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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Febbraio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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LAVORATORI STRANIERI NON COMUNITARI: INGRESSI |
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Con la circolare n. 2/2005 il Ministero del lavoro ha illustrato i contenuti del D.P.C.M. 17 dicembre 2004, recante la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari e che ha fissato, come anticipazione delle quote annuali d'ingresso, una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Nell'ambito di tale quota massima, l'art. 6 del D.P.C.M. autorizza l'ingresso per esigenze di carattere stagionale di 25.000 lavoratori extracomunitari. Le autorizzazioni per lavoro stagionale possono essere concesse a: cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004. Per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, l'art. 2 stabilisce una quota di 30.000 unità destinata agli ingressi di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. In aggiunta a questi ingressi, l'art. 5 prevede una quota massima di 21.800 unità per lavoro subordinato non stagionale così ripartita: 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato, 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti: 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cittadini di Sri Lanka, 1.500 cittadini del Bangladesh, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali o 700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Sempre nell'ambito della quota massima di 79.500 unità, l'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi riservati al lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale. L'art. 4 riserva una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. In merito, il Ministero ha confermato la validità delle indicazioni operative fornite, per l'anno 2004, con la circolare n. 5/2004: l'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. Tale inserimento dovrà essere reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato "SILES" del Ministero del lavoro, condiviso dalle Direzioni provinciali del lavoro. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema "SILES", esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.
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