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WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'


2  ottobre  2000


pagina 5

 

 

 

 

 

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TRANSAZIONI IN RETE: SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8983 del 5 luglio u. s. ha confermato che la richiesta di informazioni rivolta ad un istituto bancario si configura come un vero e proprio mandato da eseguire con la dovuta diligenza e, quindi, comporta da parte della banca stessa assunzione di responsabilità.

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato responsabile la banca che, tramite un suo dipendente, ha fornito ad un correntista, su sua richiesta, informazioni ed assicurazioni, in merito alla solvibilità di un soggetto terzo, che sono poi risultate non esatte.

La sentenza, che conferma l'indirizzo della Cassazione in merito (da ultima sentenza n. 2284/99), sicuramente trova applicazione anche nel settore dell'e-commerce: le banche che si occupano delle transazioni in rete, infatti, forniscono informazioni circa la validità delle carte di credito utilizzate dagli utenti di Internet.

La banca, ad esempio, è già parte attiva delle transazioni effettuate on line con il sistema Moto (Mail order telephon order). La banca controlla i dati della carta di credito inseriti dal consumatore sui circuiti Visa e Mastercard ed invia all'operatore la conferma della solvibilità del cliente. Il venditore può a questo punto accettare l'ordine e dare corso alla transazione.

 

UN SISTEMA INNOVATIVO PER I PAGAMENTI VIA INTERNET

All'indirizzo Internet www.mover.it  abbiamo trovato un altro sistema per la gestione dei pagamenti on line, che può favorire ulteriormente la crescita e la diffusione del commercio elettronico con una soluzione innovativa, che permette il riconoscimento inequivocabile dell'acquirente attraverso l'utilizzo di meccanismi di firma elettronica e la gestione di dati sensibili su linee sicure esterne al web.

Il sistema è stato elaborato e brevettato da una società finanziaria, complementare al sistema bancario ed ai tradizionali circuiti delle carte di credito, e permette di utilizzare la propria carta di credito per effettuare operazioni di e-commerce, rispondendo alle richieste dei merchant e alle esigenze poste dagli acquirenti privati che desiderano tutti agire di sistemi di pagamento sicuri.

E', infatti, previsto l'utilizzo di "movecard", una smartcard di materiale plastico, ossia una carta di formato e dimensioni uguali a quelle di una carta di credito, cui è applicato un microprocessore, sul quale risiede la firma elettronica rilasciata all'utente, utilizzata per la sua identificazione. In questo modo la transazione di acquisto avviene senza immettere in rete i dati e gli estremi identificativi della carta di credito, che rimane l'effettivo strumento di pagamento della transazione. Il riconoscimento del cliente avviene tramite la sua firma elettronica e attraverso l'invio alle banche dei codici di carta di credito sui tradizionali canali sicuri PSTN. Per operare con questo sistema è necessario utilizzare un semplice lettore da collegare al proprio PC che Mover fornisce in un kit unitamente alla carta.

Per utilizzare il sistema Mover, il privato compila il modulo che compare nel sito citato e sottoscrive un contratto, che fino al 31 ottobre 2000 è gratuito, mentre il merchant virtuale sottoscrive un'apposita convenzione.

 

NUOVA DISCIPLINA DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI: SANZIONI

Nel precedente notiziario avevamo dato notizia della nuova disciplina dei bonifici transfrontalieri, dettata dal Decreto legislativo n. 253 del 28 luglio 2000, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997.

Chiariti in quella sede gli aspetti relativi agli obblighi per le banche, indichiamo ora le sanzioni previste dal provvedimento.

L'art. 4 prevede una serie di indennizzi a carico dei diversi enti coinvolti nell'operazione di bonifico, che scattano qualora non vengano rispettati i tempi di esecuzione pattuiti con i clienti.

Se l'importo del bonifico intracomunitario non è accreditato sul conto aperto presso l'ente del beneficiario, l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico è chiamato alla restituzione di una somma di denaro a titolo provvisionale, comprensiva dell'importo del bonifico non eseguito (fino a 12.500 euro), delle spese sostenute dall'ordinante e degli interessi legali, che sono maturati nel periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine e quella dell'accredito e che vengono calcolati sull'importo del bonifico transfrontaliero.

In base all'art. 7, se le disposizioni di legge non sono rispettate per cause di forza maggiore, gli enti coinvolti nell'operazione di bonifico non possono essere chiamati a rispondere dell'inosservanza.

L'art. 8, 2° comma, stabilisce il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica produrre, su proposta della Banca d'Italia, debbono emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 253/00, un decreto contenente i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente le controversie; al fine di assicurare l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti coinvolti. Le procedure dovranno garantire la rapidità e l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

 

CONTRIBUTI PER I COLLABORATORI FAMILIARI: NUOVI VALORI

Entro martedì 10 ottobre occorre versare all'Inps i contributi per il lavoro svolto dai lavoratori domestici nel periodo compreso fra domenica 25 giugno e sabato 30 settembre 2000. Ricordiamo, infatti, che i contributi hanno sempre un riferimento settimanale, partono dalla domenica e finiscono al sabato, e la settimana termina sempre di sabato.

In quest'occasione occorre prestare particolare attenzione perché i contributi orari di riferimento sono cambiati: essi, infatti, non sono più quelli già utilizzati il 10 aprile ed il 10 luglio in relazione al lavoro ed alla retribuzione dei due primi trimestri dell'anno: gennaio-marzo e aprile-giugno.

Dal 1° luglio 2000 i contributi orari sono più bassi dei precedenti per la riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro.

Per le ore da 1 a 24 il contributo, che varia in funzione della paga oraria, è il seguente:

- per una retribuzione oraria effettiva fino a L. 11.290, l'importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 2.254 di cui L. 473 a carico del lavoratore, mentre l'importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 1.853 di cui L. 473 a carico del lavoratore;

- per una retribuzione oraria effettiva da L. 11.291 a L. 13.790, l'importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 2.537 di cui L. 533 a carico del lavoratore, mentre l'importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 2.085 di cui L. 533 a carico del lavoratore;

- per una retribuzione oraria effettiva oltre L. 13.790, l'importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 3.099 di cui L. 651 a carico del lavoratore, mentre l'importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 2.547 di cui L. 651 a carico del lavoratore.

Per le ore da 25 in poi, qualunque sia la retribuzione del lavoratore, l'importo del contributo è fisso: con la quota per assegni familiari è di L. 1.638 di cui L. 344 a carico del lavoratore, mentre senza la quota per assegni familiari di L. 1.346 di cui L. 344 a carico del lavoratore.

 

CONTRIBUTI VOLONTARI; RISCATTI E RICONGIUNGIONI

L'art. 13 del Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, relativo alla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, prevede che dal prossimo 1° gennaio 2001 possono essere dedotti dal reddito complessivo gli importi versati agli enti previdenziali per il riscatto del periodo di laurea, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e per la contribuzione volontaria.

Conseguentemente coloro che in questi mesi vengono a conoscenza degli importi che debbono versare è bene che non paghino tutto e subito in un'unica soluzione, ma chiedano all'ente previdenziale la rateazione del dovuto in modo da poter dedurre, in sede di compilazione dal reddito complessivo tutto quello che andranno a versare a partire dal 1° gennaio 2001.

 

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: L'INFORMAZIONE

Relativamente ai criteri che devono presiedere all'informazione del contribuente, lo statuto prevede che l'amministrazione finanziaria deve assumere iniziative idonee a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, curando anche la predisposizione di testi coordinati e mettendoli a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

L'amministrazione finanziaria deve assumere anche iniziative idonee di informazione elettronica, con aggiornamenti in tempo reale e gratuita.

Tutte le circolari e le risoluzioni emanate nonché ogni altro atto o decreto, che dispone sull'organizzazione, le funzioni e il procedimento devono essere portate a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, comunicandoli nel luogo del suo effettivo domicilio in quello in cui il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Tali atti debbono inoltre essere sempre comunicati con modalità che garantiscano che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto a sua conoscenza dal quale possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione debbono esser messi dall'amministrazione finanziaria a disposizione del contribuente in tempi utili. Debbono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Il contribuente, a sua volta, deve poter adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Ed ancora ..... al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni debbono essere acquisiti ex art. 18, commi 2 e 3 della Legge n. 241/90 relativi ai casi di accertamento d'Ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione è tenuta ad invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari od a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche quando, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

I provvedimenti emessi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Gli atti amministrativi, emessi dall'amministrazione finanziaria, debbono essere motivati con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;

- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

 

DIVORZI:SPETTANZA DELL'ASSEGNO

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12547, ha chiarito che l'assegno all'altro coniuge spetta anche se le nozze sono durate poco.

La breve durata delle nozze, infatti, non svilisce il vincolo di solidarietà tra coniugi e non ostacola la richiesta dell'assegno.

Nel caso di specie il matrimonio era durato appena un anno.

 

ENTI RELIGIOSI: DEDUCIBILITA'

Nel rigo RP20 del modello unico e nel rigo E18 del modello 730 devono essere indicate le erogazioni liberali fatte a favore di istituzioni religiose:

I relativi importi sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente.

Egli, se ha fatto più di una elargizione, può indicarle tutte.

Per ognuna di esse, però, il limite di deducibilità è di L. 2.000.000.

 

POSTE: NUOVE TARIFFE

Sul sito delle Poste, all'indirizzo Internet www.poste.it  è possibile consultare il nuovo tariffario in vigore dal 1° ottobre 2000.

Si segnala in particolare l'aumento di L. 200 del prezzo delle raccomandate dovuto all'introduzione del servizio di tracciatura elettronica: telefonando al numero 800610909, infatti, sarà possibile localizzare in ogni momento la raccomandata.

 

TASSI ANTI-USURA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000 è possibile consultare il decreto del 20 settembre u. s. con cui il Ministero del Tesoro ha aggiornato la classificazione delle operazioni creditizie sulle quali debbono essere calcolati i tassi effettivi delle operazioni creditizie sulle quali vanno calcolati i tassi effettivi globali medi praticati da banche e intermediari finanziari.

I nuovi valori si applicano a tutte le operazioni effettuate fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000.

Ad esempio, la soglia usuraia sui mutui è passata dal 9,435 per cento al 9,945 per cento.

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