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Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Febbraio 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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IL CODICE DELLE INVENZIONI
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invenzioni Cogliamo l'occasione di un quesito giunto in redazione per definire il concetto di proprietà industriale e fare il punto sul relativo codice. Con la dizione "proprietà industriale" ci si riferisce ai diritti derivanti da brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, know how e informazioni aziendali riservate. Con la dizione "proprietà intellettuale", invece, ci si riferisce ai diritti di proprietà industriale ed a quelli legati al diritto d'autore. La Legge delega n. 273/02, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, aveva dato incarico al Governo di procedere alla redazione di un codice dei diritti di proprietà industriale. Allo stato dell'arte, il Ministero delle Attività produttive ha avviato la fase di concerto sul codice stesso, che è preliminare alla presentazione del testo al Consiglio dei ministri. Il Codice della proprietà industriale, formato da 242 articoli radunerà, in un unico testo, tutte le norme in vigore sull'argomento, il cui impianto risale agli anni '40, riordinandole ed adeguandole alle disposizioni comunitarie. Gli estensori del documento si sono rifatti all'accordo Trip's, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nel quadro dei negoziati Gatt e ratificato dall'Italia nel dicembre dello stesso anno. L'accordo è uno statuto che "fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale e definisce concettualmente, con una precisione maggiore di quanto non sia stato mai fatto finora, il rapporto che si ritiene debba intercorrere tra la tutela della proprietà industriale e il principio della libertà di concorrenza inteso qui nella sua accezione più vasta di mercato concorrenziale globale". Il Codice, distinguendosi dall'accordo Trip's, non tratta la materia del diritto d'autore, in primo luogo, perché la citata legge delega parla di proprietà industriale e non intellettuale e, in secondo luogo, perché il diritto d'autore è compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni culturali. Il Codice non affronta neanche le norme relative alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
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