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Notiziario Marketpress di Giovedì 17 Marzo 2005
 
   
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  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA DICHIARA ILLEGITTIME LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE DALL’ITALIA ALLE SOCIETÀ AMMESSE ALLA QUOTAZIONE IN UNA BORSA VALORI EUROPEA  
   
  Bruxelles, 17 marzo 2005 - La Commissione europea ha deciso che un regime italiano che riduce l’aliquota nominale e l’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito delle società che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell’Ue nel 2004 viola le regole del trattato Ue in materia di aiuti di Stato (articolo 87). Questa decisione è stata presa dopo un’indagine approfondita avviata nel febbraio 2004. Il regime falsa la concorrenza in quanto si applica ad un numero limitato di società – quelle in grado di farsi ammettere alla quotazione nell’arco del breve periodo di tempo (l'anno 2004) previsto dalla legge che l'ha istituito e costituisce una aiuto al funzionamento a favore di alcune delle imprese italiane a più rapida crescita. L’aiuto è stato messo ad esecuzione senza la previa autorizzazione della Commissione e deve essere rimborsato dai beneficiari. Le autorità italiane avevano previsto per il solo 2004 un minor gettito fiscale di 56 milioni di euro. “L’intervento della Commissione eviterà gravi distorsioni di concorrenza vietando sostanziose agevolazioni fiscali a favore di un ristretto numero di beneficiari in Italia” ha commentato il commissario competente per la politica di concorrenza, la signora Neelie Kroes. L’italia aveva istituito uno speciale regime fiscale destinato a concedere una riduzione (del 13%) per tre anni dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a favore delle società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato nel corso del 2004, più la deduzione per un anno dall’imponibile delle società stesse di un importo corrispondente alle spese sostenute per ottenere l’ammissione alla quotazione. Benché ne potessero formalmente usufruire tutte le imprese che ottenessero l’ammissione alla quotazione in una qualsiasi borsa valori dell’Ue, il regime è apparso alla Commissione come una potenziale sovvenzione occulta a favore delle società in grado di farsi ammettere alla quotazione nel breve arco di tempo previsto. Avviando un’indagine formale nel febbraio 2004 (Ip/04/1494), la Commissione intendeva accertare se il regime configurasse o no un aiuto. Da un’indagine approfondita è emerso che nel 2004 sono state ammesse alla quotazione in Italia solo dieci società, ognuna delle quali avrebbe potenzialmente potuto beneficiare di una riduzione delle imposte per un totale di svariati milioni di euro. Benché l’importo esatto dell’aiuto vari da una società all’altra, la Commissione ha ritenuto che, visto che le società che ne avrebbero potuto usufruire erano tutte imprese in rapida crescita, il regime avrebbe avuto un impatto considerevole nei tre anni in cui le agevolazioni sarebbero state applicate. Dopo aver esaminato le osservazioni dell’Italia e i commenti ricevuti da terzi, la Commissione ha concluso che il regime costituisce un aiuto di Stato selettivo in quanto consente unicamente alle società ammesse alla quotazione durante il 2004 di fruire di una riduzione dell’imposta. L’aiuto è proporzionale agli utili realizzati dai beneficiari nel periodo ed equivale perciò ad un aiuto al funzionamento, un tipo di aiuto che è vietato. Inoltre, poiché l’aiuto è concesso mediante il sistema tributario nazionale, sono di fatto favorite le imprese registrate in Italia. Infine, il fatto che dell’agevolazione fiscale potessero beneficiare solo le società che si facevano ammettere alla quotazione in borsa si traduceva in un aiuto occulto a favore di alcune delle imprese con il tasso di crescita più alto nell’economia italiana ed aveva quindi effetti pregiudizievoli sugli scambi e sulla concorrenza all’interno della Comunità. La Commissione ha rilevato che l’aiuto non era neppure destinato a finanziare investimenti ammessi a beneficiare di un sostegno nel quadro delle regole sugli aiuti di Stato e doveva quindi essere considerato incompatibile con il mercato comune. Poiché ha dato esecuzione all’aiuto senza la previa autorizzazione della Commissione, l’Italia dovrà recuperare gli aiuti di cui I beneficiari abbiano già illegittimamente usufruito. L’italia aveva avvertito i potenziali beneficiari della possibilità che l’agevolazione avrebbe potuto essere considerata un aiuto illegittimo già al momento dell’avvio dell’indagine formale e questo dovrebbe facilitare il recupero.  
     
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