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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'

1 OTTOBRE 2001


pagina 6

 

 

 

 

 

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INTERNET, ANCHE SE A PAGAMENTO, NON FA PAURA

La società di ricerche Nielsen/NetRagins ha compiuto un sondaggio, commissionato da Il Sole 24 Ore, dal quale risulta che internet a pagamento non spaventa gli amanti del web.

Il quesito è stato sottoposto ad un campione di 500 navigatori, che si sono collegati alla rete almeno una volta nei 15 giorni precedenti, chi è stato chiesto che tipo di connessione usasse.

Il 73.9% ha risposto che la connessione usata è quella gratuita.

Agli stessi è stato poi chiesto se continuerebbero a collegarsi a internet anche a pagamento.

Ben il 66.5% ha risposto in senso affermativo.

Alla domanda su quanto sarebbero disposti a spendere al mese, circa il 50.4% ha indicato un tetto di L. 15.000 mensili, un 30,9% sarebbe disposto a spendere L. 30.000 ed un 12,2% sarebbe disposto ad arrivare fino a L. 50.000. Solo un residuo 3.3% sarebbe disposto ad andare oltre questa cifra.

 

NUOVO SITO DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI).

A partire dal mese di luglio 2001, l'Unione delle Province d'Italia ha un proprio sito, all'indirizzo internet www.upinet.it  in cui è possibile consultare informazioni e comunicazioni ufficiali, come circolari, documenti, eventi, comunicati stampa, ed altro.Il sito rappresenta anche un portale delle Province italiane: in esso si trovano i links alle home pages delle amministrazioni provinciali e diverse informazioni relative alla loro struttura organizzativa e realtà territoriale.

Nel sito è possibile trovare alcune pagine dedicate alla diffusione delle buone pratiche, soprattutto in materia di e-government, ai quesiti (che possono essere indirizzati con la posta elettronica) e relativi pareri, nonché alle riforme istituzionali, agli statuti regionali.

EQUALIZZATORE FISCALE: SOSPENSIONE

Il Tar del Lazio con l'ordinanza n. 4971 ha sospeso il cosiddetto equalizzatore fiscale, entrato in funzione il 1° gennaio 2001.

L'equalizzatore è la formula che corregge la tassazione sui frutti degli investimenti ed era stato introdotto per rendere equivalente il prelievo tra il regime del risparmio gestito e i regimi del risparmio amministrato e della dichiarazione.

L'equalizzatore era stato previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2000, emanato in base all'art. 82, 9° comma, del D.P.R. n. 917/86, come modificato dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 221/00.

La sospensione è stata attuata perché il Tar del Lazio ha constatato che nel frattempo era è cambiata la situazione giuridica.

 

EURO: IL CALCOLO E L'ARROTONDAMENTO

A seguito di taluni quesiti prevenuti alla redazione si ribadisce che il passaggio dalla lira all'euro non comporta alcuna perdita di valore dei nostri soldi.

La capacità dei nostri soldi di acquistare dei beni di consumo o dei servizi, infatti, non cambierà in alcun modo: il cambiamento riguarderà solo ed esclusivamente la misura in cui indicare tale capacità.

Dal 1° gennaio 2002, non saremo più ricchi o più poveri, ci limiteremo solo ad usare come unità di misura non più la lira, ma l'euro: chiameremo i nostri soldi con un nuovo nome.

Un nome, "euro", che, come aveva stabilito l'Unione europea già nel 1998, è un sostantivo maschile ed invariabile: un euro, cento euro, mille euro. Come pure indeclinabile è la parola "cent", che serve ad indicare i decimali, che debbono essere sempre due dopo la virgola: un cent, due cent, dieci cent. Ma come abbiamo già visto nei decreti governativi emessi dal nostro governo ed anche in provvedimenti di altri Paesi dell'Unione europea già c'è la corsa a declinare i sostantivi: in Italia abbiamo letto dell'euro e degli euri, in Francia abbiamo trovato l'euro, les euros, le cent e les cents, in Spagna el euro, los euros, el cent e los cents.

La conversione sarà fatta applicando la stessa regola in tutti i Paesi dell'Unione monetaria, vale a dire il tasso di conversione, che era stato stabilito il 31 dicembre 1998 e che non è suscettibile di modificazioni ed oscillazioni.

Per quanto riguarda la nostra lira il tasso di conversione sarà sempre lo stesso: L. 1936,27 = 1 euro.

Per effettuare la conversione occorre dividere le lire per il tasso. Ad esempio L. 100.000 : 1936,27 = 51,65 euro.

Dopo la conversione, gli importi ottenuti debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale, con il seguente criterio: per eccesso, se il terzo decimale è eguale o maggiore di 5, e per difetto, se il terzo decimale è inferiore a 5.

 

EURO: DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI

Il 21 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge, che nei primi 8 articoli contiene una serie di disposizioni operative sul passaggio all'euro.

Per quanto riguarda la conversione in euro dei conti correnti le banche potranno avviare, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di conversione dei conti denominati in lire prima del 31 dicembre 2001 (data inizialmente prevista per la conversione automatica dei conti ancora in lire).

Vale il principio del silenzio assenso, per cui il singolo cliente ha la facoltà di richiedere alla banca, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e con atto scritto, di mantenere la denominazione del conto in lire fino al 31 dicembre 2001.

Anche sui conti convertiti in euro sarà possibile continuare ad operare in lire fino al 31 dicembre 2001. Il correntista potrà ancora emettere assegni in lire o impartire ordini di addebito/accredito in lire fino al 31 dicembre 2001 e la banca provvederà a convertire gli importi, applicando le regole di arrotondamento definite nel regolamento comunitario n. 1103/97 (arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il terzo decimale sia inferiore a 5 oppure sia superiore o pari a 5).

A partire dal 1° gennaio 2002 non potranno essere emessi assegni e altri titoli di credito (ad es., cambiali) in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito.

Ricordiamo che gli assegni e gli altri titoli di pagamento, anche se denominati in lire sono validi, vengono pagati dalle banche, anche se presentati dopo il 1° gennaio, solo se la data di emissione è anteriore al 31 dicembre 2001.

A partire dal 1° gennaio 2002 la lira non potrà essere più usata come moneta scritturale.

Il periodo di doppia circolazione, compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2001, infatti, serve solo per consentire il ritiro delle lire e la messa in circolazione di monete e banconote in euro. Pertanto, ogni cliente non potrà più impartire alle banche ordini di accreditamento o addebitamento in lire. Non sarà possibile più pagare bonifici in lire e anche gli strumenti di pagamento quali Riba, Rid e Mav a partire dal 1° gennaio 2002 potranno essere presentati solamente in euro.

Il provvedimento in esame stabilisce inoltre che le banche e le poste debbano restare chiuse al pubblico il 31 dicembre per poter effettuare le ultime operazioni necessarie per l'introduzione dell'euro.

 

BROCHURE INFORMATIVE SULL'EURO

L'Associazione Bancaria Italiana ha pubblicato una guida dal titolo "Buongiorno Euro", è in distribuzione presso le banche gratuitamente, destinata alle imprese, che descrive l'impatto dell'euro sulle principali operazioni bancarie.

L'opuscolo illustrare gli effetti dell'euro sulla gestione del contante e sui servizi di incasso e pagamento (conti correnti, assegni, bonifici, Riba, Rid, Mav, carte di credito e bancomat, cambiali e bollettino bancario).

La guida contiene utili indicazioni sulla conversione del capitale sociale, sulla fatturazione e sul marketing.

 

DOVERI DEL LAVORATORE IN MERITO AI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Anche per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi informatici, come per ogni altro strumento di lavoro affidatogli, il lavoratore è tenuto al rispetto di determinati doveri, che possono essergli ricordati in apposite comunicazioni ad personam ovvero inserite nel regolamento aziendale, esposto nella bacheca o consegnato agli interessati.

Il personal computer, sia quello fisso che quello mobile ed i relativi programmi e/o applicazioni, in quanto strumenti di lavoro, debbono essere custoditi ed utilizzati in modo appropriato, solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per scopi personali.

Ne debbono essere prontamente segnalati il furto, il danneggiamento o lo smarrimento.

Per adempiere correttamente ai fini sopra indicati, il lavoratore deve ricordare sempre che è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Direzione (ciò per evitare il pericolo di introdurre virus informatici e per non alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore), non è consentito l'uso di programmi non distribuiti ufficialmente (per non incorrere nella violazione degli obblighi imposti dal Decreto legislativo 29 dicembre1992, n. 518, sulla tutela giuridica del software e dalla Legge 18agosto 2000, n. 248, contenente nuove norme di tutela del diritto d'autore), non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici, non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC, non è consentita l'installazione sul proprio PC di mezzi di comunicazione propri (come ad esempio i modem), sui PC dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l'ascolto di programmi, files audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi.

Per quanto riguarda l'utilizzo della rete aziendale è doveroso ricordare che le varie unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi.

Qualunque file non legato all'attività lavorativa, pertanto, non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità.

L'azienda ha la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero che risultino acquisiti o installati in violazione delle disposizione aziendali.

 

PART TIME E LAVORO SUPPLEMENTARE

Ricordiamo a tutti i datori di lavoro che il Decreto legislativo n. 100/01, che ha modificato il Decreto legislativo n. 61/00, recante la nuova disciplina del part time, ha previsto, in materia di lavoro supplementare, la proroga fino al prossimo 30 settembre, dell'efficacia delle clausole dei contratti collettivi vigenti, in materia, alla data del 5 aprile 2000.

Da oggi lunedì 1° ottobre 2001, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti legislativi per un'ulteriore proroga dell'efficacia delle vigenti clausole dei contratti collettivi, il lavoro supplementare, in difetto di nuove disposizioni contrattuali, è ammesso nella misura del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana (esempio: orario mensile del lavoratore part time di 80 ore, lavoro supplementare effettuabile di 8 ore che non possono essere svolte nell'ambito di una stessa settimana).

Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, se svolte entro il limite del 10 per cento e con la maggiorazione del 50% se svolte oltre il suddetto limite del 10 per cento.

 

SITO WWW.INMOLISE.IT

Digitando l'indirizzo internet www.inmolise.it  è possibile accedere al sito della Regione Molise, che contiene informazioni sull'ambiente della regione e sulle opportunità offerte agli investitori.

Nella sezione "Scopri il Molise" è possibile ritrovare informazioni sulle convenienze localizzative che possono attrarre gli investitori: quali assenza di criminalità, ambiente socio economico favorevole, discreta dotazione infrastrutturale. Sono descritte anche la situazione della Regione rispetto alla fruibilità dei contributi europei, le linee essenziali del Programma Operativo Regionale e la zonizzazione cui esso fa riferimento.

Nella sezione "Il Programma" sono descritti gli elementi che compongono i pacchetti localizzativi e l'azione di accompagnamento dei potenziali investitori.

Nella sezione "Ricerca" è possibile ricercare i lotti disponibili nelle aree industriali già predisposte, secondo vari criteri di ricerca (superficie, tempo di disponibilità del lotto, potenza elettrica installata, presenza di depuratore).

 

NORME A TUTELA DEL MARCHIO D'IMPRESA E WEB

Diventa ormai sempre più frequente l'utilizzo della normativa relativa alla tutela del marchio d'azienda per ottenere la chiusura di siti Internet che diffondono messaggi critici nei confronti dell'impresa titolare del marchio.

Tra i tanti casi che si sono già verificati segnaliamo oggi i seguenti.

Un laboratorio medico inglese, Huntingdon Life Sciences, ha ottenuto dal giudice la chiusura di due siti Web, curati da militanti animalisti, che denunciavano la realizzazione di test su animali, da parte del laboratorio. Il provider che ospita il sito, EnviroLink di Pittsburg, preoccupato per le conseguenze, ha chiuso i due siti. Ma gli animalisti, con il nuovo sito shacusa.net, sono riusciti con l'aiuto dei loro simpatizzanti a bloccare la linea telefonica e la casella di posta elettronica dell'avvocato del laboratorio, attraverso il continuo invio di messaggi, senza poter più essere accusati di contraffazione del marchio.

Il noto gruppo alimentare francese Danone ha citato in giudizio, per contraffazione del proprio marchio, il provider e gli autori del sito jeboicottedanone.com, che diffondevano messaggi sfavorevoli all'azienda e invitavano a boicottarla., utilizzando nell'indirizzo internet il nome Danone. Il Tribunal de grande Instance di Parigi, con sentenza del 23 aprile 2001, ha accolto la richiesta del gruppo alimentare ed ha vietato al sito internet jeboycottedanone.com l'utilizzo del marchio Danone sia all'interno delle proprie pagine che nel proprio nome di dominio, sia sotto forma di logo che mediante espressa citazione.

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