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Notiziario Marketpress di Martedì 22 Marzo 2005
 
   
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  DIRITTO D’AUTORE IN BIBLIOTECA: LA COMMISSIONE EUROPEA INTERVIENE PER GARANTIRE UNA REMUNERAZIONE AGLI AUTORI  
   
  Bruxelles, 22 marzo 2005 - La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia e il Lussemburgo alla Corte di giustizia europea per non aver pienamente recepito nel diritto nazionale il “diritto di prestito pubblico” stabilito da una direttiva del 1992. Con l’introduzione di un diritto di prestito pubblico l’Unione europea intende far sì che gli sforzi creativi vengano tutelati e incoraggiati in tutta l’Unione. Parallelamente la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro il Belgio, la Finlandia e la Svezia, colpevoli di non essersi adeguati alle decisioni con cui la Corte nel 2004 ha imposto loro di attuare la direttiva sul diritto d’autore del 2001 (cfr. Ip/01/528). Qualora tali Stati membri persistessero nel non attuare la direttiva sul diritto d’autore, la Commissione, dopo aver emesso un “parere motivato” invitandoli formalmente ad ottemperare alla normativa, potrebbe infine chiedere alla Corte di imporre ammende nei loro confronti. Il diritto di prestito pubblico: l’Italia e il Lussemburgo dinanzi alla Corte In Italia e in Lussemburgo gli autori non ricevono alcun tipo di remunerazione quando le loro opere vengono prestate da istituzioni pubbliche. In Lussemburgo questo riguarda tutte le istituzioni pubbliche che effettuano prestiti, in Italia le biblioteche pubbliche librarie e musicali. Si tratta di un principio contrario alla direttiva Ce del 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la quale stabilisce che gli autori debbano ricevere una remunerazione per il noleggio o il prestito delle loro opere. La Commissione ha quindi deciso di deferire questi casi alla Corte di giustizia europea. A norma della direttiva in questione gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito delle loro opere. La direttiva autorizza tuttavia gli Stati membri a derogare a tale diritto a condizione che gli autori ricevano una remunerazione per il prestito. La remunerazione degli autori deve essere garantita dallo Stato anche qualora le opere siano prestate al pubblico in forma gratuita. Né l’Italia né il Lussemburgo hanno approntato disposizioni giuridiche per garantire che gli autori siano remunerati per il prestito pubblico delle loro opere. Poiché entrambi gli Stati membri avevano in precedenza comunicato alla Commissione la loro intenzione di conformarsi alla direttiva, nel dicembre del 2004 quest’ultima aveva rimandato la decisione di deferirli alla Corte. Alla Commissione non risulta tuttavia che sinora essi abbiano adottato alcun provvedimento per conformarsi alla direttiva. L’italia e il Lussemburgo vanno inoltre trattati al pari di quegli Stati membri (Spagna, Irlanda e Portogallo) i cui casi sono stati presentati dinanzi alla Corte lo scorso dicembre (cfr. Ip/04/1519). L’armonizzazione del diritto di prestito pubblico riveste un ruolo importante ai fini del mercato unico dato che le attività di prestito delle istituzioni pubbliche possono tra l’altro avere effetti significativi sul mercato commerciale. Se un libro, ad esempio, è disponibile al prestito in una biblioteca pubblica, può verificarsi un calo della domanda per il suo acquisto. Ciò può ridurre le entrate dei titolari dei diritti e di conseguenza, indirettamente, il loro incentivo alla creazione a meno che essi non ricevano anche una remunerazione quando le loro opere vengono prestate dalle biblioteche pubbliche.  
     
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