MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

 

MARTEDI'
7 GENNAIO 2003

pagina 6

 

 

LA NAMING AUTHORITY ESCE DI SCENA

Entro il 15 gennaio 2003 i provider/mantainer debbono firmare un nuovo contratto con lo IIT del CNR a seguito della cessazione delle funzioni di gestione e orientamento affidate finora alla Naming Authority. L'organismo a partire dal 1994, infatti, ha stabilito le regole e le procedure di naming (registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD it), ma . ha anche gestito i vari cambiamenti del web italiano (registrazione dei domini a pagamento, istituzione dei maintainer, eliminazione del limite di un dominio per ogni intestatario). Lo IIT del CNR, l'ente pubblico che svolge le funzioni operative di Registration Authority per l'Italia, in fase di riscrittura delle condizioni generali del nuovo contratto per la registrazione dei domini .it, ha eliminato l'impegno, a carico dell'utente, a riconoscere e rispettare le norme decise dalla N.A., sostituendolo con un impegno a rispettare le norme stabilite da un comitato tecnico nominato al suo interno dalla stessa RA. Secondo Assoprovider " ... in questi giorni è in atto un gravissimo ed inaccettabile tentativo ad opera del direttore della Registration Authority di esautorare la Naming Authority dal suo compito istituzionale, avocando a se il potere di farsi le regole oltre che applicarle ...". Register.it, società impegnata nel business della registrazione dei domini internet, invece, ha affermato che la divisione dei compiti tra Naming e Registration Authority portava la " ... difficile attribuzione di responsabilità ..." e " ... un complessivo rallentamento nelle procedure ..." e che, con l'accorpamento di tutte le funzioni all'interno della R.A., saranno garantite maggiore trasparenza per gli utenti ed " ... intransigenza nei confronti degli operatori che non rispettano gli adempimenti previsti dal nuovo contratto ...". Digitando l'indirizzo internet http://na.bertola.eu.org/  chi fosse interessato può sottoscrivere una petizione contro l'iniziativa della R.A. Nel documento si contesta anche il "Tavolo dei domini" governativo, con una proposta alternativa.

REGISTRO IMPRESE ON LINE: PROROGA A GIUGNO 2003
L'art. 13-ter del Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito nella Legge 27 dicembre 2002, n. 284, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, ha sancito il rinvio per l'entrata in funzione del registro imprese on line. La disposizione, infatti, ha previsto che fino al 30 giugno 2003 le formalità richieste per l'iscrizione delle imprese al relativo registro in forma on line dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

INVIO DI E-MAIL A CATENA: ILLECITO
Il Garante della privacy è nuovamente intervenuto contro lo spamming. Un navigatore, credendo di partecipare ad un gioco, aveva inviato ad alcuni indirizzi, reperiti anche casualmente in rete, un messaggio di posta elettronica. Si è così trovato, inconsapevolmente, a mettere in atto una pratica illegale in quanto aveva inviato, in maniera indiscriminata, e-mail commerciali non richieste. Un destinatario dell'e-mail aveva richiesto al mittente di sapere dove erano stati reperiti i dati personali che lo riguardavano e che gli stessi non venissero più utilizzati. Non avendo ricevuto una risposta adeguata alla richiesta si era rivolto all'Autorità per essere tutelato. Nel ricorso al Garante l'interessato ma chiedeva anche il rimborso delle spese sostenute per il procedimento instaurato. Chiamato dinanzi all'Autorità per giustificare l'invio della e-mail, il mittente precisava che non era un'azienda, ma solo un soggetto privato, che non si occupava di attività promozionali e che aveva trovato l'indirizzo del ricorrente navigando in internet. Il mittente manifesta, quindi, il parere di poter utilizzare liberamente l'indirizzo di posta elettronica in quanto ottenuto da una fonte pubblica, precisando anche che non aveva alcuna intenzione di inviare altri messaggi e che aveva cancellato dai propri archivi l'indirizzo e-mail. L'Autorità ha ricordato, però, che è soggetto all'applicazione della legge sulla privacy anche il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. L'autorità ha ritenuto che il caso rientrasse nell'ambito di applicazione della Legge n. 675/96 e che le giustificazioni addotte dal mittente non fossero fondate, Tuttavia, avendo comunque adempiuto alle richieste del ricorrente, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere, ponendo a carico del mittente le spese del ricorso, nella misura forfettaria di 250 euro.

PENSIONI PER L'ANNO 2003
Il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha fissato nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2003. Lo stesso provvedimento ha confermato, nella misura del 2,7 per cento, l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2002 già applicato in via previsionale. Anche per il rinnovo dell'anno 2003 sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e da enti diversi, presenti nel casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato.

TASSO DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE
L'Inps con la circolare n. 187 del 30 dicembre 2002 ha comunicato la variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per le rateazioni concesse a partire dall'11 dicembre 2002 l'interesse di dilazione dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,75% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002. Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la nuova misura delle sanzioni civili è pari al TUR (2,75%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, all'8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo. Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata Legge n. 388/00 art.116 c.8 lettera b). Per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste al comma 10 del citato art. 116 e semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8.25% annuo. Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2,75 %). Ricordiamo alle aziende che ci leggono che l'importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO
La legge finanziaria 2003 ha previsto l'abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento. Le pensioni di anzianità per le quali risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla nuova norma (sussistenza di 58 anni di età e 37 anni di contribuzione alla decorrenza originaria della pensione) sono pertanto totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo dal 1° gennaio 2003. Da tale data non viene più operata a tali soggetti, che avevano comunicato di svolgere un'attività di lavoro autonomo, la trattenuta per la quota incumulabile.

DIRIGENTI INDUSTRALI: CONFLUENZA DELL'INPDAI NELL'INPS E RELATIVI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
L'articolo 42 della Legge Finanziaria 2003 prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1° gennaio 2003. A decorrere da tale data l'Inps è subentrato nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Inpdai ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risultano automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumono dirigenti devono denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell'Inps. I dirigenti già iscritti all'Inpdai al 31 dicembre 2002 risultano automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps con evidenza contabile separata e con una codifica informatica che ne individua la provenienza. Le aziende debbono determinare la misura dei contributi facendo riferimento all'intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall'art 3, comma 7, del D.lgs. n. 181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95. Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimangono invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell'azienda. Il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile. A partire dalla retribuzione di gennaio 2003 la denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10/2 (che sostituisce il modello GV/EURO) ed i versamenti dei contributi (già contraddistinti dai codici "SB e SC" nella sezione INPDAI dell'F24) debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS - indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo "DM10". Le prime istruzioni per i vari adempimenti si possono trovare nella sezione novità del sito dell'Inpdai ovvero digitando direttamente l'indirizzo internet http://www.inpdai.it/novita/contenuti/ConfluenzaINPDAI_INPS.htm  che da accesso alla circolare n. 146061 del 27 dicembre 2002.

MANDATO DI PAGAMENTO INFORMATICO ANCHE PER GLI STIPENDI PUBBLICI Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto ministeriale ha ammesso l'utilizzo di modalità informatiche di pagamento anche per gli stipendi spettanti ai dipendenti pubblici. Le disposizioni che semplificano il pagamento delle pensioni, previste dal D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123, sono così estese alle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Dal 1° gennaio 2003 il pagamento degli oltre 14 milioni di stipendi pagati annualmente viene disposto dal Centro di elaborazione dati di Latina con ordinativi collettivi di pagamento. I titoli di spesa sono sottoscritti dal responsabile del pagamento mediante firma digitale con validità legale e trasmessi alla Banca d'Italia in via telematica. Con le nuove procedure si eliminano i tempi ed i costi eccessivi finora richiesti per la stampa e l'invio di tutti i supporti cartacei, l'intervallo temporale intercorrente tra l'emissione del titolo di spesa e la data di riscossione, nonché possibili disguidi nel recapito dei plichi contenenti gli ordini di pagamento. A partire dall'aprile 2003, le stesse procedure saranno estese anche alle pensioni di guerra e tabellari militari (circa 5 milioni di pensioni pagate ogni anno) rimasti a carico dello Stato.

Pagina 1   Pagina 2   Pagina 3   Pagina 4  Pagina 5  Pagina 6

Titoli      Home    Archivio news