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Notiziario Marketpress di
Lunedì 15 Novembre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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ANATOCISMO: RIMBORSI MILIARDARI? |
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La Corte di Cassazione, a sezioni unite in modo da formulare un unico giudizio su un argomento così importante, ha deciso, in via definitiva, che l’anatocismo non è legale e le relative clausole, contenute nei contratti bancari, sono nulle perché violano il divieto sancito dall’art. 1283 cod.civ. Tale norma dispone, espressamente, che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. L’anatocismo, in sintesi, è la prassi bancaria in forza della quale sul saldo debitore vengono applicati, generalmente a cadenza trimestrale, gli interessi composti o interessi sugli interessi, che vengono esposti come "voce" nell'estratto conto e finiscono sommati al saldo debitore finale. In questa maniera gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale. Le banche hanno dovuto smettere di applicare tale prassi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che all'art. 25 reca le modalità di calcolo degli interessi. e delle regole attuative emesse il 22 aprile 2000 dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) che ha permesso alle banche di salvare retroattivamente fino a detta data la prassi del calcolo trimestrale degli interessi a debito. Sull’argomento era poi intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 425/00, aveva annullato tali provvedimento per eccesso di delega, lasciando ai vari tribunali il compito di trovare una soluzione del problema. La sentenza in esame ha risolto in maniera definitiva la questione, sancendo (ed è questa la vera novità) anche è la sua retroattività per cui le banche debbono restituire le somme incassate a partire dall’ultimo trimestre 1994 a tutto l’aprile 2000. Per questo secondo l’Associazione degli utenti delle banche (Adusbef) le stesse dovranno restituire tra i 20 e i 30 miliardi ai correntisti per aver trimestralizzato gli interessi sui prestiti ed annualizzato quelli sui depositi. Ma, lo ricordiamo, le sentenze della Corte di Cassazione hanno solo il compito di verificare l’applicazione e l’interpretazione di una norma: esse sono una fonte normativa, cui si debbono attenere gli altri giudici di merito nel decidere i casi similari loro sottoposti, ma non trovano immediata applicazione. Le persone fisiche, ma soprattutto le imprese, che hanno avuto prestiti o fidi, se vogliono ottenere gli interessi sugli interessi a suo tempo pagati, debbono richiedere, per iscritto, alle loro banche di sistemare la situazione alla luce della sentenza della Cassazione. Difficilmente le banche accoglieranno tale richiesta. Sarà necessario affidarsi ad un avvocato e citarle in giudizio. Il cliente deve anche indicare il danno patito, vale a dire la cifra che la banca dovrebbe restituire.
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