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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Marzo 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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LA PROCEDURA DI RASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO.IT |
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Il ricorrente, nel momento in cui avvia la procedura con un ricorso, sceglie l’ente conduttore. Nel ricorso, presentato in forma cartacea ed elettronica, il ricorrente afferma la sussistenza di predeterminate condizioni, la legittimità ad agire (titolarità di un marchio o di un nome/cognome), la mancanza di diritti che possano legittimare la titolarità del nome a dominio in capo alla controparte e la malafede con cui la registrazione di tale dominio è stata richiesta. Le principali circostanze alla cui prova le regole fanno conseguire una presunzione di mala fede in capo al resistente sono quelle che inducano a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di vendere il nome a dominio al ricorrente o a un suo concorrente, che tale nome a dominio sia utilizzato per attività in concorrenza, in particolare di tipo confusorio, con quella del ricorrente e che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurparne il nome. Il resistente deve a sua volta provare alcune circostanze preindividuate, dimostrando l’esistenza delle quali viene dato ingresso ad una presunzione che il resistente stesso abbia titolo al nome a dominio contestato con la conseguenza che nella concorrenza di più diritti sullo stesso nome a dominio viene preferito quello di chi per primo lo ha registrato. Una tale situazione si verifica quando il resistente provi di aver usato in buona fede il nome a dominio prima della contestazione, quando il resistente stesso provi di essere conosciuto, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ne abbia registrato il relativo marchio, o quando il ricorrente stia facendo un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Una volta istaurata la procedura, la decisione è normalmente prevista entro un paio di mesi ed è immediatamente esecutiva nella parte in cui, eventualmente, dispone la riassegnazione. L'esecuzione di un eventuale decisione favorevole al ricorrente viene sospesa solo qualora, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione venga adito, da parte del resistente, un giudice ordinario per l'instaurazione di una causa avente ad oggetto il nome a dominio. Con l'introduzione della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio si è certamente coperto un vuoto normativo importante dal momento che la rapidità del mezzo internet mal si conciliava con la cronica lentezza del giudizio ordinario. Tale strumento amministrativo, rapido ed economico ha avuto una notevole diffusione dal 2000 ad oggi, dimostrando di potersi atteggiare a valido strumento di risoluzione delle dispute alternativo al giudizio ordinario.
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