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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Novembre 2004
 
   
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  VITA DIFFICILE DEI CRONISTI DI CITTÀ E DI PERIFERIA: TRE GIORNALISTI DI WWW.MERATEONLINE.IT RISCHIANO LA GALERA PER AVERE ASCOLTATO LE TRASMISSIONI RADIO DEI CARABINIERI. UNA COLPA CHE PUÒ ESSERE ADDEBITATA AL 100% DEI REPORTER DI OGGI E DI IERI  
   
  Milano, 8 novembre 2004 - Una pronuncia che tutto il mondo del giornalismo italiano attende, benché normativa civile e penale sottraggano il caso a qualunque tipo di sanzione. L’accusa rivolta ai giornalisti è quella di avere ascoltato con piccoli apparecchi radioriceventi in libera vendita presso i negozi di materiale elettrico le comunicazioni via radio tra la centrale operativa dei carabinieri di Merate e le radiomobili in servizio. Per tali comportamenti che, sia detto esplicitamente, sono dall’invenzione della radio tipici di ogni redazione di giornale, radio e tv, i giornalisti sono imputati di avere violato gli articoli 617, 617 bis e 623 bis del Codice penale in concorso tra loro e in modo continuato. Una banda a delinquere, insomma, pur senza fini di lucro perché l’accesso al portale giornalistico Merateonline è gratuito. I giornalisti rischiano il carcere da sei mesi a cinque anni. A due giorni dall’udienza decisiva è giunto il momento di entrare nel merito dei capi di imputazione a uso e consumo di chi abbia voglia di capirci qualcosa.
Franco Abruzzo: “Anch’io, nella cronaca del Giorno, ascoltavo carabinieri e polizia. Lo stesso accadeva al Corriere della Sera e in tutti gli altri quotidiani italiani. Anche allora (1965-1970) le trasmissioni non erano criptate. Rivolgo un appello all’Unione cronisti, alla Fnsi e alla Lombarda perché battano un colpo e si facciano sentire con decisione”.
Di Alberico Fumagalli
Non sono imputato nel processo che vede alla sbarra Claudio Brambilla, all’epoca dei fatti direttore responsabile di Merateonline, e i colleghi giornalisti Fabrizio Alfano e Daniele De Salvo. Lo sono in altri due processi, ma non in questo, ragione per cui mi sento autorizzato ad anticipare a lettori e colleghi le ragioni per le quali sento e spero che il Tribunale di Lecco si pronunci per un verdetto di assoluzione. L’accusa rivolta ai colleghi è quella di avere ascoltato con piccoli apparecchi radioriceventi in libera vendita presso i negozi di materiale elettrico le comunicazioni via radio tra la centrale operativa dei carabinieri di Merate e le radiomobili in servizio. Per tali comportamenti che, sia detto esplicitamente, sono dall’invenzione della radio tipici di ogni redazione di giornale, radio e tv, i colleghi sono imputati di avere violato gli articoli 617, 617 bis e 623 bis del codice penale in concorso tra loro e in modo continuato. Una banda a delinquere, insomma, pur senza fini di lucro perché l’accesso al portale giornalistico Merateonline è gratuito. Si rischia il carcere da sei mesi a cinque anni. A tre giorni dall’udienza decisiva è giunto il momento di entrare nel merito dei capi di imputazione a uso e consumo di chi abbia voglia di capirci qualcosa.. Il 617 punisce chi con fraudolenza, ovvero in modo ingannevole o truffaldino, ascolta, interrompe o impedisce con mezzi illeciti comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra privati o comunque a lui non dirette. E’ il caso di chi intercetta una telefonata, fatta da posto fisso o da cellulare, o riesce a leggere il testo di un telegramma durante la sua trasmissione. Entrambe queste forme di comunicazione interpersonale sono assolutamente riservate ed ogni violazione è penalmente sanzionata. Gli scanner, anche manipolati, sono inidonei a tali fini. Dal dibattimento non è emersa alcuna prova che gli imputati abbiano commesso, anche solo con il pensiero, uno dei reati contemplati dall’art. 617. Mai si sono inseriti, con o senza fraudolenza, in comunicazioni private. Ne consegue che il capo di imputazione è infondato. Il 617 bis ripropone il medesimo reato, ma sul fronte prodromo dell’istallazione di apparecchiature idonee a consumarlo. Non essendo stato commesso il reato di fraudolento ascolto, interruzione o impedimento di telefonate o di telegrammi privati ne deriva l’inesistenza e il non uso di tale tipo di apparecchiatura. Anche questo capo di imputazione è, di conseguenza, infondato. Ed eccoci al 623 bis, articolo omnibus che, partendo sempre dall’essenziale principio della fraudolenza attrae alla sanzione penale l’ascolto, l’interruzione e l’impedimento di qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati sempre e solo in ambito strettamente privato. E’ questo l’ articolo generalista che sembra tutto comprendere e nulla escludere sul quale poggia l‘impianto accusatorio. Ma è sufficiente esaminare la sua origine per giungere alla conclusione opposta. L’articolo 623 bis nel testo vigente all’epoca dei fatti è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547 che ha integrato e modificato le norme del codice penale in tema di criminalità informatica. Si tratta di una legge ad hoc che tende a reprimere il sabotaggio, lo spionaggio e la pirateria informatica attraendo al concetto classico di “ corrispondenza riservata “ oltre quella epistolare, telegrafica e telefonica anche quella informatica o telematica che ha linee di comunicazione a distanza tutte sue. Ai sistemi informatici in senso lato la 547/93 garantisce una innovativa protezione penale e ne sancisce l’ inviolabilità alla pari del domicilio e dei segreti personali. E’ essenziale tenere sempre presente il concetto di “ segreto personale “. Intendo dire che come una lettera chiusa, un telegramma, una telefonata non possono essere violati da una persona diversa dal mittente o dal destinatario, così dal 1993 anche un’email o un sistema informatico o telematico ( sito internet, banca dati ) non possono essere violati da estranei perché assurti dal legislatore a entità meritevole di integrale protezione esattamente come per il domicilio privato o la corrispondenza privata. Che cosa c’entra tutto questo con l’ascolto di comunicazioni su onda radio che, per scelta dei comunicatori e per modalità di diffusione, sono alla portata dell’orecchio di chiunque? Come è possibile assimilare giuridicamente a comunicazioni strettamente private, quindi protette, siano esse inviate per lettera, telegramma, telefonata o e.Mail quelle diffuse via etere a mezzo di onde elettriche che, per loro natura, possono essere ascoltate in chiaro da chiunque semplicemente ruotando la manopola della frequenza di un apparecchio ricevente che pesa 300 grammi, ha le dimensioni di un cellulare, si vende in un negozio e la cui prova di acquisto è costituita da uno scontrino fiscale? Infatti non lo è. Nel testo previgente il 1993 l’art. 623 bis escludeva dalla riservatezza delle comunicazioni penalmente sanzionate quelle non effettuate su filo o ad onde guidate. E le comunicazioni tra centrale operativa e radiomobili non avvengono su filo o ad onde guidate, ma mediante onde elettriche che si propagano nello spazio in senso onnidirezionale. Non è un giuoco di parole. Le prime sono riservate le seconde no. Per esserlo le si dovrebbe criptare come si fa con un canale televisivo a pagamento. Se questo non avviene – essendo facile e possibile - è perché gli interlocutori in primo luogo per loro scelta e poi per assenza di disposizione imperativa contraria non ritengono la loro conversazione meritevole di riservatezza. Né giova rilevare che il testo dell’art. 623 bis così come novellato dalla legge 547 del 1993 ha eliminato la discriminazione tra comunicazioni su filo o onde guidate e le altre. Tale soppressione è la trascinata e inevitabile conseguenza dell’avere voluto il legislatore attrarre alla tutela penale del segreto anche le innovative forme di comunicazione informatiche e telematiche che viaggiano via cavo o via radio, ma pur sempre tra soggetti preventivamente individuati mediante chiavi di accesso riservate e personali. Esempio lapalissiano è l’email che altro non è che una lettera in busta chiusa inviata via cavo telefonico. Infatti si chiama posta elettronica. La sezione quarta e quinta del libro secondo del Codice penale, all’interno delle quali sono collocati i capi di imputazione, tutelano il diritto del privato cittadino a quella che oggi con neologismo definiamo privacy. Nulla a che vedere con le comunicazioni di servizio via radio tra forze dell’ordine o tra altri corpi di pubblico intervento quali i vigili del fuoco, il 118 o similari. E’ la Cassazione penale che lo afferma in varie sentenze conformi riferite proprio alle comunicazioni di servizio tra Centrale operative e radiomobili. Ne cito solo due: la n. 2046 dell’11.7.1983, sezione V e la 5022 del 30.5.1984 sezione I. Sono i precedenti che il Gup De Vincenzi nel decidere il rinvio a giudizio dei tre giornalisti per assenza di giurisprudenza o ha ignorato oppure ha ritenuto irrilevanti e superate. Ma il Gup ha ignorato anche la recentissima sentenza del 24 settembre 2003 delle sezioni unite della Cassazione penale che offre spunti di assoluto rilievo in tema di fraudolenta intercettazione di comunicazioni interprivate, distinguendole in punto di diritto da quelle effettuate mediante “onde radio liberamente captabili”. Ma c’è di meglio e di più. Dal coacervo normativo introdotto in tema di libera circolazione delle apparecchiature radio in Europa dal Dpr 27.1.2000 n.64 e dal successivo Dpr 5.10.2001 n.447 si evince la piena e incondizionata facoltà di ascolto sulle frequenze radio liberamente captabili che gli assegnatario non abbiano ritenuto di criptare. Trattasi di norma civile priva di sanzione penale bellamente ignorata il giorno della perquisizione che avvenne il 1 agosto 2002 in data successiva ad entrambi i provvedimenti. C’è persino una circolare erga omnes dell’ingegner A. Micciarelli, direttore generale del settore Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni che riafferma la libertà di ascolta e l’affranca da qualunque sanzione penale. Pure questa ingnota? Ma allora – e concludo – si possono ascoltare liberamente le comunicazione dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, del corpo forestale dello stato, dei vigili del fuoco, della protezione civile? La risposta è affermativa se le parti interessate non hanno valutato opportuno criptarle. E non rileva che le frequenze in uso a questi Corpi siano in gergo definite “riservate“. L’uso è riservato, l’ascolto in chiaro è libero. Quello che conta è che questo ascolto – che ricordo ancora una volta avviene con metodi naturali e non fraudolenti – non sia finalizzato a propalarne il contenuto o a usarlo indebitamente qualunque ne sia il fine. Significa che se pubblichiamo su Merateonline i dialoghi dei carabinieri o li usiamo, in parte, per confezionare barzellette commettiamo un reato. Ma questa ipotesi di reato non è ricompresa tra i capi di imputazione per i quali sono sul banco degli imputati Brambilla, Alfano e De Salvo. La ipotizza, invece, l’articolo 18 del regio decreto 8 febbraio 1923 numero 1067, estraneo al processo, che attiene i segreti militari in tempo di guerra, ovvero la lotta allo spionaggio a favore del nemico. Il re non voleva che la corrispondenza radiotelefonica tra le forze armate reali, una volta intercettata, venisse diffusa o usata. Ebbene, per chi non lo abbia ancora capito, nessun giornale ha mai usato e men che meno diffuso il contenuto di tali comunicazioni di servizio. Non ha mai, pertanto, violato alcun segreto. Perché allora questo processo per il quale persino quella gran persona che è il professor Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine Regionale della Lombardia dei giornalisti, ha ritenuto di fare atto di presenza depositando una memoria favorevole - agli imputati e all’intero Ordine giornalistico - che il giudice ha accettato di acquisire agli atti del processo ? Lo ha svelato il corso del pubblico dibattimento. La vera ragione la si è intuita, al di là di ogni ragionevole dubbio, dall’esito degli interrogatori ai carabinieri convocati a sostegno dell’accusa dal Pubblico Ministero. Antonio Di Pietro è addirittura arrivato a definirla una specie di istigazione a commettere ( presunto ) reato. Dal momento che io penso che reato non c’è stato, diversamente l’intero mondo del giornalismo vivrebbe in uno stato di perenne illegalità, mi azzardo a definirla prepotenza di individui investiti di pubblica autorità con l’aggravante della discriminazione all’interno di situazioni locali paritarie. Un eccesso di potere per contenere e reprimere il quale è stato concepito il codice penale. Quello stesso codice la cui combinata lettura induce a prevedere una sentenza di innocenza perché il fatto non costituisce reato. C’è l’intero mondo giornalistico italiano sul banco degli imputati. Non solo tre giornalisti “anomali “ destinatari di un’intimidazione perché fanno bene il loro lavoro. Infolink: Www.merateonline.it
 
     
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