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Notiziario Marketpress di
Martedì 01 Marzo 2005
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: LA COMMISSIONE ESPRIME SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO |
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Bruxelles-Strasburgo, 1 marzo 2005 - Markos Kyprianou, Commissario europeo per la salute e la tutela dei consumatori, ha espresso soddisfazione per l’approvazione da parte del Parlamento europeo di nuove disposizioni che vietano le pratiche commerciali aggressive e ingannevoli. La nuova normativa, destinata ad armonizzare le regole vigenti negli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali, era stata proposta dalla Commissione nel giugno 2003 (cfr. Ip/03/857). Essa precisa i diritti dei consumatori e facilita gli scambi transfrontalieri stabilendo regole comuni applicabili in tutta l’Unione europea contro le pratiche commerciali aggressive o ingannevoli operate dalle imprese nei confronti dei consumatori. I consumatori beneficeranno in tal modo della stessa protezione contro le pratiche commerciali sleali e i commercianti disonesti sia che effettuino i loro acquisti nel negozio sotto casa, sia che comprino su un sito Internet di un altro Stato membro. Le imprese che rispettano le regole potranno esercitare la loro attività in tutti i paesi dell’Unione europea. Secondo studi economici indipendenti, la nuova normativa amplierà la scelta dei consumatori, favorirà la concorrenza e allargherà gli orizzonti delle piccole e medie imprese in Europa. La nuova normativa dovrebbe essere adottata ufficialmente dal Consiglio nelle prossime settimane e dovrebbe essere applicata in tutta l’Unione europea entro il 2007. "Questa normativa rappresenta un importante passo in avanti per i consumatori e per la competitività dell’Unione europea, in quanto rafforza la protezione accordata ai consumatori in tutta l’Unione e nel contempo semplifica il quadro normativo per le imprese" ha dichiarato il Commissario responsabile per la salute e la tutela dei consumatori Markos Kyprianou. Se si vuole che i consumatori sfruttino i benefici potenziali derivanti dal mercato interno, occorre convincerli del fatto che i loro diritti saranno tutelati. Varie indagini condotte in tutta Europa confermano che, senza una tutela efficace dei consumatori, le pratiche commerciali sleali possono compromettere la loro fiducia (cfr. Ad es. Eurobarometro 57.2 e Flash Eurobarometro 128). La normativa definisce un ristretto numero di pratiche disoneste vietate in tutta l’Unione europea. Si tratta in particolare di: pratiche commerciali aggressive, che consistono nel: dare al consumatore l’impressione che non possa andarsene senza aver firmato il contratto; effettuare visite al domicilio del consumatore, ignorando la sua richiesta di andarsene o di non tornare; pratiche commerciali ingannevoli, quali ad esempio: per un professionista, sostenere di essere firmatario di un codice di condotta quando ciò non corrisponde al vero; descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili quando il consumatore deve sostenere altre spese rispetto agli inevitabili costi relativi al ritiro o al recapito dell’articolo. La nuova normativa stabilisce i principi generali applicabili per valutare se occorre vietare – in quanto sleali - altre tipologie di pratiche. Nella maggior parte dei casi il criterio fondamentale è la capacità di una pratica di determinare una distorsione sostanziale del comportamento di un consumatore “medio”; sono tuttavia previste anche alcune disposizioni dirette ad evitare lo sfruttamento di consumatori particolarmente vulnerabili. Definendo unicamente le pratiche da vietare, anziché indicare alle imprese come esercitare la loro attività, la direttiva lascia a queste ultime un certo margine di azione per la messa a punto di nuove pratiche commerciali leali. Http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
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