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Notiziario Marketpress di
Giovedì 23 Settembre 2004
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LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULL’ORARIO DI LAVORO |
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Bruxelles, 23 settembre 2004. La Commissione ha approvato ieri una proposta per aggiornare alcuni importanti aspetti della direttiva sull’orario di lavoro grazie a una serie di provvedimenti equilibrati e interdipendenti che, mantenendo gli obiettivi principali – come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, li coniugano alle esigenze della moderna economia europea. La dissociazione individuale dalla settimana di 48 ore resta possibile, ma, per evitare abusi, va soggetta a condizioni più rigide. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di estendere, da 4 a 12 mesi, il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa massima di 48 ore. I periodi di permanenza a disposizione, non lavorati, non saranno più contati come orario di lavoro e il riposo compensativo sarà effettuato nell’arco di 72 ore. Stavros Dimas, Commissario per l’occupazione e gli affari sociali, sostiene che “la proposta affronta i difetti dell’attuale sistema, emersi nel corso della sua attuazione. Si tratta di un insieme equilibrato di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che introduce maggior flessibilità e mantiene la competitività.” La proposta permette agli Stati membri di introdurre provvedimenti nazionali per applicare la dissociazione singola al limite delle 48 ore. Le condizioni da rispettare in caso di accordo tra datore di lavoro e dipendente sono più esplicite. Il datore di lavoro, ad esempio, non potrà ottenere tale consenso all’atto della firma del contratto di occupazione e il dipendente potrà ritirare il suo consenso in qualsiasi momento. La dissociazione individuale sarà contemplata dal contratto collettivo o garantita da accordi tra parti sociali di un settore o di un luogo di lavoro. Una persona singola può accordarsi sulla dissociazione direttamente con il suo datore di lavoro se, per legge o per tradizione, la contrattazione collettiva non può essere usata per negoziare accordi sull’orario di lavoro. È il caso che ricorre laddove non sia in vigore alcun contratto collettivo e non esista rappresentanza del personale a livello aziendale autorizzata a concludere siffatti accordi. Parallelamente, gli Stati membri possono estendere da 4 a 12 mesi il periodo di riferimento normale per calcolare la durata media della settimana di lavoro di 48 ore, purché consultino le parti sociali. Ciò conferirà alle aziende maggior flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze dell’impresa. La proposta odierna eleva a nuova categoria del periodo di “permanenza a disposizione” la parte “inattiva” di tale periodo: è il tempo che il lavoratore, pur disponibile sul luogo di lavoro, non esercita funzioni. Tale periodo non sarà contato come orario di lavoro, a meno che la legge nazionale o il contratto collettivo non stabilisca altrimenti. La proposta specifica inoltre che il riposo compensativo non va effettuato immediatamente, ma entro 72 ore. La Commissione presenta la proposta dopo una consultazione in due fasi, come richiesto dal trattato, terminata allorché i rappresentanti europei dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno dichiarato la propria impedimento a partecipare ai negoziati su tale questione. La proposta sarà ora sottoposta all’approvazione del Consiglio e del Parlamento. Il testo integrale della proposta odierna è reperibile presso: http://europa.Eu.int/comm/employment_social/news/2004/sep/working_time_prop_en.htm
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