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Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Giugno 2003 |
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VIDEOTERMINALISTI: NORMATIVA ITALIANA E SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
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La Corte di Giustizia dell´Unione europea, con la sentenza C-455/00 del 24 ottobre 2002, ha condannato l´Italia in quanto l´ordinamento italiano non pone tutte le condizioni necessarie a garantire la salute dei lavoratori che usano i videoterminali. Secondo gli eurogiudici il nostro Paese ha recepito in modo incompleto la Direttiva 90/270/Cee, art. 9, n. 3, relativo alla protezione degli occhi e della vista dei lavoratori ed ai dispositivi speciali di correzione in funzione dell´attività svolta. La disciplina comunitaria, infatti, prevede che i lavoratori siano sottoposti ad un esame degli occhi e della vista prima di iniziare attività su videoterminale, periodicamente e allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su Vdt. I lavoratori, inoltre, se necessario, e se non è possibile utilizzare gli strumenti ordinari, devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell´attività svolta. Secondo la Corte di Giustizia Europea, queste disposizioni non sono state recepite in maniera esaustiva dall´art. 56, comma 3, del Decreto legislativo n. 626/94, che si limita a regolamentare i controlli e ad assegnarne la spesa al datore di lavoro. Gli stessi giudici europei non hanno ritenute sufficienti neppure le modifiche apportate dal Decreto ministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, contenente le nuove linee guida d´uso dei videoterminali. Con l´occasione ricordiamo che la mancata tutela e la non adeguata attività di informazione e formazione, che il datore di lavoro deve svolgere in favore dei propri dipendenti, sono punite con l´arresto da tre a sei mesi o l´ammenda da tre a otto milioni. Secondo la normativa in vigore è videoterminalista il lavoratore che utilizza un´attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali. Lo stesso lavoratore, se svolge la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. Non è possibile cumulare le interruzioni all´inizio ed al termine dell´orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, se il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, per accertare preventivamente l´assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per la valutazione della sua idoneità alla mansione specifica, ed per accertare periodicamente il suo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. Prima di essere addetto all´attività che prevede l´uso di attrezzature munite di videoterminali, il lavoratore è sottoposto ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici se l´esito della visita medica ne evidenzia la necessità. In base alle risultanze di tali accertamenti il lavoratore è dichiarato idoneo, con o senza prescrizioni, ovvero non idoneo. La periodicità delle visite di controllo, di norma, è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è quinquennale negli altri casi. |
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