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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
13 GENNAIO 2003

pagina 6

 

 

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO

L'art. 44, commi 1-5, della legge finanziaria 2003 ha previsto l'abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento. Il pensionato già tale al 1° dicembre 2002 può richiedere l'abolizione del cumulo sulla sua pensione versando una somma pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, cui va il prodotto fra il trattamento minimo mensile e la differenza fra 95 (somma di 58 anni di età e 37 anni di contribuzione) e la somma della sua anzianità contributiva ed anagrafica. La risultanza deve essere compresa fra il 20% della pensione lorda di gennaio ed un valore pari a tre volte la pensione stessa.

INDENNITÀ CHILOMETRICHE
Sul supplemento ordinario n. 231 della Gazzetta ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 sono state pubblicate le tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2003, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del fringe benefit del dipendente a cui danno luogo.

NOVITA' SULLA NAMING AUTHORITY
La settimana scorsa avevamo pubblicato la notizia che entro il 15 gennaio 2003 i provider/mantainer avrebbero dovuto firmare un nuovo contratto con lo IIT del CNR a seguito della cessazione delle funzioni di gestione e orientamento affidate finora alla Naming Authority. Durante il periodo natalizio, però, ci sono stati dei cambiamenti. Infatti, a fare data dal 23 dicembre 2002, Stefano Trumpy ha acquisito la responsabilità della RA, in quanto nominato direttore pro-tempore dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, in sostituzione di Franco Denoth. Relativamente ai nuovi contratti per il 2003, al "tavolo dei domini", tenutosi il 20 dicembre scorso, è stato concordato che questi avranno il loro corso nella formulazione attuale e con i tempi previsti (scadenza 15 gennaio). La RA stipulerà contestualmente un "memorandum of understanding" con la NA che in sostanza riconosce il ruolo della NA nella definizione delle regole di "naming". L'attuale assetto del registro deve intendersi come transitorio, sino al sopravvenire di una nuova organizzazione, della quale si sta discutendo i dettagli al "tavolo dei domini".

DIFFAMAZIONE ONLINE: SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA AUSTRALIANA IN MATERIA DI GIUDICE COMPETENTE
La Suprema Corte australiana, di recente, ha deciso che un'azione penale per diffamazione riguardante un articolo messo online su un sito Internet americano, può essere decisa da un giudice australiano, in quanto è competente il giudice del luogo in cui l'articolo o la pubblicazione ritenuti diffamatori sono stati scaricati e letti. Tale decisione crea un importante precedente. La decisione australiana ha avuto origine dall'azione giudiziaria intentata dal magnate Nel caso di specie Joseph Gutnick, magnate minerario australiano, si era ritenuto diffamato dal contenuto di un articolo del giornale americano Barron, pubblicato sul sito dell'agenzia di stampa Dow Jones & Co. Quest'ultima, che pubblica anche il Wall Street Journal, aveva sostenuto in giudizio l'incompetenza dei giudici australiani, in quanto il server si trovava nel New Jersey, Stato USA, e non in Australia, dove l'articolo era solamente stato scaricato dal sito Internet e letto. Di avviso contrario sono stati i giudici australiani, che hanno ritenuto che la causa dovesse essere decisa dal tribunale della città di Melbourne, in cui Joseph Gutnick, la persona citata nell'articolo, vive ed è conosciuto. Peter Coroneos, direttore generale dell'Internet Industry Association australiana, ha dichiarato che le conseguenze della decisione della Corte Suprema si estenderanno a tutta la comunità Internet e potranno riguardare qualunque persona che pubblichi contenuti sul Web. La stessa Dow Jones & Co. ha sollecitato l'avvio di un dibattito internazionale sulla questione, preoccupata per la possibilità che gli editori online possano essere esposti a cause per diffamazione in tutto il mondo, in relazione agli articoli pubblicati su Internet.

LEGGE FINANZIARIA 2003: NOVITÀ IN MATERIA DI RITENUTE FISCALI
La Legge 27 dicembre 2002 n. 289, vale a dire la legge finanziaria per il 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2002, ha, tra le varie misure, modificato la tassazione delle persone fisiche attraverso una nuova scala di aliquote, il riconoscimento di nuove deduzioni, perequative, nella quantificazione della base imponibile e la revisione, per analoghe ragioni perequative, di alcune detrazioni forfetarie, diverse da quelle concernenti i carichi di famiglia. Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2003. Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni, in euro, prevista dall'art. 2, 1° comma, della legge finanziaria sono i seguenti: 

aliqote %

scaglioni di reddito annuale

imposta progressiva annuale

scaglioni di imponibile mensile

imposta progressiva mensile

23

fino a 15.000,00

3.450,00

fino 1.250,00

287,50

29

da 15.000,01 a 29.000,00

7.510,00

da 1.250,01 a 2.416,67

625,83

31

da 29.000,01 a 32.600,00

8.626,00

da 2.416,68 a 2.716.67

718,83

39

da 32.600,01 a 70.000,00

23.212,00

da 2.716.68 a 5.833.33

1.934,33

45

oltre 70.000,00

23.212,00 + 45% su eccedenza

oltre 5.833.33

1.934,33 + 45% su eccedenza

 Rispetto alla preesistente situazione il primo scaglione di reddito (23%) unifica i precedenti primi due scaglioni (18% e 24%). Pur se, a prima vista, potrebbe risultare un maggior prelievo per i redditi medio-bassi, questo viene compensato attraverso una contemporanea manovra su deduzioni dall'imponibile e detrazioni di imposta. La legge, infatti, attribuisce una nuova deduzione forfetaria dal reddito complessivo del contribuente, ma solo entro particolari limiti di importo: all'aumento dell'aliquota, cioè, viene contrapposta una diminuzione dell'imponibile e il reddito complessivo del singolo. La deduzione è sostanzialmente diversa da contribuente a contribuente. Essa si adatta alla singola situazione grazie all'applicazione di una formula matematica, e diminuisce, fino ad azzerarsi, con il crescere del reddito.

LEGGE FINANZIARIA 2003: DETRAZIONI DI IMPOSTA E SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO
Per ottenere i risultati compensativi sopra illustrati, sono state sensibilmente modificate anche le detrazioni aggiuntive che spettavano in presenza di reddito di lavoro dipendente, anche a copertura forfetaria delle spese di produzione del reddito. Queste detrazioni, quelle particolari concesse in presenza di rapporti di dipendenza (a tempo determinato o a tempo indeterminato) con durata inferiore all'anno, quelle che riguardavano i pensionati ultrasettantacinquenni e quelle che riguardavano redditi di lavoro autonomo e impresa minore contenuti entro dati tetti, differenziate in funzione dell'entità del reddito di lavoro dipendente, sono state completamente soppresse. Rimangono immutate le detrazioni triennali per dipendenti che hanno trasferito la residenza in immobile affittato in località fuori regione e a oltre 100 km. dal luogo di provenienza e le detrazioni per chi, con contenuti limiti di reddito, usufruisce della propria "abitazione principale" tramite contratto di locazione. Al posto di tutte le detrazioni soppresse, sono state introdotte nuove detrazioni commisurate al reddito complessivo del contribuente, che, lo ricordiamo, non tiene conto in diminuzione né degli oneri deducibili, né della deduzione forfetaria. Le nuove detrazioni, inoltre, sono importi fissi, che non debbono più essere ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno: Quando alla determinazione del reddito concorrano compensi di lavoro dipendente si applicano le seguenti detrazioni: 

 

importi annui

importi mensile

reddito complessivo

Detrazione

reddito complessivo

detrazione

fino a 27.000

nessuna detrazione

fino a 2.250,00

nessuna detrazione

da 27.000,01 a 29.500,00

130,00

da 2.250,01 a 2.458,33

10,83

da 29.500,01 a 36.500,00

235,00

da 2.458,34 a 3.041,67

19,58

da 36.500,01 a 41.500,00

180,00

da 3.041,68 a 3.458,33

15,00

da 41.500,01 a 46.700,00

130,00

da 3.458,34 a 3.891,67

10,83

da 46.700,01 a 52.000,00

25,00

da 3.891,68 a 4.333,33

2,08

oltre 52.000,00

nessuna detrazione

oltre 4.333,33

nessuna detrazione

Diverse detrazioni sono previste per pensioni, lavoro autonomo e piccoli imprenditori. Nessuna innovazione, invece, è prevista per quanto riguarda le detrazioni individuali (interessi passivi su mutuo ipotecario della "prima casa", spese mediche, tasse scolastiche dei figli a carico, ecc.).

LEGGE FINANZIARIA: PROROGA DETRAZIONE 36%
L'art. 2, 5° comma, della legge finanziaria 2003 ha previsto la proroga della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio e bonifica degli impianti fino al 30 settembre 2003. Per ciascun intervento è previsto un limite di € 48.000,00 considerando anche le spese sostenute nel 1998. E' possibile frazionare la detrazione in 10 anni, ridotti a 5 per i contribuenti da 75 anni ed a 3 per quelli da 80 anni. La detrazione può essere trasferita agli acquirenti ed agli eredi che mantengono la detenzione dell'immobile.

NUOVA NORMATIVA ADR E OBBLIGO DEL CONSULENTE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO
Dal 1° gennaio 2003 ha trovato piena applicazione la normativa ADR , già parzialmente in vigore, ma che troverà piena applicazione, è emerso che sono soggette alla normativa ADR relativa al trasporto su strada di merci e rifiuti e all'obbligo del consulente, durante le operazioni di carico, per i produttori di alcune tipologie di rifiuti con grado di pericolosità medio-alto ed indipendentemente dai limiti quantitativi (che rifiuti industriali pericolosi e residui prodotti non superino un totale complessivo massimo di 180 tonnellate annue) e dalle frequenze dei trasporti (che non vengano effettuate più di 24 operazioni di trasporto annue, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese). Dopo aver verificato, con opportuni controlli analitici, se i rifiuti prodotti sono soggetti ad ADR, è opportuno accertarsi anche che le società, cui sono conferiti tali rifiuti, siano in regola con l'ADR (autoveicoli a norma, imballaggi omologati personale viaggiante abilitato e formato). Se risulta che si è soggetti alla normativa ADR occorre procedere alla nomina del consulente ed alla conseguente segnalazione agli Uffici della Motorizzazione Civile, competente per territorio. E' necessario anche procedere alla formazione specifica (comunicazioni orali o formazione e addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del rischio rivelato dalla valutazione dello stesso, aggiornate in funzione delle mutate circostanze). Se risulta che non si è soggetti a tale normativa occorre inviare a tali uffici apposita richiesta di esenzione. La mancata nomina del consulente è punita con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 18 milioni. La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni. La mancata richiesta di esenzione alla Motorizzazione di competenza è punibile alla stessa stregua della mancata comunicazione (da lire 1 milione a lire 6 milioni).

COLLOCAMENTO ORDINARIO: LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA IMPRESE CHE OCCUPANO ANCHE MENO DI QUINDICI DIPENDENTI
L'art. 41, 2° comma, della Legge finanziaria 2003 ha prorogato il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti. Il termine, già previsto dalla Legge n. 52/98, aggiornato di anno in anno, è ora prorogato al 31 dicembre 2003. Fino a tale data i lavoratori interessati hanno diritto alla iscrizione nelle liste senza indennità di mobilità e risultano applicabili i benefici connessi all'assunzione dalle liste di mobilità. 1 Nel presente scritto si fa riferimento: - al comunicato stampa diramato da Microsoft in data 4 dicembre u.s. dal titolo "Microsoft e i partner italiani: una relazione di successo" - ad alcuni articoli in merito pubblicati sulla stampa e sul web nei giorni scorsi. - al dibattito che è seguito alla conferenza stampa organizzata da Zucchetti in data 4 dicembre u.s. presso il Circolo della Stampa di Milano, dal titolo "Un microbo vuole coalizzare tante forze contro un elefante",ovvero come la Zucchetti vuole creare le premesse per contrastare - a livello mondiale - le strategie di Microsoft che cerca di diventare monopolista anche in altri mercati.

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