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LUNEDI'

 11 GIUGNO 2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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GRAFITALIA/CONVERFLEX EUROPE 2001

Martedì 12 giugno si inaugurano Grafitalia e Converflex Europe 2001 con l'intervento del Presidente della Confindustria Antonio D'Amato.

Grafitalia/Converflex Europe 2001, che occupano i padiglioni 12, 13 e 14 della Fiera di Milano, rappresentano il più importante appuntamento dell'anno per gli operatori delle arti grafiche e del converting.

Paolo Bandecchi è il Presidente di Grafitalia, mentre Ruggero Gerosa è il Presidente di Converflex Europe.

Le due fiere, che si concludono domenica 17 giugno, si presentano con un quadro espositivo record dovuto anche al momento felice dell'industria della carta stampata e del converting. Infatti, secondo i dati forniti da Bandecchi e Gerosa, tutti i settori hanno chiuso il 2000 con una crescita significativa, a conferma del fatto che l'industria della carta stampata e del converting ha saputo reagire in modo adeguato alla rivoluzione tecnologica da cui è stata investita negli anni scorsi.

Le due mostre presentano un panorama espositivo complesso e particolarmente articolato e rappresentano un'occasione unica per valutare i cambiamenti in atto nel settore della stampa e del converting.

 

PRODOTTO EDITORIALE: DEFINIZIONE

A seguito di talune richieste pervenute alla redazione, ritorniamo sulla definizione di prodotto editoriale.

L'art. 1 della Legge n. 62/01, prendendo atto che oramai si vive nella società dell’informazione, stabilisce che è prodotto editoriale qualsiasi prodotto realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l’esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Da tale definizione risultano esclusi i supporti che riproducono esclusivamente suoni o voci, i film e i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale ad uso interno o presso il pubblico.

 

LEGGE SULLA STAMPA: EQUIPARAZIONE DEI PRODOTTI SU SUPPORTO CARTACEO E INFORMATICO

A seguito della definizione contenuta nell'art. 1 della Legge n. 62/01, è prodotto editoriale anche quello diffuso al pubblico su Internet con periodicità regolare, contraddistinto da una testata che costituisce l’elemento identificativo del prodotto.

Anche a questo prodotto editoriale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati (luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e dell’editore, ecc.), nonché gli obblighi previsti dall’art. 5 della stessa legge (registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi).

Non si applica l'art. 5 della Legge n. 47/48 quando il prodotto editoriale è si diffuso al pubblico su Internet, ma non è diffuso al pubblico con periodicità regolare: in questo caso si applica solo l'art. 2.

Naturalmente, quando il prodotto editoriale diffuso su Internet è una semplice copia della versione cartacea di una pubblicazione già registrata ai sensi della legge sulla stampa, è sufficiente riportare nella versione internet le stesse indicazioni della versione cartacea (luogo e data di pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, vale a dire il sito Internet, nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile, estremi della registrazione.

Allo stato attuale, l’editore di pubblicazioni diffuse esclusivamente via Internet non deve iscriversi al registro nazionale della stampa, in quanto la Legge n. 416/81 prevede l’iscrizione solo per gli editori di giornali quotidiani e periodici realizzati su supporti cartacei.

Confermiamo, inoltre, che il registro nazionale della stampa sta per essere abolito e che sarà sostituito dal registro degli operatori di comunicazione (art. 1, comma 6, n. 5 della Legge 31 luglio 1997, n. 249).

 

EUROLANDIA: LA DOPPIA CIRCOLAZIONE MONETARIA

Proseguiamo nel nostro cammino verso l'euro analizzando la fase della doppia circolazione della lira e dell'euro, prevista dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002.

A partire da tale data, mentre saranno distribuite le banconote e monete in euro, si provvederà anche al cambio, al ritiro, allo stoccaggio e la distruzione di monete e banconote nazionali.

Per realizzare ciò le filiali della Banca d'Italia distribuiranno le banconote, mentre il ministero del Tesoro provvederà a distribuire le monete.

Dal 1° gennaio 2002 fino al 28 febbraio 2002, pertanto, se andiamo a fare la spesa in un qualsiasi negozio o supermercato o punto vendita, sarà ancora possibile pagare in lire. Sarà utile dotarsi di un euroconvertitore.

Dal 1° gennaio 2002 dovremo compilare gli assegno in euro. Dopo aver restituito i vecchi blocchetti ed avuto i nuovi, nella parte destinata all'importo in cifre, ci sarà prestampata una virgola, per ricordarci di indicare le due cifre decimali, anche se l'importo non prevede centesimi (100 euro = 100,00 euro). Nella parte dell'assegno da compilare in lettere, poi, i centesimi vanno, comunque, sempre scritti in cifre dopo la barra (100,26 euro = cento/26).

Dal 1° gennaio 2002 lo stipendio sarà pagato solo ed esclusivamente in euro, ma le voci dello stipendio non subiranno alcuna modifica, verranno semplicemente convertite applicando il tasso di conversione di 1.936,27 e le regole di arrotondamento.

Dal 1° marzo 2002, invece, l'euro diventerà l'unica divisa circolante e si potrà pagare esclusivamente in euro. Occorrerà fare sempre la massima attenzione ai decimali, ai centesimi, alle regole di conversione dei prezzi e agli arrotondamenti.

Contabilità pubblica, stipendi, pensioni, contratti, sanzioni, dichiarazioni fiscali e previdenziali, saranno tutti in euro.

Fino a tutta la fine del mese di marzo 2012, comunque, si potranno convertire gratuitamente le lire presso le filiali della Banca d'Italia.

 

TASK FORCE CONTRO FALSIFICAZIONE MONETARIA

Il Ministero del Tesoro, con l'avvicinarsi dell'introduzione dell'euro, ha deciso di rafforzare la lotta contro i falsari e ha istituito un'apposita task force che si occuperà di vigilare contro la falsificazione di euro banconote e di altre valute.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 121 di sabato 26 maggio u. s. infatti è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 15 maggio 2001 che ha provveduto alla creazione del nuovo Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria.

La nuova struttura è inserita nel Dipartimento del Tesoro, che fa capo a Mario Draghi, e deve interagire con la Banca d'Italia, l'Istituto Poligrafico, la Zecca dello Stato, la Commissione europea e le forze di polizia estere competenti in materia di falsificazione monetaria.

Del nuovo ufficio fanno parte, oltre al personale del Tesoro, anche esponenti della Guardia di Finanza, con compiti di prevenzione, ricerca e repressione della violazione in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e movimentazioni finanziarie e di capitali.

 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA: REGOLE AL LAVORO

Alcune aziende hanno sollevato il problema del modo di utilizzo da parte dei dipendenti di internet e della posta elettronica e del possibile controllo del loro comportamento.

I riferimenti giuridici possibili sono da un lato il codice civile e dell'altro, pur se ormai inadeguato, lo Statuto dei Lavoratori del 1970.

Gli articoli 2104 e 2105 codice civile, infatti, sanciscono per i lavoratori subordinati i doveri di diligenza e fedeltà a fronte della cui violazione il datore di lavoro può applicare una sanzione disciplinare (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento).

La Legge 20 maggio 1970, n. 300, a sua volta, regola all'art.4 le eventuali forme di controllo.

In primo luogo, essa vieta, in maniera assoluta, l’uso di impianti audiovisivi e di qualsiasi altra apparecchiatura per controllare a distanza l’attività dei lavoratori.

In secondo luogo chiarisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo, se sono richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere installati solamente previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

In merito si può sostenere che l’utilizzo dei sistemi informatici, di per sé, non rientra nella suddetta fattispecie (l’insieme di hardware e software utilizzato da un’impresa non ha mai soltanto finalità di controllo) e che i sistemi informatici, quando realizzano un controllo, lo fanno solo per soddisfare esigenze organizzative e produttive.

L'esercizio di tale controllo è subordinato all’informazione ed al consenso dei lavoratori espresso attraverso le proprie rappresentanze aziendali oppure alle modalità di utilizzo fissate dall’Ispettorato del lavoro.

 

UNIONE AFRICANA

Nel corso della quinta sessione straordinaria dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA), che si è svolta a Sirte il 1° e 2 marzo u.s., era stato sottoscritto l’atto costituivo dell’Unione Africana.

Per gli accordi intercorsi lo stesso sarebbe entrato in vigore dopo che due terzi degli stati membri dell’OUA avrebbero provveduto a depositare gli strumenti di ratifica.

A seguito di ciò l'Unione Africana ha preso ufficialmente il via 26 maggio u.s. dopo che era stata registrata l'adesione di 53 Stati.

Il Marocco non ha ancora aderito in attesa della soluzione della controversia sui territori dell’ex Sahara spagnolo.

La trasformazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana in Unione Africana durerà un anno, secondo i dettagli che saranno definiti nel Vertice dei Capi di Stato Africani che avrà luogo a Lusaka, nello Zambia, dal 9 all'11 luglio prossimi.

L'Unione Africana è modellata istituzionalmente sull’Unione Europea.

L'Unione funzionerà attraverso i seguenti organi: Conferenza dell’Unione, Consiglio Esecutivo, Parlamento panafricano, Corte di Giustizia, Istituzioni finanziarie (Banca Centrale Africana, Fondo Monetario e Banca Africana per gli Investimenti), Commissione, Comitato dei Rappresentanti Permanenti, Consiglio Economico, Sociale e Culturale e Comitati tecnici specializzati.

 

INDUSTRIAL DESIGN: NUOVA DISCIPLINA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 95 del 2 febbraio 2001, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 98/71/CE, relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

Il provvedimento, consultabile sul sito del Parlamento italiano all'indirizzo internet www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.htm innova l'attuale regolamentazione in materia di design (R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 27, 2° comma, Legge 7 agosto 1997, n. 266), modificando i requisiti di protezione e prevedendo la possibilità di cumulare la tutela di tipo brevettuale, che si ottiene tramite la registrazione del disegno o del modello presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e la tutela attraverso il copyright.

Il nuovo art. 5, 2° comma, fornisce la definizione del bene oggetto di tutela, parlando di "aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento", facendo quindi riferimento sia all’intero prodotto che anche ad una sua parte: La nuova definizione, pertanto, riconosce espressamente la tutelabilità di singole parti di un prodotto complesso, ma, allo stesso tempo, ne limita la tutela all’aspetto esteriore.

L’esteriorità viene ripresa all’art. 5-quinquies che, alla lett. a), richiede come requisito essenziale per la tutela di questi prodotti, oltre alla novità ed individualità, che il componente rimanga visibile, una volta incorporato nel prodotto complesso, durante la sua normale utilizzazione, cioè durante l’utilizzazione del prodotto da parte del consumatore finale, escludendo dalla normale utilizzazione tutti gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Alla lett. b) il legislatore richiede poi un requisito ulteriore, vale a dire che anche le caratteristiche visibili del componente posseggano di per sé i requisiti di novità e di individualità.

I disegni e i modelli, per poter essere registrati, devono essere nuovi ("Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti") ed avere un carattere individuale ("…se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima").

L’innovazione più significativa apportata dal Decreto legislativo n. 95/01 alla disciplina tradizionale dei disegni e modelli in Italia è sicuramente rappresentata dalla nuova regolamentazione dei rapporti tra tutela brevettuale e protezione attraverso il diritto d’autore, che sono cumulabili: "per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 95/01 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta e alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".

 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 è stato pubblicato il Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 che attua la direttiva Cee n. 98/81 sull’uso di organismi geneticamente modificati.

Alfine di tutelare la salute dell’uomo e salvaguardare l’ambiente il provvedimento detta norme più severe e rigorose per quanto riguarda l’impiego, in luoghi "confinati", di organismi geneticamente modificati (Ogm), utilizzati per la ricerca sanitaria e farmaceutica o utilizzati in agricoltura.

Gli Ogm sono suddivisi in quattro classi, nella 1a figurano quelli a rischio trascurabile e nella classe 4 quelli ad alto rischio. Per le classi 3 e 4, inoltre, è prevista la notifica al Ministero della Sanità che deve dare l’autorizzazione all’impiego di Ogm dopo una istruttoria

Il decreto legislativo in esame prevede controlli puntuali, la notifica e l'autorizzazione per l’impiego di Ogm, la predisposizione di piani di emergenza in caso di incidenti, la bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati a spese di chi abbia provocato un eventuale inquinamento a seguito di incidente.

Il provvedimento prevede che, in caso di incidente, deve essere informato il Ministero della Sanità e che, se c’è il rischio di diffusione degli Ogm, deve essere informato anche quello dell’Ambiente. La comunicazione scritta deve descrivere le circostanze dell’incidente, i probabili effetti e le misure adottate.

Per quanto riguarda le sanzioni segnaliamo le principali:

arresto fino a tre anni o ammenda fino a L. 100 milioni per chi causa pericoli per la salute pubblica o rischio di degrado delle risorse naturali.

arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a L. 8 milioni per chi non aggiorna la notifica

arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a L. 5 milioni per chi non informa in caso di incidente.

Nel caso che gli Ogm provochino danni ad acque, suolo o determinino un rischio concreto per l’ambiente il provvedimento prevede la bonifica del sito da parte di chi, con il proprio comportamento omissivo, ha causato il danno ambientale.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito del Parlamento italiano digitando l'indirizzo internet www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01206dl.htm.

 

GIUSTIZIA: ARRIVA IL CYBER-AVVOCATO- TEMPI PIU' RAPIDI PER I PROCESSI

Milano, 11 giugno 2001 - Si tratta di un progetto nato dall' alleanza tra Cassa Forense e Infocamere Tempi piu' rapidi, quindi, per la giustizia, arriva il cyber avvocato. Come noto, a partire dal 1 gennaio 2002 gli avvocati potranno collegarsi in rete per una serie di atti e adempimenti giudiziari, quali la notifica di citazioni per via telematica o la trasmissione degli atti del processo: i primi a sperimentare la novita' saranno i legali di Genova, Padova, Bologna, Bari e Catania, tutti gli altri dovranno pazientare solo qualche altro mese. L'avvocatura italiana si appresta, quindi, a dare una risposta di efficienza alla riforma del processo telematico. A presentare l'iniziativa, resa possibile dall'alleanza tra la Cassa forense e Infocamere, e' stato il presidente Maurizio De Tilla che, nel corso di un incontro presso l'auditorium dell'Ente di previdenza, ha illustrato nel dettaglio l'ambizioso progetto. Un progetto che, come ha spiegato, oltre a consentire a tutti gli avvocati di combattere ad armi pari, punta ad offrire un' opportunita' strategica per tutta la professione. E non va dimenticata la possibilita' per tutti i cittadini di vedersi garantire il diritto alla difesa. "Il cyber avvocato sara' il professionista di domani", ha spiegato il presidente della Cassa, Maurizio De Tilla. "Il processo telematico comportera' una accelerazione del processo civile, con garanzie di maggiore concretezza e controllo del processo stesso". Il primo a definire "indispensabile" questo vero e proprio maquillage tecnologico e' proprio De Tilla: "i tempi della giustizia, sia civile sia penale, sono disastrosi - ha ammesso - . Secondo i dati Censis, soltanto il 21% dei procedimenti penali giunge alla sentenza di primo grado entro un anno dal delitto, ma la percentuale scende al 7,8% se si fa riferimento ai procedimenti penali giunti alla sentenza di secondo grado. Inoltre, per il 72% dei processi penali trascorrono oltre tre anni tra la data del delitto e la sentenza di secondo grado".Personal computer, modem e mouse per tutti: la rivoluzione targata Internet promette di far sparire dalle scrivanie dei legali made in Italy mucchi di carte bollate e pile di fascicoli polverosi. Inaugurando l'era del cyber-avvocato e chiudendo (si spera) quella della giustizia-lumaca.

 

NUOVA DISCIPLINA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE TRATTENUTE I.N.A.-CASA E GES.CA.L.

Roma, 11 giugno 2001 - Continuano a pervenire al Ministero del Tesoro e ad altre Amministrazioni statali, da parte di lavoratori dipendenti, richieste di rimborso dei contributi Ina-Casa e Ges.Ca.L. versati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Tali richieste fanno riferimento, nella generalità dei casi, alle disposizioni della circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato del 23 ottobre 1985 n. 147685 ed al parere del Consiglio di Stato, adunanza generale, n. 586 del 6 ottobre 1994. Al riguardo, il Ministero del Tesoro precisa quanto segue: Con la circolare n. 121435 del 14 marzo 1985 il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato si limitava a puntualizzare la non rimborsabilità dei contributi in questione ed a rammentare che la legge 14 febbraio 1963 n. 60, nel disciplinare la soppressione della gestione Ina-Casa e l'istituzione della Ges.Ca.L., non aveva più previsto l'esenzione dal versamento del contributo al compimento del 59° anno di età e, quindi, si dichiaravano non più applicabili le circolari n. 107390 del 15 febbraio 1954 e n. 149685 ottobre 1957; Il principio della non rimborsabilità dei contributi in questione, richiamato con la citata circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. A/10607 del 15 novembre 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1994; La problematica affrontata dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 non riguardava la rimborsabilità dei contributi di che trattasi, bensì concerneva l'assoggettabilità o meno ai contributi Ges.Ca.L. ed a quelli per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dei compensi corrisposti a funzionari statali da parte di altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione a collegi amministrativi o analoghi incarichi. Nel precisare che a decorrere dal 1° gennaio 1996 il contributo Ges.Ca.L. a carico dei lavoratori è abolito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, non può che ribadirsi ulteriormente che le richieste di rimborso dei contributi in questione non trovano alcun fondamento giuridico e non possono essere pertanto prese in alcuna considerazione. Quanto sopra si comunica anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendosi in tal modo soddisfatto ogni obbligo di informazione e di risposta, da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche interessate, nei confronti di chi abbia presentato richiesta di rimborso.

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