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LUNEDI'

17 SETTEMBRE 2001


pagina 6

 

 

 

 

 

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ORDINANZA DI SEQUETRO DI UN SITO INTERNET

Segnaliamo che, con un'ordinanza del 7 giugno 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto, in base all'art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo di un sito Internet, con particolare riferimento ai beni hardware e software nonché al loro prodotto telematico relativo al dominio e al sito denominato WWW......COM presso la sede dell'internet provider o in qualunque altro luogo e presso chiunque altro necessario. Il Gip ha ritenuto il sito offensivo per la religione cattolica, in quanto vi ha ravvisato gravi indizi del reato di cui all'art. 403 del codice penale, relativo al reato di offesa alla religione cattolica attuato mediante vilipendio di persone che professano tale religione e dei ministri del culto cattolico. Sul sito erano state pubblicate le immagini del Sommo Pontefice, del beato Francesco Forgione detto "Padre Pio" nonché di altri ministri del culto cattolico raffigurati in disegno o in fotomontaggio in modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo ovvero mentre subivano sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni. Il Gip ha, preliminarmente, chiarito nella sua ordinanza che, ai fini della competenza per territorio, il reato deve essere considerato come commesso nel luogo di immissione dei dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio Internet, "essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso a qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi in Rete".

SITO INTERNET E LEGGE SULLA STAMPA
Il Gip di Latina con l'ordinanza del 7 giugno 2001 ha anche aggiunto che il sito Internet deve essere ritenuto "prodotto editoriale", ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 62/01, in quanto destinato alla diffusione di informazioni con mezzo elettronico e che, conseguentemente deve trovare la disciplina riservata alla stampa. Il Gip, però, non ha potuto dare applicazione all'art. 1 del R.d. n. 561/46, che prevede il sequestro di tre copie degli stampati, in quanto tale disposizione non solo non è espressamente richiamata dall'art.1 della Legge n. 62/01, ma non risulta neppure applicabile, in quanto il sito è riproducibile in un numero illimitato di copie, pur essendo unica la fonte di generazione dei dati. In considerazione del contenuto "... palesemente osceno e offensivo della pubblica decenza..." del sito, ha, però, ritenuto applicabile l'art. 2 del R.d. n. 561/46 che consente la deroga al numero di copie da sottoporre a sequestro. Come anticipato nel pezzo precedente il Gip ha disposto il sequestro del sistema informatico attraverso il quale era realizzata l'immissione in linea dei dati generanti il contenuto del sito.

REFERENDUM COSTITUZIONALE
Domenica 7 ottobre 2001, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, ci recheremo alle urne per un referendum confermativo di una riforma costituzionale. Dovremo, infatti, esprimere il nostro voto a favore o meno al fatto che diventi legge dello Stato il testo approvato dalla maggioranza del precedente Parlamento in seconda votazione, secondo la procedura di revisione degli articoli della Costituzione, sulla riforma federalista. Il provvedimento contiene le modifiche agli artt. 114 - 133 del titolo V della parte seconda della Costituzione, ed è stato approvato con i voti della precedente maggioranza dal Parlamento in seconda convocazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuno dei due rami del Parlamento. Secondo il provvedimento Roma otterrà lo status costituzionale di Capitale della Repubblica, Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane dovranno favorire l'iniziativa privata in settori di interesse generale e, soprattutto, viene ribaltato il contenuto dell'art. 117 della Costituzione: oggi elenca le materie sulle quali le Regioni hanno competenza esclusiva, lasciando allo Stato la potestà legislativa su quelle restanti, secondo il testo approvato a suo tempo dall'Ulivo, elencherà le materie sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva (politica estera, difesa, ordine pubblico, moneta), lasciando alle Regioni la potestà legislativa su ogni altra materia non espressamente attribuita allo Stato. Altro punto importante della riforma è l'autonomia finanziaria, per cui ogni regione ed ente locale, potrà istituire propri tributi, dovrà sostenersi con le proprie risorse ed un fondo perequativo opererà per le regioni economicamente più deboli. Nelle fasi finali della precedente legislatura, il testo era passato, in seconda votazione, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica con i solo voti favorevoli dell'Ulivo, che riconfermerà in proprio sì all'interno delle urne. Nell'ambito del Polo, invece, la posizione è articolata. Alcuni, assumendo una posizione solamente politica, vorrebbero dire no per opporsi ad un provvedimento targato Ulivo (Lega ed An). Altri vorrebbero dire sì perché, pur se la riforma "è timida ed insufficiente" (Pace Di An, Presidente della Regione Abruzzo), pur se "è una semplice tappa" (Chiaravallotti di FI, Presidente della Regione Calabria), considerano comunque il provvedimento "un punto di partenza, non privo di carenze anche consistenti" (Ghigo di FI, Presidente della Regione Piemonte), per il completamento della seria riforma in senso federalista con il disegno di legge che la Casa delle Libertà sta elaborando. Come già anticipato in un precedente articolo qui non è richiesto alcun quorum, vale a dire alcun minimo di votanti per la validità del referendum. Se la maggioranza sarà favorevole al testo sottoposto alla votazione referendaria, il Presidente della Repubblica provvederà a promulgarlo. In caso contrario il provvedimento a suo tempo approvato dall'Ulivo non esiste più.

CONTRIBUTI SULLE SPESE PROMOZIONALI SOSTENUTE DA ISTITUTI, ETI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1083/54
La Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese del Ministero delle Attività Produttive ha emanato il decreto del 10 agosto 2001, con il quale è stata rinnovata l'opportunità, per enti ed organismi non profit, di realizzare programmi per la promozione delle imprese sui mercati esteri per il 2002 con i contributi per previste dalla Legge n. 1083/54. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001 ed è anche disponibile sul sito del Ministero, all'indirizzo internet www.mincomes.it  , dove è possibile consultare anche l'intera normativa che disciplina la concessione di tali contributi. Secondo quanto contenuto nel citato provvedimento ministeriale possono essere ammessi all'agevolazione enti, istituti, associazioni non profit ed imprese di servizi che agiscano su mandato di organismi ammissibili, nonché le Camere di Commercio italo-estere in Italia. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2001, allegando il programma promozionale per il 2002, articolato in progetti a loro volta specificatamente dettagliati. I programmi per essere approvati devono avere validità tecnico scientifica, essere coerenti con le linee direttrici della promotion pubblica stabilite dal Ministero e riguardare iniziative, a carattere strettamente promozionale, che siano di rilievo nazionale o relative a prodotti tipici. Entro 120 giorni dalla data di ricezione delle istanze il Ministero provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria. Il termine è prorogabile di eventuali ulteriori 30 giorni, se viene richiesta la trasmissione di documentazione integrativa.

DIRETTIVE EUROPEE SULLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Per quanto riguarda la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche occorre fare riferimento a due direttive europee. La prima è la Direttiva n. 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che all'art. 10 fissa i limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza e richiede il consenso preventivo del consumatore per i messaggi che sono inviati attraverso un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore e per i fax. Lo stesso articolo prevede che le tecniche di comunicazione a distanza, se sono diverse da quelle sopra indicate e consentono una comunicazione personalizzata, possono essere impiegate solamente se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. L'altra è la Direttiva n. 2000/31, sul commercio elettronico, che all'art. 7 prevede l'obbligo per coloro che inviano comunicazioni commerciali non sollecitate per mezzo della posta elettronica, di consultare regolarmente e di rispettare i registri negativi, nei quali si possono iscrivere le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

PROPOSTE DI DIRETTIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRETTIVA EUROPEA SULLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Nell'ambito dell'Unione europea, però, prosegue la discussione sulla proposta di direttiva sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che la Commissione europea ha presentato per emendare la Direttiva n. 97/66. Uno dei punti in discussione riguarda la ricezione indiscriminata di messaggi elettronici non richiesti (il cosiddetto spamming). Per tutelare al meglio i consumatori la Commissione con l'art. 13 della direttiva, per esempio, affronta il problema della "junk mail" elettronica, vale a dire il grado di protezione da consentire al consumatore nei confronti dei messaggi commerciali non richiesti, ricevuti via Internet. Lo scopo è quello di allargare il sistema dell'esplicito assenso preventivo dell'utente (il cosiddetto opt-in) anche alla messaggistica elettronica, che, invece, è tuttora regolata dal sistema della legalità a priori di tutti i messaggi, salvo richiesta di cancellazione da parte dell'utente (il cosiddetto opt-out). Nell'ultimo Consiglio Telecomunicazioni tenuto il 27 giugno scorso il Commissario Liikanen ed un folto schieramento di Paesi, comprendente l'Italia, si è espresso a favore del regime di opt-in, mentre per la linea meno restrittiva dell'opt-out si è espressa una minoranza formata da Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo. Mentre scriviamo apprendiamo che il 6 settembre u.s. il Parlamento ha approvato con 220 voti a favore e 213 voti contro, un emendamento a favore dell'opt-out. Di conseguenza i sostenitori dell'opt-in hanno votato contro l'intera proposta di direttiva. Alla fine la relazione è stata rigettata (129 a favore, 204 contro, 155 astenuti) ed il provvedimento è passato alla commissione parlamentare di merito.

LE ARGOMENTAZIONI PER L'OPT-OUT I
sostenitori dell'opt-out hanno così potuto riconfermare che, secondo loro, spedire comunicazioni commerciali via posta elettronica deve essere considerata come una legittima funzione di business basata sulla compenetrazione tra l'informazione e la comunicazione, che rende il marketing diretto per via elettronica un'attività a valore aggiunto ben diversa dallo spamming. Di contro, se il sistema "opt-in" fosse allargato alle comunicazioni via e-mail la proposta di direttiva, costringendo le azienda ad innalzare i costi per la gestione delle relazioni con il pubblico, risulterebbe dannosa per il commercio elettronico: Inoltre, lo sviluppo del mercato in un quadro, come quello attuale, caratterizzato da una significativa riduzione degli investimenti, sarebbe frenato e le compagnie di marketing si troverebbero nella condizione di dover spostare i loro centri di business fuori dall'Unione Europea, laddove la legislazione è meno vincolante. Il regime di "opt-out", invece, in coerenza con quanto previsto dall'iniziativa e-Europe, potrebbe promuovere ulteriormente lo sviluppo del commercio elettronico in Europa.

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI
Nel mese di ottobre 2001 l'Istat condurrà il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, con data di riferimento 21 ottobre 2001, ed il Censimento generale dell'industria e dei servizi, con data di riferimento 22 ottobre 2001. Il censimento della popolazione, condotto periodicamente in quasi tutti i Paesi del mondo, serve per contare la popolazione stessa e raccogliere informazioni sulle sue caratteristiche sociali ed economiche. In Italia, i censimenti della popolazione e delle abitazioni vengono effettuati ogni dieci anni: il primo fu effettuato nel 1861 e dall'unificazione ad oggi sono state effettuate tredici rilevazioni. Per quanto riguarda le abitazioni, il primo censimento, abbinato a quello della popolazione, fu fatto nel 1951. Con i risultati del Censimento è possibile avere un quadro esauriente delle varie realtà territoriale e, quindi, prendere decisioni che riguardano i comuni, le provincie, le regioni, l'intero Paese. Il censimento dell'industria e dei servizi ricalca quello del 1996/97. La rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale, l'insieme delle rilevazioni statistiche ufficiali del Paese. L'Istat per legge svolge queste indagini e ne usa i dati esclusivamente a fini statistici.

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