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Notiziario Marketpress di Martedì 02 Novembre 2004
 
   
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  LA COMMISSIONE EUROPEA CONFERMA CHE LE CLAUSOLE DI RESTRIZIONE TERRITORIALE NEL SETTORE DEL GAS LIMITANO LA CONCORRENZA  
   
  Bruxelles, 2 novembre 2004 - Mediante due decisioni formali, le prime mai adottate nel settore del gas su questo problema, la Commissione ha confermato che le clausole di restrizione territoriale violano l'articolo 81 del trattato. Dette clausole figuravano fino a qualche tempo fa nei contratti di trasporto/servizio che Gdf (Gaz de France) aveva stipulato rispettivamente con Eni ed Enel. Le clausole in questione vietavano ad Eni ed Enel di rivendere in Francia il gas naturale che Gdf trasportava per loro conto ed impedivano quindi ai consumatori francesi di rifornirsi dai due operatori italiani, costituendo un ostacolo considerevole alla creazione di un mercato del gas realmente concorrenziale e integrato a livello europeo. L'indagine della Commissione ha riguardato due contratti conclusi da Gdf nel 1997, alla vigilia della liberalizzazione del mercato del gas in Europa, l'uno con Eni e l'altro con Enel, imprese italiane attive rispettivamente nel settore del gas e in quello dell'elettricità. Il contratto tra Gdf ed Eni ha per oggetto il trasporto di gas naturale acquistato da Eni nell’Europa settentrionale. In tale contratto Gdf si impegna a provvedere al trasporto del gas sul territorio francese fino alla frontiera svizzera. Esso conteneva una clausola che imponeva ad Eni di commercializzare il gas esclusivamente "a valle del punto di riconsegna", ossia dopo che questo aveva lasciato il territorio francese. Il contratto tra Gdf ed Enel riguardava lo swap di gas naturale acquistato da Enel in Nigeria e conteneva una clausola che obbligava Enel ad utilizzare il gas esclusivamente in Italia. La Commissione ha concluso che le due clausole limitavano il territorio in cui le parti potevano utilizzare il gas e miravano a compartimentare i mercati nazionali, impedendo così ai consumatori di gas naturale insediati in Francia di approvvigionarsi da Enel ed Eni. Costituivano quindi una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato Ce. Le due decisioni adottate oggi sono di grande importanza se si considera che in Europa nel settore del gas è stato avviato un processo di liberalizzazione i cui vantaggi tardano a materializzarsi. Le restrizioni territoriali rappresentano quindi uno degli elementi più importanti di un complesso di pratiche che perpetuano la compartimentazione del mercato europeo e sono una concausa dell’assenza di fluidità nel settore. La Commissione ha tuttavia deciso di non comminare alcuna ammenda. Al riguardo, la Commissione ha tenuto conto tra l’altro del fatto che questa fase del processo di liberalizzazione conclusa con l’entrata in vigore - nell’agosto 2004 - della seconda direttiva del gas ha determinato una profonda evoluzione delle pratiche commerciali dei soggetti operanti nel settore. La Commissione ha ritenuto opportuno adottare comunque le decisioni, anche se le parti avevano posto termine all’infrazione, al fine di chiarire le disposizioni del diritto non solo nell’interesse delle parti in causa, ma anche di tutte le imprese attive nel settore. Qualora, dopo l’adozione di queste decisioni, la Commissione dovesse constatare l’esistenza di restrizioni analoghe in altri contratti riguardanti il gas, non potrà ovviamente essere altrettanto clemente. In passato, la Commissione ha condotto indagini per accertare l'esistenza di clausole analoghe in contratti d'importazione stipulati tra operatori europei e produttori extracomunitari. La Commissiono ha chiuso con accordi consensuali un procedimento riguardante l’esportatore nigeriano Nlng (Ip/02/1869) ed uno che implicava Eni ed il produttore russo Gazprom (Ip/03/1345).  
     
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