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Notiziario Marketpress di Venerdì 08 Aprile 2005
 
   
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  LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA LINEE GUIDA DESTINATE A DISCIPLINARE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER I PRODOTTI TESSILI  
   
  Il 6 aprile 2005 Commissione europea ha deciso di pubblicare linee guida destinate a chiarire i casi in cui verrà presa in considerazione la possibilità di adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti tessili e capi di abbigliamento provenienti dalla Cina. Le linee guida si riferiscono alla clausola di salvaguardia specifica per i prodotti tessili contenuta nel protocollo del 2001 relativo all’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e recepita nel diritto comunitario nel 2003, e stabiliscono le modalità e i criteri per consentire un ricorso obiettivo e trasparente alle procedure di salvaguardia. Individuando i casi e i motivi in relazione ai quali è possibile adottare misure di salvaguardia, le linee guida consentono ai produttori tessili cinesi ed europei di disporre di un quadro di riferimento chiaro e prevedibile. Il Commissario europeo per il Commercio Peter Mandelson ha dichiarato: “L’enorme potenziale di crescita delle esportazioni cinesi a seguito della soppressione delle quote a partire dal 1° gennaio 2005 è divenuto motivo di forte preoccupazione per vari Stati membri e per i produttori tessili europei. Il mio obiettivo è assicurare una transizione graduale al nuovo regime senza arrecare danni evitabili alla nostra industria e ai paesi in via di sviluppo più vulnerabili. È importante, sia per la Cina che per l’industria europea, che il ricorso alle misure di salvaguardia avvenga in maniera obiettiva e trasparente e si basi su dati credibili. Le linee guida riconoscono le legittime preoccupazioni dei governi degli Stati membri e del settore tessile, e nel contempo consentono alla Cina di beneficiare della soppressione delle quote, mettendoci in condizione di fornire una risposta rapida ed efficace.” Le linee guida, così come la stessa clausola di salvaguardia, forniscono uno strumento per reagire a potenziali perturbazioni del mercato provocate da un improvviso e prolungato aumento delle esportazioni di prodotti tessili cinesi verso l’Unione europea. Oltre a minacciare i produttori tessili comunitari, tale crescita potrebbe soppiantare le importazioni di prodotti tessili dai paesi in via di sviluppo più vulnerabili, storicamente dipendenti dal commercio con la Comunità. Il problema è particolarmente preoccupante per i produttori tessili dei paesi dell’area mediterranea. Le linee guida stabiliscono soglie di allerta per ciascuna categoria di prodotti tessili importati, consentendo un aumento delle quote di mercato attualmente detenute dalla Cina. Per raggiungere queste soglia di allerta le esportazioni cinesi dovranno registrare una crescita rapida e prolungata per un certo periodo di tempo. Nel caso in cui tali soglie dovessero essere raggiunte, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, aprirà un’indagine, a seguito della quale avvierà consultazioni informali con le autorità cinesi, per consentire loro di intervenire al fine di adottare rimedi sufficienti. In assenza di rimedi, saranno avviate consultazioni ufficiali nell’ambito dell’Omc, che costringeranno le autorità cinesi ad intervenire per limitare le esportazioni delle categorie di prodotti tessili interessate. Qualora anche questo dovesse rivelarsi insufficiente, potranno essere invocate le misure di salvaguardia, sotto forma di restrizioni quantitative alle importazioni applicabili per un anno ma prorogabili su richiesta. Tali misure potranno essere adottate soltanto fino al 2008. Le linee guida consentono, inoltre, il ricorso a procedure di emergenza in caso di crescita delle importazioni di portata tale da rendere imminente un grave danno materiale per l’industria dell’Unione europea. In tal caso le consultazioni formali con le autorità cinesi potranno essere avviate anche senza una preventiva indagine. Per maggiori informazioni sulle linee guida e sulla clausola di salvaguardia specifica per i prodotti tessili, cfr. Il Memo/05/110.  
     
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