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Notiziario Marketpress di Giovedì 17 Febbraio 2005
 
   
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  SANITÀ PUBBLICA E CONSUMATORI MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI  
   
  Bruxelles, 17 febbraio 2005 - I consumatori saranno tutelati meglio dalle pratiche commerciali sleali che ledono i loro interessi economici. E' questo uno degli scopi della proposta di direttiva, ora all'esame della Plenaria, che intende armonizzare la normativa degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e, appunto, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. In occasione della prima lettura, il Parlamento aveva introdotto numerosi emendamenti alla proposta della Commissione, gran parte dei quali sono stati poi ripresi, integralmente o parzialmente, nella posizione comune del Consiglio. In particolare, sono state incorporate la nozione di consumatore vulnerabile e quella di impegno fermo, la partecipazione delle associazioni di consumatori nella stesura dei codici, l'inclusione fra le pratiche aggressive della definizione di indebito condizionamento, compresa la previsione della minaccia dell'uso della forza. Il Consiglio, inoltre, ha accolto la proposta del Parlamento di una deroga per consentire agli Stati membri l'applicazione di legislazioni più restrittive nella tutela dei consumatori, la cui durata viene estesa a sei anni. È stato recepito anche il dovere della Commissione di riferire al Parlamento sull'applicazione della direttiva e di proporne un adeguamento ove necessario. Tuttavia, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, in seconda lettura, suggerisce alla Plenaria di adottare ulteriori emendamenti alla posizione comune del Consiglio. La relazione di Mercedes Bresso (Pse, It), infatti, ripropone alcune disposizioni volte, da un parte, a garantire una maggiore tutela dei consumatori e, in particolare, delle categorie più vulnerabili e dei minori, d'altra a rafforzare il ruolo del Parlamento. Più in particolare, la «lista nera» delle pratiche commerciali considerate «in ogni caso sleali» - l'allegato I della direttiva - viene completata con altri metodi suscettibili di ledere i consumatori e si prescrive che tale elenco può essere modificato solo mediante una revisione della direttiva e, pertanto, con l'accordo del Parlamento. In primo luogo, per rafforzare la protezione dei bambini, senza tuttavia imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai minori, i deputati ritengono opportuno includere nella lista nera una disposizione che li tuteli da messaggi pubblicitari che includano «un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati». Tra le pratiche sleali, inoltre, viene introdotta quella di promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore tutelando così i consumatori da tentativi di far passare una copia per l'originale. I deputati, poi, includono nella lista anche la pratica di «dichiarare falsamente o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore», nonché quella di «dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto». Al divieto imposto agli assicuratori di esigere dai consumatori la presentazione di documenti che non potrebbero essere ragionevolmente considerati pertinenti per stabilire la validità di una richiesta di risarcimento, i deputati aggiungono anche la pratica di omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, con lo scopo di scoraggiarli dall'esercizio dei loro diritti contrattuali. I deputati, inoltre, rafforzano le disposizioni in merito a supposte vincite di premi non subordinate ad acquisti o azioni specifiche. La relazione, infine, intende conferire una migliore definizione e protezione dei consumatori vulnerabili. Pur restando il riferimento del consumatore medio, infatti, i deputati precisano, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che questo deve essere «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto».  
     
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