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Notiziario Marketpress di Giovedì 28 Ottobre 2004
 
   
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  LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI: LA COMMISSIONE INTERVIENE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA, DELLA FINLANDIA, DELLA DANIMARCA, DEI PAESI BASSI E DEL BELGIO  
   
   Bruxelles, 28 ottobre 2004 - La Commissione europea ha inviato un sollecito formale all’Italia affinché applichi la sentenza della Corte di giustizia dell’ottobre 2003 in base alla quale devono essere rimossi gli ostacoli alle importazioni di attrezzature marittime da altri Stati membri. La Commissione ha inoltre deciso di deferire la Finlandia alla Corte europea di giustizia relativamente al permesso di trasferimento temporaneo che impone ai residenti finlandesi che desiderano importare un veicolo immatricolato e utilizzato precedentemente in un altro Stato membro. La Commissione ha chiesto ufficialmente alla Danimarca di modificare la regolamentazione nazionale che vieta l’uso di pellicole solari protettive per i finestrini delle automobili. Ai Paesi Bassi è stato chiesto di eliminare gli ostacoli alle importazioni a partire da altri Stati membri di ostriche e mitili da coltivare nelle acque costiere del paese. Infine, la Commissione ha chiesto al Belgio di modificare le restrizioni imposte nella regione di Bruxelles alle ditte autorizzate a produrre sacchi per rifiuti e all’Italia di impedire l’importazione di prodotti a base di cacao contenenti quantitativi superiori a un livello determinato di ocratossina A (Ota), componente naturale dei citati prodotti. I solleciti formali della Commissione sono presentati sotto forma di pareri motivati, che rappresentano la seconda fase della procedura d’infrazione in virtù dell’articolo 226 del trattato Ce. Qualora le autorità nazionali non rispondano in modo soddisfacente entro un periodo di due mesi, la Commissione può decidere di deferire gli Stati membri interessati alla Corte europea di giustizia. La libera circolazione delle merci è uno dei principi fondamentali del mercato interno. Le disposizioni del trattato Ce (articoli 28-30) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dispongono che gli Stati membri non impongano restrizioni sulle importazioni o le esportazioni in provenienza e verso altri Stati membri salvo il caso in cui esistano motivazioni oggettive nell’ambito di una strategia pubblica (quali motivi di sanità pubblica o sicurezza). Anche nel caso in cui esistano queste motivazioni, le restrizioni devono essere proporzionali all’obiettivo. Nel caso in cui la normativa nazionale ostacoli la libera circolazione delle merci nell’Unione europea, le aziende sono private del loro diritto di vendere un prodotto, la concorrenza nei mercati nazionali viene ridotta e i consumatori dispongono di una scelta minore e rischiano di dovere pagare un prezzo superiore. Italia – Attrezzature marittime La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora per ricordare all’Italia l’obbligo di applicare la sentenza della Corte di giustizia dell’ottobre 2003 che dispone la rimozione degli ostacoli alla commercializzazione in Italia di attrezzature marittime importate da altri Stati membri. In base alla normativa italiana l’attrezzatura marittima non può essere venduta in Italia se non ha ottenuto un’autorizzazione concessa esclusivamente in base a una relazione tecnica della competente autorità italiana. I produttori o gli importatori non possono, pertanto, fare riferimento a certificati o risultati di collaudi di altri paesi dell’Ue o del See. La Corte di giustizia ha confermato il parere della Commissione in base al quale gli Stati membri devono garantire la libera circolazione dei prodotti fabbricati e/o commercializzati in qualsiasi paese dell'Ue o del See. Se l’Italia non applica la decisione della Corte di giustizia, la Commissione può decidere di adire la Corte e chiederle di imporre sanzioni finanziarie. Finlandia – Permessi di trasferimento per i veicoli A seguito di un parere motivato inviato nel dicembre 2003 Ip/03/1762), la Commissione ha deciso di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia europea relativamente al sistema di permessi di trasferimento per i veicoli. I residenti in Finlandia che desiderano importare nel paese un veicolo immatricolato e utilizzato precedentemente in un altro Stato membro devono chiedere al posto di frontiera finlandese un permesso temporaneo di trasferimento, nonché targhe provvisorie. La Finlandia dichiara che il sistema attuale è necessario per motivi di controllo fiscale, di sicurezza stradale, di controllo del traffico stradale e di aggiornamento del registro degli autoveicoli. La Commissione ritiene tuttavia che il sistema dei permessi di trasferimento costituisca un ostacolo sproporzionato e inutile alla libera circolazione delle merci e che pertanto sia vietato ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato Ce. Danimarca – Pellicole solari protettive per parabrezza La Commissione ha inviato un parere motivato alla Danimarca che non si è conformata agli articoli 28 e 30 del trattato Ce dal momento che la legislazione danese vieta, senza giustificazione, la libera circolazione in Danimarca di autoveicoli attrezzati con pellicole solari protettive che permettono di ridurre la trasmissione di luce a meno del 40% e che sono stati fabbricati e/o commercializzati legalmente in altri Stati membri. Queste pellicole sono destinate ad ottenere lo stesso effetto dei vetri oscurati. La Commissione ritiene che la Danimarca non abbia apportato giustificazioni scientifiche per questo divieto. Secondo la Commissione, l’obbligo imposto dalla Danimarca risulta sproporzionato e non coerente dal momento che veicoli dotati di omologazione Ce, con vetri oscurati come parte dell’attrezzatura di serie, non sono considerati un rischio per la sicurezza e possono circolare liberamente in tutto il territorio dell’Ue. Paesi Bassi – Semina di ostriche e di mitili La legislazione olandese dispone che la semina, nelle acque costiere olandesi, di ostriche e mitili di origine olandese non sia sottoposta a un’autorizzazione mentre detta autorizzazione è necessaria per le ostriche e i mitili provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie indigene dei Paesi Bassi. Questo regime discriminatorio costituisce un ostacolo ingiustificato all’importazione delle ostriche e dei mitili. Pertanto la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. Belgio – Sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti La Commissione invia un parere motivato anche al Belgio per quanto riguarda il sistema adottato dalla regione di Bruxelles-capitale per l’approvazione delle persone fisiche o morali che fabbricano e/o distribuiscono sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti. La procedura di omologazione non è facilmente accessibile e dissuade gli operatori economici dall’ottenere l’omologazione. Pertanto le modalità e la procedura stessa di omologazione rappresentano ostacoli alla libera circolazione dei sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti. Italia – Prodotti a base di cacao La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia relativamente alla mancata applicazione della sua legislazione nazionale che dispone il riconoscimento reciproco dei prodotti contenenti ocratossina A (Ota), componente naturale del cacao. Dopo l’introduzione della legislazione in questione, che esonera i prodotti fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dalle severe limitazioni imposte alla produzione nazionale, la Commissione ha abbandonato una precedente procedura d’infrazione. Tuttavia, recentemente, le autorità sanitarie italiane, in contrasto con la nuova legislazione, hanno sequestrato prodotti olandesi a base di cacao contenenti Ota in misura superiore alle soglie nazionali. La Commissione ritiene che queste misure non siano giustificate da preoccupazioni di sanità pubblica, anche perchè nessun altro Stato membro impone limiti alla presenza di Ota nei prodotti a base di cacao. Le autorità italiane non hanno fornito una giustificazione per i continui sequestri delle merci, cosa che, secondo la Commissione, è in contrasto con quanto disposto agli articoli 28 e 30 del trattato Ce. Poiché i sequestri sono in contraddizione con le norme nazionali introdotte a seguito di un accordo con la Commissione e poiché la Commissione ha abbandonato una precedente procedura d’infrazione in base a detto accordo, la Commissione ritiene che l’Italia venga meno anche al dovere di cooperazione in virtù dell’articolo 10 del trattato Ce.  
     
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