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Notiziario Marketpress di Martedì 15 Aprile 2003
 
   
  APER VINCE LA BATTAGLIA DEGLI ONERI DI ALLACCIAMENTO PREGRESSI PRETESI DA ENEL.

 
   
  Milano, 15 aprile 2003 - L´8 aprile si è svolta l´udienza di discussione del ricorso in appello, proposto presso il Consiglio di Stato da Enel Distribuzione contro la sentenza Tar Lombardia n. 2027/02 con la quale era stata confermata la legittimità della deliberazione Aeeg n. 150/01. L´appello è stato rigettato anche se non sono ancora disponibili né il dispositivo, né le motivazioni. La vicenda degli oneri di allacciamento pregressi nasce quando Aper - Associazione dei Produttori di Energia da fonti Rinnovabili-, dopo lunghe ed infruttuose trattative con Enel, decide di denunciare all´Antitrust e all´Aeeg la pretesa di Enel, vessatoria ed infondata, di ottenere dai produttori privati, oltre al costo delle nuove opere di allacciamento necessarie per il collegamento alla rete dell´impianto, anche una quota parte delle spese già sostenute per la realizzazione del tratto esistente tra il punto di intersezione della linea dedicata e la più vicina stazione di trasformazione (c.D. Opere pregresse). Tali spese erano richieste da Enel in pretesa applicazione del cap. Iv, n. 7 del provvedimento Cip n. 15 del 1993 che, tuttavia, le addossava non già ai produttori bensì ai consumatori energivori che si allacciavano in alta tensione. Successivamente all´esposto di Aper, l´Aeeg era intervenuta con propria deliberazione n. 150 del 2001 la quale ordinava ad Enel Distribuzione di porre fine al comportamento lesivo e di determinare correttamente gli oneri di allacciamento degli impianti di produzione applicando il solo provvedimento Cip n. 6 del 1992. A seguito del ricorso presentato da Enel Distribuzione avverso la delibera n. 150/01 Aper si era costituita ad opponendum nel relativo giudizio, assistita dagli Avvocati Mario Bucello e Simona Viola di Milano, affermando le ragioni degli autoproduttori e la correttezza della decisione dell´Aeeg. Con sentenza n. 2027/02 il Tar Lombardia aveva ritenuto che "...I rapporti tra imprese produttrici e impresa distributrice - sono regolati dalle disposizioni del provvedimento Cip n. 6/92 e [che] per converso proprio queste disposizioni non consentono di legittimare la pretesa di Enel Distribuzione ...". A fronte della pretesa di Enel Distribuzione di fondare la richiesta sul principio dell´equa remunerazione del capitale investito, il Tar aveva inoltre affermato che "non è detto che nel caso di specie detta remunerazione non sia comunque conseguita, in via indiretta, attraverso la percezione delle tariffe e dei contributi dovuti dall´ utente per la fruizione del servizio, tariffe e contributi fissati all´esito dell´esercizio di una potestà autoritativa conferita dal legislatore al soggetto pubblico maggiormente idoneo a valutare l´assetto economico - finanziario del settore di riferimento". Ora nuovamente il Consiglio di Stato sembra aver affermato l´infondatezza della prassi ultradecennale con cui Enel Distribuzione S.p.a. (e, prima ancora di Enel S.p.a.) ha incassato, secondo alcune stime prudenti, centinaia di Mld di vecchie lire, gravando ingiustamente la produzione privata (con ogni conseguente pregiudizio in termini di ritardo e appesantimento del processo di liberalizzazione del mercato) e, in particolare i piccoli produttori da fonti rinnovabili. Numerosi di questi hanno già preannunciato l´avvio di azioni che, con l´assistenza dell´Aper e dagli Avvocati Mario Bucello e Simona Viola, saranno volte al recupero degli oneri indebitamente versati. L´ing. Roberto Longo, Presidente dell´Aper, ha commentato la sentenza esprimendo la soddisfazione per il risultato dell´attenta azione, durata anni, svolta da Aper in difesa degli interessi dei propri Associati ed in generale della categoria dei produttori da fonti rinnovabili, al fine di rendere sempre più raggiungibile l´obiettivo della crescita del contributo di queste fonti alla sicurezza strategica ed ambientale del sistema elettrico italiano.  
   
 

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