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Notiziario Marketpress di Mercoledì 24 Novembre 2004
 
   
  Pagina5  
  FINMATICA INTEGRA PRECEDENTI COMUNICAZIONI  
   
  Milano, 23 novembre 2004 - Con riferimento alla comunicazione (datata 18 novembre 2004) inviata alla Società da Consob in data 19 novembre 2004, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, Finmatica rende noto quanto segue. Con la comunicazione in parola Consob ha richiesto agli Amministratori di fornire le proprie considerazioni in merito, tra l’altro: “(1) all’istanza di fallimento presentata dala Procura di Brescia, con particolare riferimento alla liquidità attualmente in possesso di codesta Società e all’eventuale stato di insolvenza; (2) a quanto rappresentato dal Presidente del Collegio Sindacale al Presidente del Tribunale di Brescia”. Per quanto attiene al punto sub (1), in data 18 novembre 2004 alla Società è stata notificata un’istanza di fallimento presentata al Tribunale di Brescia dalla Procura presso il medesimo Tribunale, congiuntamente al pedissequo decreto con cui il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza del 2 dicembre p.V. Per la comparizione in Camera di Consiglio della Società in persona del suo legale rappresentante. Alla data di notifica dell’istanza e del relativo decreto erano pendenti le trattative con la società Opera 21 S.p.a., che – come noto - aveva nelle scorse settimane manifestato il proprio interesse per l’effettuazione di una complessa operazione che avrebbe, tra le altre cose, implicato una ricostituzione del capitale sociale di Finmatica S.p.a., previo azzeramento delle perdite grazie alla rinuncia da parte delle banche creditrici ad una parte dei propri crediti in misura appunto sufficiente a ripianare le perdite verificatesi. Con successiva lettera datata 22 novembre 2004, Opera 21 S.p.a. Ha comunicato al Consiglio di Amministrazione la propria convinzione che “non vi siano le condizioni né per poter confermare l’offerta originariamente formulata per l’acquisto di una quota di maggioranza del capitale sociale dela Società, né per predisporre un nuovo piano d’intervento che sia fattibile per tutte le parti coinvolte”. In dipendenza di ciò, preso atto delle difficoltà finanziarie della Società nonché del patrimonio negativo della stessa come risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione il 22 novembre ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti, riaggiornatasi in pari data, l’adozione dei provvedimenti liquidatori ex Art. 2487 Codice Civile conseguenti alla constatata ricorrenza di una causa di scioglimento della Società. L’assemblea ha in tal senso provveduto, nominando liquidatore il Dott. Paolo Ribolla e conferendo allo stesso i più ampi poteri utili per la liquidazione, ivi incluso quelli necessari ai fini di richiedere, laddove ne ricorressero la necessità e i presupposti, l’ammissione della Società ad una delle procedure concorsuali di cui al R.d. 16 marzo 1942 n. 267 e/o alla procedura di cui al D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. In data odierna il Dott. Paolo Ribolla ha accettato la carica. In veste di liquidatore e legale rappresentante di Finmatica S.p.a. Lo stesso comparirà pertanto avanti il Tribunale di Brescia all’udienza del prossimo 2 dicembre, nell’ambito del procedimento instauratosi avanti detto Tribunale a seguito della citata istanza, al fine di (i) rappresentare la posizione della Società in ordine alla ricorrenza dello “stato di impotenza economico-patrimoniale strutturale, non transitoria, idonea a privare la società dela possibilità di far fronte con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” allegato dalla parte istante nella propria richiesta di fallimento e (ii) ove ad esito delle valutazioni da esperirsi ad opera del medesimo liquidatore anche alla luce delle indicazioni di interesse dallo stesso già ricevute per l’eventuale acquisizione o affitto dell’azienda o di rami di essa, questi dovesse comunque riscontrare la ricorrenza di un tale stato di insolvenza, richiedere l’ammissione della Società ad una procedura concorsuale nei termini di legge. A completamento della presente informativa, si riporta che la liquidità a disposizione della Società alla data dell’odierno comunicato è pari a Euro 185.000,00. Il tema della lettera indirizzata dal Presidente del Collegio Sindacale al Presidente del Tribunale di Brescia ed a Consob, di cui al punto (2) della comunicazione Consob in oggetto, è stato affrontato dal Consiglio di Amministrazione di Finmatica S.p.a. Nell’adunanza dello scorso 15 novembre. In quell’occasione il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha formulato a verbale le proprie osservazioni a riguardo: - contestando, in primo luogo, l’irritualità dell’iniziativa assunta dal Collegio Sindacale, tenuto conto che la circostanza che la composizione del Consiglio vedesse (fino al 15 novembre scorso) un numero pari di consiglieri non integrava alcuna violazione di legge né di Statuto; - aggiungendo che il Consiglio, constatata una causa di scioglimento della Società, aveva prontamente ottemperato al proprio obbligo di convocazione dell’Assemblea per i provvedimenti di cui all’Art. 2487 comma primo Codice Civile, e che l’Assemblea era pertanto perfettamente in grado di adottare delibere in tal senso; - sottolineando che, ove i Sindaci avessero ritenuto di ravvisare nella specie un’inadeguatezza dell’organo amministrativo o addirittura avessero riscontrato - in detta circostanza o in altro accadimento - la commissione, da parte degli Amministratori, di “gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate” (secondo il dettato dell’Art. 2409 Codice Civile), avrebbero avuto a loro disposizione strumenti tipici da esperire in ottemperanza ai propri doveri ed a tutela dell’interesse della Società e dei soci, quali quelli rispettivamente disciplinati dagli Artt. 2406 e 2409 Codice Civile; - puntualizzando che, quanto alla sussistenza di una “situazione economico-patrimoniale e, soprattutto, finanziaria in cui si trova attualmente la società”, tale da indurre il Collegio Sindacale a ritenere “non più procrastinabile la decisione di messa in liquidazione dela stessa ovvero, ricorrendone i presupposti, l’accertamento di un eventuale stato di insolvenza”, i Sindaci avrebbero dovuto in forza di ciò procedere senza indugio alla formulazione di un’istanza ex Artt. 2485 comma secondo e 2487 comma secondo Codice Civile, ovvero esercitare – nelle forme proprie - le prerogative loro riconosciute al fine di provocare l’attivazione d’ufficio della procedura fallimentare, in luogo di inviare una mera comunicazione epistolare alle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza; - contestando pertanto, nella sua veste di Amministratore, l’iniziativa assunta dal Collegio Sindacale e chiedendo, in qualità di socio detentore, direttamente e indirettamente, di un numero di azioni che rappresenta più di un decimo del capitale sociale di Finmatica S.p.a., che il Consiglio di Amministrazione facesse luogo, ex Art. 2367 Codice Civile, alla convocazione dell’Assemblea della Società, affinché quest’ultima deliberi sull’esercizio di azione sociale di responsabilità a carico del Collegio Sindacale, ai sensi degli Artt. 2393 e 2407 Codice Civile, fermo ed impregiudicato il diritto del Presidente, nella veste di socio direttamente e indirettamente titolare di una partecipazione azionaria eccedente un ventesimo del capitale sociale, a promuovere autonomamente azione di responsabilità ex Art. 2393 bis Codice Civile nei riguardi del Collegio Sindacale”. Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di provvedere sulla richiesta di convocazione dell’assemblea formulata dal Presidente ex Art. 2367 Codice Civile, nella sua qualità di socio detentore, in via diretta ed indiretta, di un numero di azioni rappresentanti più di un decimo del capitale sociale di Finmatica S.p.a..  
     
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