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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Maggio 2005
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ALT AL DIRITTO DI CRONACA LA LEGGE VIETA LA PUBBLICAZIONE DELLE GENERALITÀ E DELLE FOTO DEL MINORE. IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA, NELLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO, SI OCCUPERÀ DEI RISVOLTI GIORNALISTICI DELLA VICENDA DEL BAMBINO ROM LIBERATO DALLA POLIZIA. |
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Milano, 5 maggio 2005 - "E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione". Il Codice di procedura penale (art. 114, comma 6) non ammette deroghe: l'ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei bambini. Non sempre giornali e giornalisti - come è accaduto in questi giorni a Milano - rispettano il Codice. Anche l'articolo 50 del Dlgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali), richiamato l'articolo 13 del Dpr n. 448/1988, contiene "il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale". Il comma 1 dell'articolo 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva) della legge n. 112/2004 ("legge Gasparri") impegna "1e emittenti televisive a osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002". Il diritto di cronaca, quindi, non abbraccia la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 9 maggio, si occuperà dei risvolti giornalistici della vicenda del bambino rom liberato dalla polizia. L'articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale n. 69/1963 afferma che la libertà di informazione e di critica resta limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (= dignità della persona). L'art. 48 (Procedimento disciplinare) prevede che gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. La Corte costituzionale, con la sentenza 112/1993, ha vincolato i giornalisti: a) all'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; b) alla completezza,dalla correttezza e alla continuità dell'attività di informazione erogata; c) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
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