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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Aprile 2005
 
   
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  AIUTO DI STATO: LA COMMISSIONE VIETA UN REGIME ITALIANO DI GARANZIE ALLA COSTRUZIONE NAVALE  
   
  Bruxelles, 11 aprile 2005 - Al termine di un’indagine approfondita, la Commissione europea ha vietato l’attuazione di un regime italiano di aiuti di Stato destinati alla copertura dei rischi inerenti ai prestiti concessi per la conversione e la trasformazione di navi presso cantieri navali italiani, in quanto è incompatibile con le regole comunitarie che vietano gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza all’interno del mercato unico (articolo 87). Il commissario responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: “Continuerò ad insistere sull’applicazione rigorosa delle regole di concorrenza nel settore della costruzione navale in Europa. L’attuazione di questo regime di garanzie avrebbe avuto un impatto negativo significativo sui cantieri navali europei concorrenti in quanto non impone un premio adeguato e non comporta un’appropriata differenziazione del rischio". Nell’aprile 2003 la Commissione aveva avviato un’indagine formale (cfr. Ip/03/604) in quanto dubitava della compatibilità del regime in questione con le norme specifiche sugli aiuti di Stato alla costruzione navale. Nonostante una fitta corrispondenza tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, i dubbi iniziali della Commissione sul regime di garanzie non erano stati fugati. Nel maggio 2001, le autorità italiane avevano notificato alla Commissione l’approvazione del decreto di attuazione del Fondo centrale di garanzia per il credito navale (il Fondo), già istituito con legge del 1997. Il Fondo – non ancora operativo – è destinato alla copertura dei rischi del mancato rimborso dei prestiti per la conversione e trasformazione di navi, concessi da banche ad armatori italiani e stranieri per lavori effettuati in cantieri navali italiani. Il Fondo doveva fornire garanzie di secondo grado del tipo detto end-financing, con un premio una tantum stabilito nella misura del 2,3% dell’importo garantito, per prestiti di 12 anni, che corrisponde a un premio annuo dello 0,5%. A norma delle regole comunitarie per la costruzione navale, i regimi di garanzie statali a favore di prestiti alla costruzione navale sono ammissibili solo in assenza di elementi di aiuti di Stato. Regole generali per valutare se una garanzia o un regime di garanzia contengono aiuti sono contenute nella comunicazione della Commissione sulle garanzie[1]. La Commissione ha constatato che il Fondo non soddisfaceva le condizioni contenute in detta comunicazione. In particolare il premio corrisposto ai beneficiari non era conforme al mercato ed era insufficiente per coprire tutti i costi del regime. Inoltre il Fondo avrebbe applicato lo stesso premio a tutti gli utenti, a prescindere dai rischi individuali del progetto. È la seconda volta che la Commissione adotta una decisione in relazione ad un regime di aiuti al finanziamento navale. Nel 2003 la Commissione ha approvato regimi tedeschi per garanzie al finanziamento di navi (cfr. Ip/03/1740), in quanto applicavano premi adeguati e premi differenziati a seconda del rischio.  
     
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