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LUNEDI'

5 FEBBRAIO  2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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ESATTEZZA DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE

Navigando nel sito del Garante per la protezione dei dati personale, all'indirizzo internet www.garanteprivacy.it  abbiamo letto alcune delle sue più recenti decisioni.

Oggi vi segnaliamo quella relativa all'esattezza delle inserzioni pubblicitarie.

Il Garante della Privacy, Prof. Stefano Rodotà, ad esempio, ha affermato che i giornali, quando pubblicano inserzioni pubblicitarie e annunci di lavoro, devono verificare l'esatta provenienza dei dati.

Al Garante si era rivolto un cittadino i cui dati, relativi ai propri numeri telefonici, erano stati riportati, a più riprese e a sua insaputa, su un giornale di inserzioni pubblicitarie. A seguito di tali annunci di lavoro, l'interessato aveva ricevuto numerose chiamate in ambito familiare e lavorativo.

L'interessato si era, in precedenza, rivolto alla società editrice per chiedere informazioni sulla provenienza dei dati e sulle modalità con cui era stata accertata l'identità dei richiedenti le inserzioni. Poiché le risposte fornitegli dalla società non erano state soddisfacenti, egli aveva presentato ricorso al Garante per bloccare l'ulteriore pubblicazione dei dati, utilizzati senza il suo consenso, e per far accertare le modalità con cui essi erano stati raccolti per le inserzioni pubblicitarie. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno, per il quale, comunque, non è competente mai il Garante, ma il giudice ordinario

Nel corso dell'istruttoria la società aveva evidenziato al Garante che aveva già dato assicurazione al ricorrente che non avrebbe più pubblicato i numeri delle sue utenze telefoniche e che avrebbe annotato al proprio interno tali numeri in modo da non prenderli più in considerazione in qualsiasi forma. La società aveva altresì chiarito che non era in grado di identificare la persona che aveva richiesto l'inserzione, ricevuta telefonicamente. La società aveva sostenuto anche che il trattamento dei dati poteva avvenire senza consenso perché effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica.

Il Garante ha dichiarato il non luogo a procedere, dopo aver preso atto della dichiarazione, con cui la società aveva assunto formale impegno a non divulgare più i dati e a tenerli in evidenza in modo da evitarne ulteriori utilizzazioni nell'ambito della propria attività.

In merito alla specifica questione, relativa alla raccolta di dati per inserzioni pubblicitarie nell'ambito dell'attività giornalistica, il Garante ha ritenuto le inserzioni estranee a tale attività, ma relative ad un'attività commerciale, decidendo di avviare un autonomo procedimento per verificare alcuni aspetti di carattere generale del trattamento relativo alla pubblicazione di tali inserzioni, in particolare per quanto concerne le modalità di raccolta dei dati e la verifica della loro esattezza e provenienza.

 

 

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

A decorrere dal 1° gennaio 2001, il saggio degli interessi legali è pari al 3,5% annuo.

La modifica è stata stabilita dal Decreto del Ministro del Tesoro dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000.

L'art. 2, comma 185, della Legge n. 662/96, relativa alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, aveva demandato al Ministro del Tesoro la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il precedente Decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998, aveva fissato la misura del saggio di interesse al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

 

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: MODELLO GLA

Avevamo segnalato che, digitando l'indirizzo internet www.inps.it, è possibile consultare la circolare n. 16 del 24 gennaio 2001, con la quale l'Inps ha comunicato le istruzioni per la compilazione e la presentazione dei nuovi modelli GLA da utilizzare per la denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta a porta.

Il nuovo modello sostituisce il vecchio modello GLA/D, che non deve essere più utilizzato. Il nuovo modello si compone di due parti:

- il foglio GLA/R, contenente i dati identificativi del committente ed il riepilogo dei versamenti effettuati dallo stesso durante l'intero anno, nonché il numero totale dei fogli GLA/C allegati;

- il foglio GLA/C, contenente i dati relativi al collaboratore ed ai contributi dovuti per lo stesso in riferimento ai mesi in cui è avvenuto il pagamento dei compensi.

Il modello è predisposto per la lettura ottica ed è disponibile anche nella versione "euro".

Il modello GLA deve essere, sempre, presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle collaborazioni (anche se il rapporto di collaborazione cessa durante l'anno), mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata alla sede competente.

Il termine è spostato al 30 aprile per i committenti che si avvalgono di sistemi automatizzati.

Per l'anno 2000, il nuovo modello deve essere utilizzato solo per le denunce dei compensi erogati a partire dal 1° aprile e fino al 31 dicembre.

 

 

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ANCHE PER GLI ISCRITTI ALLA GETIONE SEPARATA DEL 10%

Sempre digitando l'indirizzo internet www.inps.it  sotto la voce informazione fra gli ultimi messaggi dell'Inps è possibile leggere il messaggio n. 125 del 23 gennaio 2001 con cui l'Istituto assicuratore chiarisce che l'iscrizione nella gestione separata del 10-13% (collaboratori coordinati e continuativi) non ostacola il beneficio dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui alla Legge n. 160/88.

Ai lavoratori parasubordinati era già stata riconosciuta la possibilità di usufruire dell'indennità di malattia per degenze ospedaliere e degli assegni per nucleo familiare o a seguito di parto o aborto.

La domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione deve essere presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica la disoccupazione, allegando anche un'apposita dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino almeno 78 giornate lavorate nell'anno che precede la domanda.

(per il calcolo delle 78 giornate di lavoro occorre conglobare quelle durante le quali effettivamente si è svolto il lavoro e quelle relative ad assenze per ferie, maternità o malattia purché retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria).

 

 

DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI

La legge finanziaria per il 2001 ha previsto alcune disposizioni agevolative nei confronti dei lavoratori e delle imprese per favorire la mobilità dei lavoratori verso le zone del Paese, in cui vi è carenza di manodopera, e la locazione di immobili ai lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro.

L'art. 2, comma 1 bis, prevede, per i lavoratori dipendenti, una detrazione a favore di coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro (o in quelli limitrofi) nei tre anni precedenti quello di richiesta della detrazione.

L'agevolazione spetta a condizione che i lavoratori siano titolari di un contratto di locazione dell'abitazione principale, situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione, fruibile per tre anni, è pari a L. 1.920.000 per chi ha un reddito fino a 30 milioni di lire e di L. 960.000 per chi ha un reddito tra 30 e 60 milioni. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente.

L'art. 145, per le imprese, ha integrato gli artt. 62, comma 1 bis e 40, comma 2, del T.U.I.R. Ora risultano integralmente deducibili, ai fini del reddito d'impresa, i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e nei due periodi successivi. Per la deducibilità occorre che i dipendenti abbiano trasferito, per esigenze di lavoro, la loro residenza anagrafica nel comune di svolgimento dell'attività. Tali immobili sono considerabili strumentali ai fini degli ammortamenti e della deducibilità dei costi inerenti.

 

 

UNIONE EUROPEA: GUIDELINES SUGLI AIUTI DI STATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sul sito Internet www.europa.eu.int/comm/competition  è possibile consultare le nuove guidelines, adottate dalla Commissione Europea il 21 dicembre scorso, che entreranno in vigore con la loro pubblicazione sulla GUCE e sostituiranno quelle scadute il 31 dicembre 2000.

Le nuove guidelines avranno validità fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere modificate qualora intervengano ragioni di politica ambientale, di politica della concorrenza o per impegni internazionali.

I principi di fondo più significativi sono:

      - l'internalizzazione dei costi, secondo cui tutti i costi relativi alla protezione dell'ambiente necessari per assicurare lo svolgimento del processo produttivo devono essere ricompresi nei costi di produzione dell'impresa e, quindi, nei prezzi dei beni e dei servizi immessi sul mercato;

      - il "polluter pays principle" (chi inquina paga), in base al quale i costi per combattere l'inquinamento devono essere sopportati dal soggetto responsabile dell'inquinamento stesso.

Fermi tali principi, la Commissione ritiene ammissibile la concessione di aiuti nei seguenti casi:

- quando non sia possibile l'internalizione dei costi da parte dell'impresa, per cui l'aiuto si giustifica solo quale soluzione temporanea per consentire all'impresa di adattarsi agli standard ambientali richiesti.

L'aiuto non è, di regola, giustificabile quando venga utilizzato per supplire alla mancata osservanza del principio della internalizzazione dei costi e degli standard richiesti

      - quando l'aiuto sia diretto ad incentivare l'impresa perchè adotti standard più avanzati rispetto a quelli cui sarebbe legalmente tenuta od a promuovere investimenti che riducano l'inquinamento degli impianti.

Sul sito dell'Unione europea sopra evidenziato è altresì possibile esaminare nel dettaglio le tre diverse tipologie di aiuto previste (aiuto agli investimenti, aiuto per servizi di consulenza in campo ambientale. "operating aid" per l'abbattimento dei costi aziendali in talune specifiche circostanze) e le possibilità di cumulo di tali aiuti (i plafond massimi di aiuto previsti vanno rispettati qualunque sia l'origine - nazionale o comunitaria - delle risorse.

 

 

L'HUB TRHUBNET.COM

Digitando www.Trhubnet.com è possibile accedere ad un Hub internazionale, vale a dire un centro strategico, dove vengono raccolte, ordinate ed organizzate le informazioni relative al business nei settori del packaging, plastics, printing, automation e design industriale.

L'hub, capace di rispondere velocemente alle specifiche richieste degli utenti, si posiziona al di sopra dei Vortals (vertical portals, spesso legati a una singola Nazione) e dei Portali Orizzontali.

Il sito Trhubnet, "thè internet hub for your trade", è diviso nelle suddette 5 aree organizzate tutte nello stesso modo per garantire facilità di navigazione e coerenza di comunicazione. In ciascun settore, non solo è possibile trovare notizie aggiornate, dati di mercato, ma anche contattare aziende, associazioni, fiere e consultare riviste specializzate di tutto il mondo.

Il progetto Trhubnet è un internazionale. Ci sono partner in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Austria, Olanda, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia e in America. Sono in via di sviluppo i contatti con partner in Svezia, Brasile, Singapore, Taiwan, India, Cina e Giappone.

Tramite l'Hub Trhubnet è possibile trovare sinergie tra i settori e collegare una singola area con quella ad essa affine.

Il sito è un meeting point on line indipendente e sopra le parti ed è rivolto a utenti professionisti del mondo dell'industria.

 

 

VISTI PER PASSAPORTI ON LINE 24 ORE SU 24

Digitando l'indirizzo internet www.soa.it  è possibile per imprese, professionisti, tour operator e semplici viaggiatori accedere anche on line ad una delle più fornite e attestate banche dati italiane in materia di pratiche internazionali.

Sul sito è possibile trovare le informazioni necessarie per richiedere i visti su passaporti per viaggi turistici o d'affari e per i certificati per l'esportazione delle merci.

Il servizio prevede anche la possibilità di richiedere traduzioni in tutte le lingue per documenti commerciali, visure societarie e di bilanci, certificati e autorizzazioni di importazione.

Nell'area riservata esclusivamente ai clienti registrati ed in possesso di apposita password, è possibile avere un aggiornamento in tempo reale sullo stato delle pratiche in corso, informazioni in merito all'esportazione delle merci e alla richiesta di visti per passaporti con il relativo modulo consolare da compilare on line.

 

 

REGOLE PER LA PROPRIETA DEI DOMINI

Davanti alla commissione Giustizia del Senato è stato esaminato il disegno di legge che impone il principio dell'identità tra l'indirizzo telematico del dominio e la persona o la società al quale appartiene.

Il fine della normativa, che dovrebbe mettere ordine nei domini Internet, è di impedire che possano essere utilizzati su Internet nomi di società, persone o enti da parte di estranei.

Se la normativa sarà approvata, nessuno potrà fruire in rete di un indirizzo che corrisponda ad un marchio societario o a un nome o al nome di una persona fisica, anche se non sono presenti su Internet.

E' prevista l'istituzione di un'apposita authority che dovrà attuare il principio di identità e quello di identificabilità, mentre alle dipendenze della Presidenza del Consiglio sarà istituita una commissione nazionale per Internet, con il compito di studiare e monitorare le tecnologie che si sviluppano man mano negli altri Paesi.

Il provvedimento approvato in commissione dovrà passare in aula al Senato e poi alla Camera.

 

 

INGRESSI PER LAVORO DALL'ESTERO: PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 22 gennaio 2001, consultabile sul sito Internet www.minlavoro.it, ha precisato che le richieste di autorizzazione all'avviamento, presentate dai datori di lavoro ai sensi della vigente normativa sull'ingresso per motivi di lavoro di cittadini extracomunitari, hanno validità per il solo anno solare in cui sono state presentate e sono autorizzate rispettando la capienza nella relativa quota, indicata nel decreto flussi dell'anno di riferimento.

Il Ministero ha precisato che per anno solare deve intendersi l'anno di calendario, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Una volta esaurite le quote annuali, le Direzioni provinciali del Lavoro comunicano ai datori di lavoro il mancato accoglimento delle istanze.

Il datore di lavoro, che ha ancora necessita di provvedere a tali assunzioni, deve riformulare una nuova istanza nell'anno successivo, facendo riferimento, per quanto riguarda la documentazione da esibire, a quella già in possesso della Direzione provinciale del Lavoro.

La stessa circolare precisa che le pratiche di avviamento dei lavoratori extracomunitari vengono istruite ed evase in base al criterio temporale del loro ordine di arrivo, senza, peraltro, alcun riconoscimento di priorità nell'anno successivo per le istanze rifiutate per mero esaurimento delle quote.

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