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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Aprile 2005
 
   
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  STRETTA SUI MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI PUBBLIREDAZIONALI A RISCHIO: EDITORI AVVERTITI LA LEGGE 6 APRILE 2005 N. 49 PREVEDE UNA MULTA DA 1.000 A 100MILA EURO. IL GIUDICE È L'ANTITRUST  
   
  Milano, 27 aprile 2005 - Stretta in vista sulla pubblicità ingannevole (o mascherata). Gli editori di quotidiani e periodici devono riflettere. Chi sarà giudicato dall'Antitrust colpevole di aver pubblicizzato messaggi ritenuti ingannevoli rischierà infatti una multa da 1.000 a 100.000 euro, e dovrà pagarne almeno 25.000 chi farà pubblicità a prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. E' quanto prevede la legge 6 aprile 2005 n. 49 (pubblicata il 14 aprile), che ha modificato l'articolo 7 del Dlgs n. 74/1992 "in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione". Per «pubblicità ingannevole», la legge intende "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente". Secondo l'articolo 4 (primo comma) dello stesso Dlgs n. 74/1992, "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione". La legge 49/2005 modifica le norme relative al controllo dell'Antitrust, prevedendo sanzioni che scattano in automatico ogni volta che un messaggio pubblicitario viene riconosciuto ingannevole. Grazie alla nuova legge si prevede anche la trasmissione televisiva della pronuncia di condanna, un aumento dell'ammenda per l'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso, e un aumento della sanzione amministrativa a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni richieste dall'Autorità. (nota tecnica di Franco Abruzzo)  
     
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