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Notiziario Marketpress di Giovedì 17 Febbraio 2005
 
   
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  TRASPORTI DAL VOLTO UMANO: NUOVI DIRITTI PER I PASSEGGERI  
   
  Bruxelles, 17 febbraio 2005 - La Commissione europea ha adottato un piano per rafforzare i diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto pubblico. Inoltre ha adottato due proposte legislative riguardanti il trasporto aereo. La prima garantisce alle persone a mobilità ridotta le stesse possibilità di accesso al trasporto aereo degli altri passeggeri. La seconda intende garantire ai passeggeri il diritto di essere informati anticipatamente sull’identità del vettore aereo che opererà il volo. Questo piano d’azione globale completa i diritti già istituiti a favore dei passeggeri del trasporto aereo, che entrano in vigore oggi 17 febbraio (cfr. Ip/05/181), e le proposte riguardanti i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo. «L’europa rafforza i diritti dei cittadini. La proposta della Commissione rappresenta un’importante misura sociale che permetterà agli anziani e alle persone a mobilità ridotta di viaggiare in Europa nelle migliori condizioni possibili», ha dichiarato Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dei trasporti. Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» la Commissione si è impegnata a porre gli utenti al centro della politica dei trasporti. Una migliore protezione dei diritti dei passeggeri dovrebbe servire a migliorare l’immagine dei trasporti collettivi rispetto all’automobile individuale e a favorire una sana concorrenza fra gli operatori tale da sviluppare servizi di trasporto europei competitivi ed efficienti. La proposta di regolamento relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo vieta agli operatori di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un passeggero a causa della sua disabilità o dell’età. Inoltre garantisce a questo gruppo di utenti il diritto di usufruire di assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo degli aerei. Gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni e a istituire organismi indipendenti incaricati di trattare le denunce. L’assistenza sarà fornita dai gestori degli aeroporti, che riceveranno a tal fine un finanziamento da parte delle compagnie aeree. L’altra proposta di regolamento adottata oggi intende garantire ai passeggeri il diritto di essere informati sull’identità del vettore aereo con cui viaggeranno e di avere la certezza che tutte le informazioni riguardanti la sicurezza dei vettori circolino efficacemente e rapidamente fra gli Stati membri. Nel 2004 un incidente a Sharm el-Sheikh ha provocato la morte di 148 persone, quasi tutti turisti europei. Indipendentemente dalle cause dell’incidente, alcuni passeggeri non sapevano che il volo sarebbe stato operato dalla compagnia Flash Airlines e ignoravano inoltre che al vettore fosse stato temporaneamente vietato l’utilizzo degli aeroporti svizzeri per problemi di sicurezza. Il regolamento adottato completa le misure di sicurezza esistenti e rigorosamente applicate, come per esempio il sistema di ispezione armonizzata degli operatori di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti europei e la certificazione dei velivoli da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea. In caso di carenze in materia di sicurezza, gli Stati membri devono adottare tutte le misure di protezione necessarie, provvedendo eventualmente a bandire le compagnie aeree interessate. La Commissione europea propone anche di estendere i diritti dei passeggeri a tutti i modi di trasporto, in particolare al trasporto marittimo e al trasporto stradale internazionale effettuato in pullman, per garantire ai cittadini norme precise e valide in tutto il territorio dell’Unione. Quanto al trasporto ferroviario, la Commissione invita il Parlamento europeo e gli Stati membri ad adottare quanto prima le misure proposte nel marzo 2004.  
     
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