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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Marzo 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: UN CITTADINO NON PUÒ INVOCARE DINANZI AD UN GIUDICE NAZIONALE L’INCOMPATIBILITÀ DI UNA NORMATIVA COMUNITARIA CON TALUNE REGOLE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO |
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La Corte di giustizia, con la sentenza pronunciata il 1° marzo 2005 nella causa C-377/02, Léon Van Parys Nv/belgisch Interventie- en Restitutiebureau, ha affermato che un cittadino non può invocare dinanzi ad un giudice nazionale l’incompatibilità di una normativa comunitaria con talune regole dell’organizzazione mondiale del commercio. La circostanza che l'organo di mediazione dell'Omc abbia constatato un'incompatibilità del genere non vale a rimettere in causa tale principio, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone la Comunità per porvi rimedio. La società Leon Van Parys Nv, stabilita in Belgio, importa da più di venti anni nella Comunità europea banane provenienti dall’Ecuador. Negli anni 1998 e 1999 le autorità belghe competenti (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau) le hanno rifiutato titoli d’importazione per i quantitativi totali domandati, sul fondamento di regolamenti comunitari che disciplinano l’importazione di banane nella Comunità europea. La Van Parys ha contestato tali decisioni dinanzi al Consiglio di Stato belga con l'argomento che i regolamenti comunitari (Regolamento (Ce) n. 404/93, come modificato, e regolamenti nn. 2362/98, 2806/98, 102/99 e 608/99) violano talune regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc). L'organo di mediazione dell'Omc ha infatti dichiarato la normativa comunitaria incompatibile con le regole dell'Omc. Adita dal Consiglio di Stato belga, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha verificato anzitutto se gli accordi Omc possano essere invocati dai soggetti dell'ordinamento comunitario che contestino la validità di una normativa comunitaria. La Corte rileva che gli accordi Omc non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali essa controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’Omc, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi Omc, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto comunitario controverso alla luce delle regole dell’Omc. Ebbene, nella fattispecie, la Comunità non ha inteso assumere un obbligo particolare nell'ambito dell'Omc tale che il giudice comunitario controlli la legittimità delle disposizioni comunitarie alla luce delle regole dell'Omc controverse. Né i regolamenti in questione rinviano espressamente a precise disposizioni degli accordi Omc. In primo luogo, la Corte osserva che, pur dinanzi ad una decisione dell'organo di mediazione che constata l'incompatibilità di misure adottate da un membro con le regole dell'Omc, il sistema di risoluzione delle controversie nell'ambito di tale Organizzazione riserva sempre un ruolo importante ai negoziati tra le parti. Ciò considerato, ammettere che il compito di assicurare la conformità del diritto comunitario alle regole dell'Omc incombe direttamente al giudice comunitario equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi della Comunità della possibilità, offerta dalle stesse regole dell'Omc in materia di risoluzione delle controversie, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate. La Corte constata che nella fattispecie la Comunità ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti d'America e con la Repubblica dell'Ecuador. In secondo luogo, la Corte sottolinea la necessità di non privare gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della Comunità medesima. Alcune di esse, fra cui le più importanti, non annoverano gli accordi Omc tra le norme alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali verificano la legittimità del loro diritto interno. Tale assenza di reciprocità rischierebbe di condurre ad uno squilibrio nell'applicazione delle regole dell'Omc. Ne discende che, in linea di principio, un cittadino non può invocare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro l'incompatibilità di una normativa comunitaria con talune regole dell'Omc, sebbene tale incompatibilità sia stata dichiarata dall'organo di mediazione di detta Organizzazione.
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