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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Giugno 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  PRIVACY: LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI, ALLE SANZIONI ED AI TIPI DI REATO  
   
  Tutte le imprese avrebbero dovuto, oramai, essere in regola con le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo i rischi relativi alla distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, all’accesso non autorizzato ed al trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Gli articoli 34 e 35 del codice della privacy individuano, in maniera oggettiva, le misure minime di sicurezza da adottare: esse variano in funzione di numerosi fattori (conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, caratteristiche del trattamento), delle circostanze e della natura dei dati trattati (dati comuni, sensibili o giudiziari, sanitari ecc.). L’articolo 169, a sua volta, sanziona chiunque ne omette l'adozione, per dolo o colpa, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro. Come sancito dall’art. 15 dello stesso codice, la violazione dell'obbligo generale di sicurezza può comportare l'obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato. Secondo tale articolo, infatti, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Il titolare del trattamento dei dati, quindi, se arreca un danno ingiusto ad uno o più interessati, può sottrarsi all'obbligo di risarcimento solo se dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il verificarsi dell'evento. Secondo l’art. 11, inoltre, se sono violate le regole relative alle modalità del trattamento, oltre al danno di natura patrimoniale, è risarcibile anche quello morale. In base alla procedura del ravvedimento operoso, l'autore del reato può regolarizzare la sua posizione seguendo le indicazioni fornite dal Garante. Il reato si estingue con l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni fornite dal Garante in sede di accertamento e pagando una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita.  
     
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