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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Febbraio 2005
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TARIFFE GAS METANO: NUOVO RICORSO URGENTE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO |
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Milano, 28 febbraio 2005 - L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha disposto un nuovo ricorso urgente al Consiglio di Stato per la sospensione della decisione del Tar per la Lombardia che lo scorso 16 febbraio ha disposto l'annullamento della delibera con la quale furono definite le tariffe di distribuzione del gas metano per il periodo 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008. Quest'ultima decisione del Tar, che ha accolto le richieste di Italgas e di una parte degli altri distributori tra cui alcune municipalizzate, comporta il rischio di un aumento di circa l'1,1% del prezzo finale pagato dai consumatori, con maggior esborso annuo di 9 euro. Un precedente provvedimento del Tar, che ha sospeso l'aggiornamento trimestrale della componente tariffaria relativa al valore della materia prima, anch'esso appellato urgentemente dall'Autorità, ha già prodotto il rischio di un aumento di circa l'1,7% pari a 13 euro all'anno. Le conseguenze delle due decisioni del Tar potrebbero quindi determinare un aumento del 2,8%, circa 22 euro all'anno in più (oltre 300 milioni di euro la maggiore spesa complessiva a carico delle famiglie e degli altri piccoli consumatori). Le riduzioni della tariffa di distribuzione disposte dall'Autorità furono sostanzialmente determinate dall'aggiornamento del tasso di remunerazione riconosciuto alle società di distribuzione (principalmente in considerazione della riduzione internazionale dei tassi di interesse e del conseguente minor costo del capitale) allineandolo alle remunerazioni riconosciute in tutti gli altri Paesi europei. La decisione del Tar sulle tariffe di distribuzione per il periodo regolatorio 2004 - 2008 espone il mercato del gas a gravi incertezze: l'annullamento della delibera, infatti, non determina di per sé il rientro in vigore delle tariffe precedenti, che hanno cessato ogni effetto il 30 settembre, e potrebbe indurre le imprese, erroneamente, a praticare corrispettivi arbitrari, a danno dei consumatori. L'eventuale non accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di sospensione degli effetti della decisione del Tar determinerebbe anche una grave restrizione del grado di apertura della concorrenza nel mercato del gas. La delibera annullata aveva infatti introdotto una forte semplificazione delle tariffe di distribuzione a livello locale, misura indispensabile per l'ingresso di nuovi operatori, che infatti si sono attivati negli ultimi mesi con offerte dirette ai singoli consumatori finali anche nelle aree dove in precedenza non erano presenti. Con lo stesso obiettivo di incentivazione della concorrenza e dell'ingresso di nuovi operatori in mercati locali che ancora si configurano come monopolistici, la delibera annullata conteneva norme tese a impedire comportamenti opportunistici delle società di distribuzione in favore delle imprese di vendita da esse controllate, a scapito delle altre; l'annullamento della delibera potrebbe pertanto consolidare la posizione dominante delle società di vendita appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di distribuzione.
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