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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Maggio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SPERIMENTAZIONI ANIMALI COSMETICI |
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Nella causa C-244/03, Francia/parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. La Corte di giustizia europea con sentenze ha respinto il ricorso della Francia contro il divieto progressivo di sperimentazioni animali per l'elaborazione di prodotti cosmetici e la loro immissione sul mercato. Nella specie, la Francia ha chiesto alla Corte di Giustizia l'annullamento dei divieti di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati sugli animali nonché la realizzazione di sperimentazioni animali relative ai detti prodotti, sostenendo, in particolare, che essi violerebbero il principio della certezza del diritto. La Corte ha chiarito che l'annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solamente quando gli elementi di cui sia chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto e che tale requisito non è soddisfatto quando l'annullamento parziale richiesto avrebbe come effetto di modificare la sostanza dell'atto. Nella specie, la Corte ritiene che l'annullamento della sola disposizione impugnata, lasciando sopravvivere quella abrogativa del divieto precedente, modificherebbe sostanzialmente le disposizioni in materia di sperimentazione animale per l'elaborazione di prodotti cosmetici. I divieti menzionati sono stati introdotti dalla Direttiva 2003/15/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 76/768/Cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. La Direttiva 2003/15/Ce prevede che gli Stati membri vietano progressivamente l'immissione in commercio di prodotti cosmetici quando tali prodotti o i loro ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale, nonché la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative ai detti prodotti o ingredienti. La direttiva ha soppresso il divieto di immissione in commercio di tali prodotti sino ad allora previsto dalla Direttiva 76/768. La disposizione controversa è, infatti, destinata a sostituire il divieto precedente e presenta, in parte, lo stesso oggetto (modalità del divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali). L'abrogazione della precedente disposizione risulta essere conseguenza dell'adozione della nuova. Inoltre, la direttiva 2003/15 pone in risalto la connessione tra le due disposizioni: essa precisa che è essenziale che venga perseguito l'obiettivo dell'eliminazione della sperimentazione animale diretta all'elaborazione di prodotti cosmetici e che il divieto di tali sperimentazioni divenga effettivo sul territorio degli Stati membri. Ciò premesso, la Corte rileva che l'introduzione dei nuovi divieti e l'abrogazione dei precedenti costituiscono un unico indissociabile. La Corte afferma quindi, in conclusione, che l'annullamento parziale richiesto è impossibile e dichiara il ricorso irricevibile.
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