ARCHIVIAZIONE OTTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto 23 gennaio 2004 con il qual il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'archiviazione ottica dei documenti contabili ai fini fiscali. Di seguito sintetizziamo le principali novità introdotte dal provvedimento. L'operazione di archiviazione ottica si incentra sulla marca temporale e sulla firma elettronica, apposte al documento statico e non modificabile. All'agenzia delle Entrate debbono essere comunicate l'impronta dell'archivio informatico, la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. In caso di verifiche fiscali, i documenti devono essere resi leggibili e disponibili su supporto cartaceo o anche esibiti in via telematica. Non ci sono limitazioni alle tipologie di supporti informatici, a condizione che ne sia garantita la leggibilità nel tempo, che sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta. Occorre presentare all'Ufficio delle Entrate una comunicazione preventiva con l'indicazione del numero presuntivo di documenti da bollare nell'anno, dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, bisogna presentare all'ufficio delle Entrate una comunicazione a consuntivo con la richiesta di rimborso o di compensazione. Dalla nuova disciplina sono esclusi i documenti rilevanti ai fini doganali, ai fini delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane.