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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Settembre 2013
 
   
  LE MULTE STRADALI DOPO IL DECRETO DEL FARE

 
   
  A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge n. 69/2013, dallo scorso 21 agosto ci sono importanti novità anche in merito alle multe stradali. L’art.20, comma 5bis, infatti ha modificato ed integrato l’articolo 202 del Codice della Strada. La Circolare del Ministero dell´Interno del 19 agosto 2013 ha fornito i primi chiarimenti. Le norme di tale provvedimento riguardano le sanzioni per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta e si applicano sul minimo edittale riportato sul verbale. Non si applicano alle multe associate alla confisca del veicolo e/o alla sospensione della patente di guida. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità oltre il range dei 40 chilometri orari. Il provvedimento ha introdotto uno sconto del 30% sull’importo delle sanzioni stradali se colui che ha commesso l’infrazione provvede a pagare entro 5 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, impressa sul verbale lasciato sul parabrezza, o, se lascia passare invano tali giorni, entro 5 giorni dalla data della notifica al suo domicilio. Le multe si possono pagare con le modalità di pagamento riportate sul verbale, tra le quali può figurare anche il pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, ecc.), se l´ufficio che ha emesso il verbale lo prevede. Lo sconto in esame si applica solo sull’importo della sanzioni e non può essere esteso alle spese di spedizione. Entro quattro mesi il Ministero dell´interno dovrebbe dettare norme tecniche per procedere alla notifica dei verbali delle multe tramite Pec (posta elettronica certificata), a coloro che ne sono dotati e che danno autorizzazione a tale utilizzo. Il termine dei 5 giorni, secondo le regole generale già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso, decorre: in caso di contestazione immediata, dal giorno successivo alla stessa, e nel caso di contestazione differita da quando il verbale viene notificato via posta o via messo comunale. Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo. In caso di giacenza postale per destinatario assente, il termine decorre dall´undicesimo giorno dall´invio del Cad (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l´atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall´invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente. Se il pagamento con la riduzione è stato effettuato in ritardo (dopo i 5 giorni), l’importo può essere integrato con la differenza rispetto all´intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. In caso di inadempimento il debito sarà iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sarà considerata come acconto sul dovuto  
   
 

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