|
|
|
 |
  |
 |
| |
Notiziario Marketpress di
Giovedì 28 Maggio 2015 |
|
| |
  |
|
| |
BOLZANO: DI NUOVO POSSIBILE FARE RICHIESTA AIUTI PER SALUTE ANIMALI AL PASCOLO
|
|
| |
 |
|
| |
I contributi per la salute degli animali nel 2015 saranno consessi tramite la legge De minimis per il settore agrario in attesa della notifica dei criteri da Bruxelles. Lo fa presente lŽassessore provinciale competente Arnold Schuler. Per la concessione dellŽaiuto i richiedenti devono presentare apposita domanda entro il 15 luglio dellŽanno di riferimento allŽUfficio zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve essere presentata al più tardi dieci giorni dopo il trasferimento degli animali al pascolo La domanda deve contenere il nome del richiedente, il numero auricolare degli animali per i quali è richiesto lŽaiuto, il pascolo sul quale vengono trasferiti gli animali, la data nella quale gli animali vengono portati al pascolo e la data del presunto rientro in stalla degli animali I controlli durante lŽistruttoria prevedono un raffronto tra i dati degli animali dichiarati e quelli nella banca dati animali LŽammontare dellŽaiuto di Euro 150 per ciascun capo ammesso a premio. LŽaiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto ricevuto per coprire gli stessi costi ammissibili. I contribuiti possono essere erogati, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti de minimis fino a 15.000 euro nellŽarco di tre esercizi finanziari. Possono ottenere aiuti finanziari microimprese agricole singole od associate, detentrici di animali e con sede operativa sul territorio provinciale, attive nella produzione primaria. I beneficiari devono essere riconosciuti come agricoltori attivi LŽaiuto viene concesso per lŽattività di pascolo di: bovini di età compresa tra i 5 mesi ed i 3 anni, lŽetà minima è ridotta a 3 mesi se questi animali provengono da imprese di linea vacca vitello. La data di riferimento per la determinazione dellŽetà degli animali è il 30 giugno dellŽanno corrispondente. Gli animali, ai quali può essere concesso lŽaiuto, devono essere nati nellŽazienda agricola del richiedente o, se provengono da altre imprese, essere stati tenuti almeno dal 1° febbraio dellŽanno di riferimento nella azienda del richiedente. Per lo stesso capo di bestiame lŽaiuto può tuttavia essere concesso per una sola volta nella vita dellŽanimale stesso. Per ogni richiedente lŽaiuto può essere concesso per un numero massimo di 20 capi di bestiame allŽanno. La durata minima del pascolo del bestiame non può essere inferiore a 60 giorni consecutivi. I moduli di domanda sono disponbili presso lŽ allŽUfficio zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura,in via Brennero 6 a Bolzano (anche allŽindirizzo Internet www.Provincia.bz.it/agricoltura , o presso lŽassociazione dei contadini "Südtiroler Bauernbund" o presso le associazioni degli allevatori. |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|