MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
9 GIUGNO 2003

pagina 6

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ESPERTO LEGALE: I-DOME.COM 5.0 RISPONDE AI DUBBI SULLA NORMATIVA INTERNET 

In collaborazione con Consulentelegaleinformatico.it, i-dome offre ai propri lettori uno strumento in grado di risolvere i principali dubbi e perplessità legati alle questioni normative inerenti il mondo Internet. "Capire per usare meglio", è da sempre la frase che riassume l'obiettivo principale perseguito da i-dome.com, il Quotidiano on-line dedicato al mondo dell'e-business per le PMI italiane, ormai punto di riferimento riconosciuto per i professionisti del comparto dell'Information Technology italiana. Partendo da questo concetto, i-dome, sulla base delle numerose richieste di chiarimento a livello normativo giunte alla Redazione, ha accolto l'esigenza dei propri lettori di ottenere un servizio puntuale a sostegno della già apprezzata documentazione legislativa consultabile sul portale. Fondamentali, per accogliere tale esigenza, sono risultate le collaborazioni con la Dott.ssa Valentina Frediani, titolare dello Studio Legale Frediani di Montecatini Terme e con il portale Consulentelegaleinformatico.it: dall'unione di questi soggetti è nato il nuovo servizio "il Vostro Esperto Legale", al quale è possibile inviare la propria richiesta e quindi successivamente leggere - online, nella sezione dedicata - il parere dell'Avvocato. i-dome.com, oltre ad aver fornito contenuti per molti importanti players della Rete (Giallo.it, SanPaolo-IMI), offre quotidianamente ai suoi utenti pagine ricche di informazione sul mondo dell'IT e importanti contributi dei principali giornalisti del settore. L'impegno costante, risultato di un programma preciso ed attento, ha consentito ad i-dome di assumere in breve tempo il ruolo di riferimento informativo utile a chiunque intenda avvicinarsi al nuovo modo di fare business online, ed ha permesso ad i-dome di ottenenere il prestigioso e spontaneo riconoscimento, dettato dalla sua community, di diventare "il" punto di raccolta di competenze per tutte le aziende ed i professionisti che operano davvero con successo nel mondo di Internet e della comunicazione interattiva. "La costante attenzione alle esigenze espresse dai nostri lettori - ha commentato Luca De Nardo, Amministratore Unico di i-dome S.r.l - ha portato management e Redazione a maturare la decisione di offrire un ulteriore servizio rivolto ai professionisti che, avvicinandosi all'e-business, avvertono la necessità di ottenere risposte chiare e qualificate sui tanti piccoli dubbi che, a livello normativo, rendono spesso più difficile la gestione della propria attività online". "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione - ha aggiunto la Dott.ssa Frediani titolare di Consulentelegaleinformatico.it - che riteniamo molto significativa e che permetterà di avvicinare i professionisti del Web ad una maggiore consapevolezza a livello normativo, pur senza entrare nell'ambito della consulenza vera e propria, senza trascurare che riteniamo il flusso di informazione un utile strumento di monitoraggio anche per la nostra attività; per questo abbiamo scelto i-dome e la sua community come partner nel nostro progetto". 

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: INIZIATIVA A SUPPORTO DELLE PMI INDUSTRIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHECK UP FINANZIARIO 
Entro e non oltre il 15 gennaio 2004, data di chiusura del bando, le piccole e medie imprese industriali con sede legale nella provincia di Milano possono presentare domanda alla Camera di Commercio per il finanziamento di un check up finanziario. Lo stanziamento disponibile è pari ad Euro 77.400. Il contributo per ogni impresa è pari al 50% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un massimo di Euro 3900. Sono ammesse al finanziamento le spese per la realizzazione di un'analisi economico-finanziaria sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003. La domanda e la relativa documentazione possono essere presentate alla Camera di Commercio di Milano, Ufficio Protocollo Generale, Via Meravigli 9/B oppure presso le sedi decentrate della Camera di Commercio tramite lettera raccomandata a.r. (in questo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale). I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso la Camera di Commercio di Milano e le sue sedi decentrate ed il Portale della Camera di Commercio di Milano. 

LA CERTIFICAZIONE DEI SITI ON LINE 
La Direttiva comunitaria 2000/31/CE, recepita con la legge comunitaria 2001, invitava il governo a regolamentare il settore del commercio elettronico, raccomandando l'emanazione di codici di condotta, ossia regolamenti in grado di garantire il rispetto di standard qualitativi durante tutta la transazione commerciale e-commerce. I codici devono prevedere criteri, raccomandazioni ed obblighi, adottati direttamente dall'operatore commerciale, relativi alle impostazioni dei siti di commercio elettronico, idonei ad elevare il grado di affidabilità delle transazioni telematiche. Nel tempo sono state sviluppate anche varie forme di certificazioni dei siti che svolgono attività di e-commerce per attestarne l'attendibilità. Tra questi, per le sue elevate qualità, si segnala il programma WebTrustSM già ratificato a livello internazionale da 20 Paesi. 

WEBTRUST: OPERATIVITÀ IN ITALIA 
Nel mese di gennaio 2001, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha sottoscritto un apposito accordo, con l'AICPA e il CICA, per la concessione della licenza d'uso esclusivo del programma e del marchio Webtrust. Pertanto nel nostro Paese le verifiche necessarie ed il rilascio del certificato elettronico WebTrust sono riservati, in via esclusiva, a coloro che sono iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti e sono stati appositamente abilitati con la frequenza di uno specifico corso formativo, alla fine del quale viene loro attribuito un codice identificativo ed una chiave accesso. L'internazionalità del marchio e delle norme WebTrust consentono al dottore commercialista, certificatore, di beneficiare del riconoscimento di questa particolare qualifica professionale in tutti i Paesi aderenti. Al Dr. Alessandro Delle Cese, commercialista milanese già abilitato al ruolo di verificatore, abbiamo chiesto quali passi occorre fare per la certificazione e la consulenza che la precede, al fine di attestare la corrispondenza delle specifiche impostazioni tecniche e giuridiche del sito internet alle norme definite dal progetto WebTrust e permettono al cliente di esser certo dell'elevato grado di affidabilità dell'operatore contattato per la transazione on line. "L'azienda proprietaria del sito di e-commerce, interessata ad ottenere la certificazione, deve inoltrare apposita richiesta scritta della consulenza ad un dottore commercialista appositamente abilitato, cui affiderà poi l'incarico, precisando e concordando la scelta dei moduli e le aree di certificazione." Il marchio Webtrust certifica tutto il sito? Delle Cese ci precisa che "il servizio WebTrust prevede un insieme di norme tecniche organizzate per moduli, a seconda dell'ambito di interesse e di verifica. Ogni impresa, in base alla zona geografica e relativa legislazione di riferimento, al settore merceologico, al posizionamento nella catena distributiva, può scegliere se procedere ad una certificazione completa del suo sito oppure limitare la certificazione solo alle aree più critiche, in relazione alle esigenze della propria utenza. La certificazione quindi può riguardare le pratiche commerciali/giuridiche, i meccanismi atti a garantire la privacy informatica, la disponibilità di accesso alla rete internet e altri servizi di rete (ASP e ISP), la disponibilità del server, l'integrità della trasmissione telematica ed originalità del documento informatico, i meccanismi atti ad assicurare la corrispondenza tra il messaggio inviato ed il messaggio ricevuto dal destinatario, la disponibilità e la facile rintracciabilità dei dati necessari per contattare la controparte, la disciplina giuridica applicabile al settore e particolari regimi di esenzione, l'autenticità e paternità della documentazione informatica". Dr. Delle Cese, come procederà il professionista nel suo incarico? "Ricevuta la scheda informativa debitamente compilata dall'impresa, il certificatore compirà una serie di verifiche on line, in merito ai requisiti del sito dell'impresa ed agli acquisti attraverso il sito, ed off line attraverso colloqui con i responsabili dell'impresa. Completata la fase di analisi e verifica il professionista procedere alla redazione della check list finale". Se tutte le verifiche sono positive cosa succede? "Il commercialista attesta che il comportamento commerciale del sito rispetta i parametri minimi definiti dalle normative europee, rilascia la relazione conclusiva e - prosegue Delle Cese - richiede al server canadese di inviare il sigillo elettronico WebTrust da apporre sul sito". Qualunque consumatore o semplice visitatore del sito di e-commerce, posizionandosi sul sigillo WebTrust, che si presenta come un pulsante, potrà attivarlo on line per accedere alla relazione di certificazione ed alla lettura delle aree verificate e degli elementi oggetti di verifica. Come è garantito nel tempo il consumatore? "Per poter continuare a mantenere nel tempo il sigillo elettronico l'impresa deve superare verifiche semestrali, per rispondere all'esigenza di affidabilità del sito e di continuità delle condizioni proposte all'utente, e rinnovare annualmente il marchio. Naturalmente il sigillo viene ritirato nel caso in cui l'impresa non risponda più ai requisiti richiesti da WebTrust. Ad ulteriore garanzia del consumatore è previsto che i dottori commercialisti accettano di sottoporre, una volta l'anno, la certificazione da loro eseguita ad un controllo di qualità affidato ad un collega, creando, così, un controllo a catena". Quali sono i costi dell'operazione? "L'impresa titolare del sito di e-commerce deve sostenere il costo per l'apposizione ed il mantenimento del sigillo, remunerando il servizio del server canadese. L'apposizione del sigillo richiede un pagamento annuale. Oltre a ciò l'impresa deve sostenere il costo della consulenza professionale fornita dal dottore commercialista, sulla base di libera determinazione tra le parti in relazione a parametri dimensionali vari". 

IL SETTORE PUBBLICO È UNO DEI TRE MERCATI SUI QUALI SIEMENS BUSINESS SERVICES STA MAGGIORMENTE FOCALIZZANDO LE SUE ENERGIE 
Gli analisti di Gartner Group hanno affermato che, per la seconda volta consecutiva, Siemens Business Services si riconferma numero uno nelle soluzioni di e-government in Europa sia a livello nazionale sia tra le agenzie pan-europee. Contemporaneamente, uno studio. Gli analisti della Pierre Audoin Consultants (PAC), dal canto loro, hanno affermato che, ad aprile di quest'anno, la società si posiziona al primo posto in Germania nel settore dell'e-government. Tali risultati non meravigliano se si pensa che il settore pubblico è uno dei tre mercati sui quali Siemens Business Services sta maggiormente focalizzando le sue energie: nel 2002, il 15% del fatturato della società a livello mondiale proveniva da questo comparto, e nei primi dei mesi del 2003 la percentuale ha raggiunto circa il 20%. Le attività di Siemens Business Services si focalizzano nell'Ovest europeo, dove l'azienda occupa una solida posizione di mercato in Paesi come Germania, Regno Unito, Italia e Austria. Ma la società ha concluso numerosi ordini per il settore pubblico anche a Macao (460.000 carte d'identità elettronica) e in Sud Africa. Siemens Business Services detiene, anche, una significativa posizione di mercato nei futuri Stati membri della Comunità Europea dell'Est europeo, che attribuiscono un'importanza sempre crescente ad aree come la modernizzazione del comparto pubblico o l'introduzione di nuovi sistemi di controllo alle frontiere. 

VIDEOTERMINALISTI: NORMATIVA ITALIANA E SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-455/00 del 24 ottobre 2002, ha condannato l'Italia in quanto l'ordinamento italiano non pone tutte le condizioni necessarie a garantire la salute dei lavoratori che usano i videoterminali. Secondo gli eurogiudici il nostro Paese ha recepito in modo incompleto la Direttiva 90/270/CEE, art. 9, n. 3, relativo alla protezione degli occhi e della vista dei lavoratori ed ai dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta. La disciplina comunitaria, infatti, prevede che i lavoratori siano sottoposti ad un esame degli occhi e della vista prima di iniziare attività su videoterminale, periodicamente e allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su VDT. I lavoratori, inoltre, se necessario, e se non è possibile utilizzare gli strumenti ordinari, devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta. Secondo la Corte di Giustizia Europea, queste disposizioni non sono state recepite in maniera esaustiva dall'art. 56, comma 3, del Decreto legislativo n. 626/94, che si limita a regolamentare i controlli e ad assegnarne la spesa al datore di lavoro. Gli stessi giudici europei non hanno ritenute sufficienti neppure le modifiche apportate dal Decreto ministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, contenente le nuove linee guida d'uso dei videoterminali. Con l'occasione ricordiamo che la mancata tutela e la non adeguata attività di informazione e formazione, che il datore di lavoro deve svolgere in favore dei propri dipendenti, sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da tre a otto milioni. Secondo la normativa in vigore è videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali. Lo stesso lavoratore, se svolge la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. Non è possibile cumulare le interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, se il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, per accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per la valutazione della sua idoneità alla mansione specifica, ed per accertare periodicamente il suo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. Prima di essere addetto all'attività che prevede l'uso di attrezzature munite di videoterminali, il lavoratore è sottoposto ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici se l'esito della visita medica ne evidenzia la necessità. In base alle risultanze di tali accertamenti il lavoratore è dichiarato idoneo, con o senza prescrizioni, ovvero non idoneo. La periodicità delle visite di controllo, di norma, è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è quinquennale negli altri casi. 

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