Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Giugno 2005
 
   
  Pagina2  
  SVIZZERA: COMMISSIONE FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI (COMCOM) ABBASSA RETROATTIVAMENTE I PREZZI D’INTERCONNESSIONE  
   
   Berna, 16 giugno 2005 - La Commissione federale delle comunicazioni (Comcom) abbassa retroattivamente del 30% circa i prezzi d’interconnessione di Swisscom Sa per il periodo 2000 - 2003, confermando così la sua decisione del 6 novembre 2003. Il Tribunale federale, adito dalle parti dopo questa prima decisione, aveva raccomandato alla Comcom di garantire ai ricorrenti il diritto di visionare gli atti e di concedere loro un’altra possibilità di prendere posizione in merito. Le riduzioni di prezzo decise varranno in un primo tempo solo per le due richiedenti Tdc e Mci Worldcom Ag. In futuro tutti i partner d’interconnessione, e a medio termine anche i clienti finali, dovrebbero poter beneficiare di prezzi più bassi. Dopo le approfondite analisi dei costi effettuate dall’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufcom), la Comcom è giunta alla conclusione che per i servizi d’interconnessione offerti negli anni 2000-2003 Swisscom ha richiesto prezzi eccessivi (+30%) che vengono retroattivamente riportati al livello legalmente consentito. Nel contempo le controparti Tdc Switzerland Sa (sunrise) e Mci Worldcom Sa sono tenute ad offrire le loro prestazioni d’interconnessione agli stessi prezzi. Più fattori hanno reso necessaria questa riduzione dei prezzi: da un lato, le tariffe di Swisscom non si basavano su un concetto di efficienza corrispondente a quello fissato nelle esigenze legali. Dall’altro, i costi non sono sempre stati ripartiti secondo il principio di causalità sulle prestazioni d’interconnessione. Infine, anche i costi del capitale utilizzato dovevano essere riportati al livello usuale del settore, ossia il tasso d’interesse dei capitali propri e dei capitali di terzi. Il 6 novembre 2003, la Comcom aveva già preso una decisione dal contenuto praticamente identico, tuttavia, le parti avevano fatto ricorso al Tribunale federale. Con la decisione del 1° ottobre 2004, per motivi formali la Corte suprema ha rimandato la causa alla Comcom affinché pronunciasse una nuova decisione. La massima istanza federale ha ritenuto che in circostanze straordinarie sia giustificato permettere alle parti di visionare le proposte che l’Ufcom presenta alla Comcom. Inoltre, la Comcom ha dovuto ancora una volta permettere alle parti di consultare gli atti. La Comcom ha verificato la sua prima decisione in base alle prese di posizione e l’ha confermata completamente. Importanza delle riduzioni di prezzo per il settore delle telecomunicazioni e per i clienti finali I fornitori di servizi di telecomunicazione che non riescono a giungere ad un accordo sui prezzi d’interconnessione possono rivolgersi alla Comcom. La decisione di quest’ultima vale fondamentalmente solo per le parti al procedimento. Pertanto, inizialmente solo le due richiedenti (Tdc e Mci Worldcom) trarranno beneficio dalle riduzioni di prezzo decise per il periodo 2000-2003. In futuro, invece, in base al divieto di discriminazione contenuto nella legislazione, anche gli altri partner d’interconnessione di Swisscom dovrebbero beneficiare di prezzi ridotti. A medio termine la Comcom ritiene che la sua decisione avrà effetti positivi anche per i clienti finali, poiché, solitamente, le riduzioni di prezzo nel commercio all’ingrosso si ripercuotono sui prezzi al dettaglio. L’operatore dominante calcola i prezzi in funzione dei costi Come legalmente prescritto, nell’ambito delle procedure d’interconnessione l’Ufcom ha richiesto una perizia alla Commissione della concorrenza (Comco). Quest’ultima ha stabilito che, eccetto per i servizi di transito e la terminazione verso i servizi d’informazione, Swisscom detiene una posizione dominante sul mercato dei servizi d’interconnessione oggetto della controversia. Conformemente all’articolo 11 della legge sulle telecomunicazioni (Ltc) gli operatori che detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire un’interconnessione a prezzi calcolati in funzione dei costi. In questo modo si vuole evitare che, con la sua politica sui prezzi, l’operatore dominante ostacoli la concorrenza e dunque danneggi i consumatori. Calcolo dei prezzi in funzione dei costi in base al metodo Lric L’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (Ost) del Consiglio federale prevede che dal 2000 i prezzi in funzione dei costi devono essere fissati con il metodo di calcolo dei costi incrementali di lunga durata o Lric (Long Run Incremental Costs), un metodo riconosciuto e utilizzato a livello internazionale. Il metodo Lric permette di avere prezzi che stimolano la concorrenza, in quanto i concorrenti di un operatore dominante devono pagare solo i costi provocati dalle prestazioni effettivamente utilizzate. Con il metodo Lric i costi devono corrispondere alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente, che deve affermarsi in un contesto di concorrenza efficace. Inoltre, il metodo Lric ha una visione orientata al futuro, ossia non tiene conto degli oneri del passato. Calcolando i prezzi d’interconnessione con il metodo Lric oltre ai costi legati all’interconnessione si tiene conto anche di una quota dei costi comuni e dei costi del capitale usuali del settore. Nel calcolo di questi ultimi sono inclusi sia i costi del capitale di terzi sia le prospettive di reddito degli investitori, così da ottenere prezzi che permettano all’impresa regolamentata di realizzare un guadagno adeguato.  
     
  <<BACK