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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Maggio 2005
 
   
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  AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: PROPOSTE PER INDENNIZZI AI CONSUMATORI IN CASO DI PROLUNGATE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO ELETTRICO PER EVENTI ECCEZIONALI  
   
  Milano, 23 maggio 2005 - L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha diffuso un documento per la consultazione che illustra possibili criteri e formula alcune proposte iniziali per l'introduzione di un sistema di indennizzi ai clienti coinvolti in interruzioni del servizio elettrico particolarmente lunghe ed estese sul territorio. Il documento presentato oggi, disponibile sul sito www.Autorita.energia.it, fa seguito all'esperienza di alcune grandi interruzioni occorse nell'inverno 2003-04 per effetto di eventi meteorologici eccezionali e al blackout del 28 settembre 2003. I soggetti interessati potranno inviare osservazioni entro il 30 giugno 2005. Considerata la complessità della materia, l'Autorità prevede lo svolgimento di una seconda consultazione prima dell'adozione del provvedimento. L'ipotesi presentata dall'Autorità prevede indennizzi se l'interruzione si prolunga oltre un tempo minimo standard di ripristino del servizio fissato dall'Autorità: 24 ore per eventi avversi con danni agli impianti (tralicci, linee aeree, cabine di trasformazione, etc.); 8 ore per eventi senza danni agli impianti. Potranno essere previste esenzioni ai tempi standard di ripristino solo per le zone eventualmente evacuate per ordine delle autorità competenti. Per interruzioni che si prolungassero oltre i tempi standard di ripristino, si propone che i clienti ricevano indennizzi crescenti con l'aumentare della durata del disservizio. L'autorità suggerisce dei valori indicativi: per i clienti domestici tra 30 e 50 euro dopo le 24 ore (eventi con danni agli impianti), incrementabili di 10 e fino a 20 euro per scaglioni di 12 ore in 12 ore; 10 euro dopo le 8 ore (eventi senza danni agli impianti), incrementabili di 2,50 e fino a 5 euro di 4 ore in 4 ore. Per i clienti non domestici sono previsti indennizzi maggiori, anche in funzione dei kW di potenza disponibile. Sono previsti tetti massimi ai rimborsi, che avranno natura automatica e forfettaria, fermo restando il diritto del cliente di ricorrere alla magistratura ordinaria per il rimborso degli eventuali danni subiti, o utilizzare le procedure di conciliazione. Le proposte dell'Autorità prevedono anche meccanismi di incentivo per le imprese distributrici a ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio. Esclusivamente nel caso di eventi con danni agli impianti, le imprese distributrici potranno recuperare attraverso la tariffa, in tutto o in parte a seconda della loro efficienza nel ripristino del servizio, i costi sostenuti per l'erogazione degli indennizzi. I meccanismi ora proposti completano il quadro della regolazione della qualità del servizio elettrico, che già prevede, per le interruzioni "ordinarie" sulle reti locali di distribuzione in bassa tensione, incentivi e penalità in funzione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della continuità fissati dall'Autorità, esclusi gli eventi eccezionali. Infine, l'Autorità vuole favorire il rapido recepimento delle nuove norme tecniche europee per la progettazione delle linee aeree - attualmente in corso presso i competenti organismi di normazione tecnica - e propone anche regole per i piani di emergenza delle imprese distributrici, in modo da massimizzare il coordinamento con le amministrazioni locali (comuni, province, regioni) e nazionali preposti alla gestione delle emergenze e alla protezione civile.  
     
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