Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 25 Maggio 2005
 
   
  Pagina1  
  NORME PIÙ SEVERE PER COMBATTERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
   
  Bruxelles, 25 maggio 2005 - La Plenaria esaminerà la relazione di Hartmut Nassauer (Ppe/de, De) sulla proposta di direttiva volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo, adottata in prima lettura della procedura di codecisione dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. I deputati, pur sostenendo la proposta dell'Esecutivo, hanno presentato ben 174 emendamenti destinati principalmente a chiarire le responsabilità dei soggetti che potrebbero essere implicati nel riciclaggio di denaro sporco o nel finanziamento del terrorismo. I principali emendamenti proposti, tuttavia, sono frutto di un accordo con il Consiglio ed è pertanto probabile che la direttiva possa essere approvata in via definitiva entro breve tempo. La direttiva originale del 1991 istituiva un sistema d'allarme teso ad impedire che determinate transazioni finanziarie potessero servire per riciclare denaro. Tuttavia, le disposizioni coprivano unicamente i reati legati al traffico di droga. La nuova proposta rende il finanziamento delle attività terroristiche un reato penale, al pari del riciclaggio, includendolo nel campo d'applicazione della direttiva. Al riguardo i deputati hanno voluto precisare che il finanziamento del terrorismo non deve costituire una sottofattispecie del riciclaggio di denaro, bensì una fattispecie distinta e, di conseguenza, distinguono i due reati. D'altra parte, essi introducono una definizione di «finanziamento del terrorismo» con la quale si intende «la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, per compiere uno dei reati» indicati agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/Gai, «o sapendo che saranno utilizzati a tal fine». La direttiva si applica a banche, enti creditizi e finanziari, revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, notai e ad altri liberi professionisti nell'esercizio della loro attività professionale. Inoltre, entrano nel campo d'applicazione anche prestatori di servizi, intermediari assicurativi, agenti immobiliari, case da gioco e altre persone fisiche e giuridiche che negoziano beni o prestano servizi se il pagamento in contanti, superiore a 15.000 euro, è effettuato «con un'operazione unica o con diverse operazioni apparentemente collegate». Ai sensi della direttiva, gli Stati membri dovranno proibire ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti e libretti di risparmio anonimi o conti intestati a nomi fittizi. Saranno inoltre richiesti controlli più severi ove il rischio di riciclaggio di denaro risulta elevato, ossia quando non vi è stato un incontro personale con il cliente o quando si tratta di «persone politicamente esposte» come pure «i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami». Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva dovranno inoltre applicare delle procedure di identificazione della clientela. Se ciò non risulta possibile si dovrà porre fine alla relazione commerciale e esaminare i conti. I clienti, peraltro, non dovranno essere a conoscenza che le loro transazioni sono soggette a inchiesta. Spetterà agli Stati membri decidere in quali circostanze un'operazione finanziaria presenta il rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali casi, l'istituto finanziario o qualsiasi altro operatore avrà l'obbligo giuridico di segnalare la transazione «all'unità di informazione finanziaria» dello Stato membro che tratterà la questione e la trasmetterà alle autorità competenti. Gli Stati membri saranno tenuti a sanzionare chiunque non ottemperi a questa norma. Un altro emendamento proposto dai deputati introduce l'obbligo per le istituzioni finanziarie di non identificare solamente il direttore della società, del casinò o della fondazione che effettua la transazione, ma anche le persone («titolari economici») che possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il 25% delle azioni o dei diritti di voto di queste entità giuridiche. Sempre in tema di identificazione, gli Stati membri dovranno imporre la verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 3.000 euro (contro i 1.000 proposti dalla Commissione). Infine, merita di essere sottolineato che, per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva.  
     
  <<BACK