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LUNEDI

 20 NOVEMBRE 2000


pagina 5

 

 

 

 

 

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APPROVATA DALL'EUROPARLAMENTO LA CARTA DEI DIRITTI

Il 14 novembre l'Europarlamento ha approvato con 410 voti a favore, 93 contrari e 27 astensioni la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è una versione rivista ed aggiornata della Convenzione europea dei diritti umani del 1949.

In particolare, la Carta, consultabile nel sito www.europarl.eu.int sancisce il diritto alla protezione dei dati personali', la libertà di cambiare religione, il divieto di ogni discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche o sull'orientamento sessuale, l'interdizione della clonazione riproduttiva e del traffico di esseri umani.

La Carta è articolata in sette capitoli, rispettivamente relativi a dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e disposizioni generali. Tali capitoli coprono l'insieme dei diritti politici, sociali, civili, economici garantiti dall'Unione europea ai suoi cittadini.

Sono stati, inoltre, affrontati i seguenti argomenti: protezione esplicita dei lavoratori immigrati regolarmente, diritti dei bambini, degli handicappati e degli anziani, diritto di sciopero e diritto alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

 

GARANTE EUROPEO PER LA PRIVACY

Sempre il 14 novembre u. s. il Parlamento europea ha approvato anche un regolamento, che applica, a livello comunitario, la direttiva sulla tutela e la circolazione dei dati personali e stabilisce l'istituzione di un'autorità garante, che tutelerà i cittadini dall'utilizzo improprio dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il garante europeo della privacy sarà scelto attraverso un bando di concorso indetto dalla Commissione dell'Unione europea che, al termine, presenterà al Parlamento e al Consiglio una rosa di nomi.

Insieme al garante, sarà nominato anche un supplente.

 

ASSOLOMBARDA, CGIL,CISL,UIL: ACCORDO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Assolombarda ha firmato un accordo con i segretari generali della CGIL, della CISL e della UIL di Milano sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Commissione paritetica, appositamente costituita, verificherà l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, avvalendosi anche dell'assistenza di esperti e tecnici delle parti firmatarie.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- individuare e raccogliere dati per diffondere informazioni statistiche attendibili e univoche sugli infortuni sul lavoro in grado di fornire una corretta interpretazione dei fenomeni e del loro andamento sul territorio e nei settori di competenza

- predisporre e realizzare, sulla base delle analisi e dell'elaborazione dei dati raccolti, iniziative di sensibilizzazione nei riguardi dei rispettivi rappresentati

- progettare, proporre o realizzare iniziative formative e informative, anche congiunte, finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza (pubblicazioni, opuscoli, schede, corsi, convegni, seminari) e destinate ai rispettivi rappresentati;

- attivarsi ed interagire, ad ogni livello, con organi ed istituzioni pubbliche e private, per segnalare fatti, esperienze e concorrere a proporre eventuali soluzioni, sia sul piano amministrativo che normativo.

 

Il CASO MUTTI NELLA CERTIFICAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Recenti episodi avvenuti nel settore agro alimentare hanno ribadito la necessità di una certificazione, da parte di organismi specializzati in grado di verificare che i prodotti agricoli e/o gli animali ed i relativi processi produttivi e/o di allevamento corrispondano alla generale domanda di garanzie di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Da un'indagine recente dell'Astra/Demoskopea risulta, ad esempio, che il 2% degli intervistati di età compresa fra i 14 e i 79 anni non si fida di nessuno, il 17% si sente garantito dalla pubblicità, il 18% dal governo e dai ministri interessati dell'agricoltura, dell'industria, della salute e dell'ambiente, il 19% dai mass media in genere, il 22% dalla magistratura.

Saliamo, invece, al 43% degli intervistati per individuare quanti si affidano all'Unione europea ed al 46% che si affida ai carabinieri e ai Nas.

Il 50% degli intervistati reputa garanti della qualità e della sicurezza degli alimenti e delle bevande i propri familiari ed il 54% si affida al proprio medico di fiducia.

Il 55% del campione intervistato si fida del proprio negoziante, il 61% della propria catena di super/ipermercati ed il 64% della marca preferita.

Varie aziende del settore agro-alimentare stanno dunque prendendo iniziative per offrire più sicurezza nell'alimentazione.

Esemplare in questo campo è il caso dell'azienda ultracentenaria di Parma, Mutti, che ha certificato la sua produzione di pomodori. A questo scopo l'azienda Mutti ha rivoluzionato il proprio ciclo produttivo, selezionando ben 140 aziende agricole fornitrici disposte ad aderire al programma di produzione integrata, in modo da poter certificare le 80 mila tonnellate di pomodoro lavorate nel corso dell'estate e traformate in concentrato, salsa, polpa pezzi ed altre specialità. E' stato quindi certificato il processo produttivo di trasformazione con il controllo costante di Check Fruit, ente di certificazione indipendente tra i più accreditati del settore agro alimentare. L'ente controlla passo passo la produzione, dalla corretta tenuta dei quaderni di campagna, all'applicazione del disciplinare, via via fino ai carichi in entrata ed alle analisi multiresiduali.

Il processo, che investe tutta la filiera, ha richiesto due anni di lavoro, ma la ottenuta certificazione, che identifica le caratteristiche del prodotto, è diventata un autorevole consigliere del consumatore ed un concreto intervento per il miglioramento dell'impatto ambientale.

 

APPROVATO IL COLLEGATO FISCALE

Il collegato fiscale 2000, composto da ben 102 articoli è stato definitivamente approvato dai due rami del Parlamento, dopo un lungo e tormentato iter parlamentare, che ne ha ampliato non solo i contenuti, ma anche il numero degli articoli.

Il collegato fiscale 2000 era stato varato, circa un anno fa, dal governo D'Alema, che, in base alle regole di contabilità pubblica, aveva condensato tutta una serie di norme ordinamentali in materia fiscale in soli 31 articoli.

Il 7 luglio u.s. il Senato aveva consegnato alla Camera un testo che aveva raggiunto gli 83 articoli. Lo scorso 4 ottobre la Camera aveva approvato il nuovo testo formato dai 102 articoli. Il 10 novembre il Senato ha definitivamente approvato il testo del provvedimento.

Nel rinviare, comunque, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 2000/237953, consultabile, insieme al provvedimento legislativo, sul sito ministerile all'indirizzo www.finanze.it/circolari incominciamo ad esaminare, in vari pezzi, i contenuti degli artt. 30/33 del collegato fiscale che sono relativi a benefici Irpef per gli oneri pagati relativi ai collaboratori familiari, per le spese di assistenza specifica, per le spese sostenute per gli animali.

I benefici di tali nuovi sconti fiscali si avranno nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000, che sarà presentata nel 2001.

 

SCONTI FISCALI PER COLF

L'art. 30 del collegato fiscale 2000 tratta dei benefici fiscali riconosciuti a favore chi ha assunto o assume, regolarmente, collaboratori familiari, addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (colf).

Gli oneri sostenuti per i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro all'Inps per i collaboratori familiari sono deducibili dal reddito complessivo, fino all'importo massimo di L. 3.000.000.

Quindi, per la prima volta, nella dichiarazione 2001, relativa ai redditi 2000 dall'imponibile fiscale sarà possibile detrarre l'ammantare dei contributi versati all'Inps 2000 per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari (es. baby-sitter e assistenza delle persone anziane).

Il contribuente sarà tenuto a conservare per tutto il tempo in cui è possibile effettuare l'accertamento, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 600/73, la documentazione comprovante i versamenti effettuati, e ad esibirla agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.

Naturalmente la deduzione non compete se le somme sono corrisposte direttamente agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (art. 30).

 

SCONTI PER L'ASSISTENZA SPECIFICA

L'art. 31 del collegato fiscale prevede la possibilità di convertire in detrazione d'imposta, nella misura del 19%, le spese, sostenute a partire dal 2000, per l'assistenza specifica sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, vale a dire danno diritto all'esonero dal pagamento del ticket.

Per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali) o a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

La detrazione, che spetta per i familiari non fiscalmente a carico, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, è riconosciuta solamente per la parte che non trova capienza nell'Irpef dovuta dalle persone ammalate, per le spese relative alle predette patologie, ed entro il limite annuo di 12 milioni.

 

SCONTO IRPEF PER GLI ANIMALI

L'art. 32 tratta, invece, dello sconto Irpef spettante per gli animali.

Le spese sostenute per le cure veterinarie diventano oneri convertibili in detrazione d'imposta, nella misura del 19% e fino all'importo di L. 750.000, limitatamente, però, alla sola parte che eccede L. 250.000.

In pratica, per una spesa veterinaria di L. 750.000, si possono convertire, da quest'anno, L. 500.000 in detrazione Irpef, beneficiando di una detrazione d'imposta pari a L. 95.000 (19% di L. 500.000).

 

RESTITUZIONE TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA

L'art. 33 prevede la restituzione dell'80% della tassa sul medico di famiglia, vale dire la quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, che era stata pagata nel 1993.

L'importo restituito, cui non si applica la disposizione prevista dall'art. 16, 1° comma, lettera n-bis), del Tuir, non sarà tassabile.

La restituzione dell'importo potrà avvenire con le seguenti modalità:

- compensazione con i versamenti da eseguire ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, e successive modificazioni, a decorrere dal mese di gennaio 2001;

- compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000;

- restituzione effettuata dal sostituto d'imposta, previa formale richiesta del contribuente, da produrre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. Quest'ultima modalità è alternativa alle due precedenti e può essere attuata solo se il contribuente percepisce redditi erogati da un sostituto d'imposta. La restituzione è attuata dal sostituto mediante la diminuzione delle relative ritenute, con decorrenza dal mese di gennaio 2001.

Il Ministro delle Finanze ha confermato che, per ottenere la restituzione dell' 80% della tassa sul medico di famiglia pagata a suo tempo, basterà una semplice dichiarazione di avvenuto versamento, che sarà poi assoggettato a riscontro, sulla base dei dati in possesso dell' anagrafe tributaria.

L'agevolazione viene incontro ai contribuenti che hanno smarrito la ricevuta di versamento.

Il Ministro, comunque, si è riservato la possibilità di definire con apposito decreto dirigenziale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le formalità d'attuazione.

 

COLLABORATORI COME DIPENDENTI

Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 i compensi corrisposti e/o percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono più qualificati come redditi da lavoro autonomo, ma sono fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Secondo la formulazione dell'art. 34 per i redditi di collaborazione non è più previsto, tra i caratteri essenziali, il contenuto "intrinsecamente artistico o professionale" della prestazione (vi rientreranno anche le attività manuali) ed è stata eliminata anche la divisione tra collaborazioni tipiche e atipiche.

Conseguentemente, di volta in volta occorre distinguere se i redditi di tale rapporto sono attratti nell'ambito del lavoro autonomo professionale, perché riferiti ad attività che rientrano nell'oggetto della professione, ovvero se sono attratti nell'ambito del lavoro dipendente, perché i compiti svolti rientrano nell'attività di lavoro subordinato.

Dal 1° gennaio 2001 la determinazione del reddito dei collaboratori autonomi e degli amministratori avverrà, pertanto, con le stesse regole, attualmente previste solo per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il reddito imponibile, pertanto, sarà pari all'intero compenso e non spetterà alcuna riduzione (oggi c'è la deduzione forfetaria riduzione del 5% per i redditi di lavoro autonomo fino alla soglia dei 100 milioni e del 6% fino ai 40 milioni annui di sola collaborazione).

Il sostituto d'imposta non applicherà più la ritenuta d'acconto del 20%, ma, sulla parte imponibile dei compensi, in ciascun periodo di paga, opererà le ritenute fiscali, applicando gli scaglioni di aliquota, calcolerà la detrazione spettante in base all'ammontare corrisposto, terrà conto delle detrazioni per carichi di famiglia. Naturalmente se il collaboratore ha anche un rapporto di lavoro subordinato oppure è un pensionato non si applicheranno le detrazioni.

Il sostituto d'imposta effettuerà anche il conguaglio di fine anno per l'Irpef e per le addizionali, rilasciando, entro il mese di febbraio, il modello contenente il riepilogo delle ritenute effettuate complessivamente al collaboratore. Anche per i collaboratori varrà il principio di "cassa allargata", che comprende nel reddito del lavoratore le somme e i valori percepiti entro il 12 gennaio dell'anno solare successivo.

A partire dal 2001 ai parasubordinati saranno applicate anche le regole sulla tassazione dei cosiddetti benefits contenute nell'art.48 del Tuir (auto concesse in uso promiscuo al collaboratore/amministratore, concessione di prestiti, concessione di fabbricati in locazione). Saranno applicate anche le regole previste per le trasferte dei dipendenti, considerando, in questo caso, non il domicilio del collaboratore, ma il territorio comunale della sede di lavoro.

Il provvedimento nulla modifica in termini contributivi, per cui il contributo sarà ancora dovuto, sui compensi percepiti, nella misura del 10 o del 13% a seconda della posizione soggettiva del collaboratore, ferma anche l'attuale ripartizione tra il datore di lavoro e collaboratore.

 

SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000 è stato pubblicato il Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 414 concernente il regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

Il provvedimento, molto probabilmente, potrà essere operativo solo a partire da gennaio/febbraio 2001 perché sono previsti una serie di steps intermedi.

In primo luogo, debbono essere emanati la circolare esplicativa, contenente la modulistica, il decreto relativo ai criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, il decreto sulle risorse da ripartire fra le Regioni e fra le tipologie d'intervento (investimenti e programmi di formazione), il decreto sulla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande.

Entro il 1° dicembre le Regioni dovranno, poi, comunicare al Ministero dell'Industria se intendono o non intendono cofinanziare l'intervento statale con fondi propri.

In caso positivo, le domande di agevolazione all'imprenditoria femminile saranno presentate direttamente alla Regione.

 

FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI RUMENI

Con la circolare n. 72 del 27 ottobre 2000, consultabile sul sito Internet www.minlavoro.it il Ministero del Lavoro ha integrato le quote di ingresso per lavoro di cittadini stranieri per l'anno 2000.

In particolare il Ministero ha disposto che possono essere autorizzati 3000 ingressi riservati solo ed esclusivamente a cittadini rumeni.

Le autorizzazioni possono essere concesse per lavoro a tempo determinato o indeterminato, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per la conversione in permessi per lavoro subordinato di permessi originariamente rilasciati per motivi di studio e formazione (non è però possibile convertire i permessi di ingresso rilasciati ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98.

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto interministeriale 1° agosto 2000, che rivaluta, a decorrere dal 1° luglio del corrente anno, le varie prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del settore industriale.

La rivalutazione riguarda le rendite per inabilità permanente e morte, l'assegno per assistenza personale continuativa, l'assegno corrisposto una tantum e cosiddetto "funerario".

Le nuove misure del massimale e del minimale di retribuzione annua ai fini della liquidazione delle rendite risultano, rispettivamente, pari a L. 40.345.000 e a L. 21.724.000, sulla base di una retribuzione media giornaliera pari a L. 103.448.

La rivalutazione in esame è la prima avvenuta con il sistema di calcolo introdotto dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 38/00, che ha introdotto un meccanismo di rivalutazione annuale correlato alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sempre ai sensi del Decreto legislativo n. 38/00 i livelli minimo e massimo di retribuzione annua, sopra indicati, debbono essere assunti come limiti entro cui individuare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo per i lavoratori parasubordinati.

Il nuovo valore del massimale costituisce anche la retribuzione ai fini contributivi e risarcitivi per l'assicurazione dei dirigenti.

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