di concorrenza identificati sui mercati in cui il marchio ha unŽimportanza fondamentale. LŽaffare Mirabellier La Commissione é soddisfatta , dŽaltra parte, della sentenza adottata anchŽessa oggi dal Tpg su un ricorso inoltrato da Pétrolessence, una società francese che possiede il segno di restauro stradale Mirabellier e che si era candidata per lŽacquisto di una parte delle 70 stazioni servizio su autostrade francesi che Totalfinaelf si era impegnato a cedere in cambio dellŽapprovazione della fusione nel 2000. La Commissione aveva respinto la candidatura di Mirabellier concludendo che essa non sarebbe stata in grado di esercitare una concorrenza effettiva nei confronti di Totalfinaelf sulle autostrade francesi. In compenso, essa aveva dato la sua approvazione agli acquisti da parte di Carrefour, Agip ed Avia. LŽarrivo di Carrefour sulle autostrade francesi ha esercitato una pressione concorrenziale sui prezzi di combustibili per gli automobilisti che utilizzano le autostrade in Francia. Respingendo questo ricorso il Tpg, per la prima volta, ha avuto occasione di chiarire il margine di valutazione a disposizione della Commissione quando essa si pronuncia sui candidati- acquirenti di elementi dellŽattivo da disinvestire quale condizione dŽautorizzazione di una concentrazione. In particolare, il Tpg ha confermato molto chiaramente che la Commissione deve rigettare tali candidature quando appare che gli acquirenti, anche se si tratta di imprese profittevoli, non potranno perseguire lŽobiettivo dei rimedi che è quello di permettere il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in questione. |
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