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Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Settembre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: TARIFFE PROFESSIONALI ONORARI DEI GEOLOGI
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La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza C-136/12, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/consiglio Nazionale dei Geologi in merito agli onorari dei geologi Il codice deontologico dell´ordine dei geologi prevede che nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve commisurare la propria parcella all´importanza e difficoltà dell´incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche e all´impegno richiesto. L´ordine, tenendo conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull´osservanza. L´autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha ravvisato un´intesa restrittiva della concorrenza nella disciplina sulla determinazione dei compensi. Questa indurrebbe i geologi a non assumere condotte autonome nell´individuazione dei prezzi delle proprie prestazioni professionali, uniformando cosi le proprie tariffe, con l´effetto di restringere la concorrenza. Il Consiglio nazionale dei Geologi ha impugnato davanti al Tar, poi dinanzi al Consiglio di Stato due delibere dell´Agcm. Dinanzi alla Corte di giustizia, il Consiglio di Stato ha sollevato varie questioni pregiudiziali sull´interpretazione del diritto della concorrenza e delle professioni e sulla compatibilità con il diritto Ue di codici deontologici che commisurino il compenso al decoro e alla dignità professionale, alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché sull´obbligo del rinvio pregiudiziale. Ha chiesto inoltre se la disciplina processuale nazionale italiana che prevede un sistema di preclusioni processuali - termini di ricorso, specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa e divieto per il giudice di modificare la domanda di parte- sia compatibile con il diritto Ue. Nella causa hanno presentato osservazioni il governo italiano, francese ed ungherese Nella sua sentenza odierna; la Corte di giustizia ha dichiarato che 1) L’articolo 267, terzo comma, Tfue deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza. 2) Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, Tfue, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi |
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