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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Aprile 2004
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CONVENZIONE DI ÅRUS: ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE |
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Strasburgo, 5 aprile 2004 - La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, meglio nota come convenzione di Århus, è stata sottoscritta dalle Comunità europee e dagli Stati membri nel giugno 1998. Ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. Il primo e il secondo pilastro, rispettivamente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, sono già stati adottati mediante direttiva. Per il terzo pilastro, l’accesso ai ricorsi in materia ambientale, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, esaminata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori che ha adottato la relazione di Inger Schörling (Verdi/ale, S). I deputati chiedono che venga espresso chiaramente che la direttiva stabilisce un quadro normativo minimo e che gli Stati membri sono liberi di garantire un accesso più ampio. Essa non può essere utilizzata per limitare diritti esistenti in materia di accesso alla giustizia. L’organo parlamentare ritiene che il diritto alla giustizia in materia di ambiente non debba essere limitato alle sole organizzazioni ambientalistiche. Un'associazione dei cittadini che si veda confrontata a un problema ambientale concreto può perfettamente avvalersi di questa direttiva, purché ne rispetti i requisiti. La commissione per l’ambiente ha anche adottato una relazione di Eija-riitta Korhola (Ppe/de, Fin) sull’applicazione alle istituzioni comunitarie della Convenzione di Århus. In questo caso si è preferito procedere con un regolamento. I deputati chiedono di non essere troppo rigorosi con le Ong serie al momento di stabilire i criteri per i soggetti abilitati. Al tempo stesso, i criteri offrono la possibilità di escludere eventuali altre organizzazioni che potrebbero non perseguire autentici obiettivi di tutela dell'ambiente o violare le regole di base del buon governo nella loro stessa organizzazione. L’organo parlamentare chiede di continuare a coinvolgere la Commissione per evitare un sovraccarico del sistema, dato che esso prevede la possibilità di un accesso diretto alla Corte di giustizia. La relazione introduce delle modifiche alla disciplina del rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali. Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione chiede al richiedente di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione può respingere la richiesta. Le istituzioni e gli organi comunitari possono inoltre rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. Le eccezioni vengono comunque interpretate in modo restrittivo. Secondo i parlamentari, chi richiede le informazioni deve avere 12 settimane di tempo a disposizione dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale o reso altrimenti accessibile al pubblico, anziché quattro come stabilito dalla proposta dell’Esecutivo. Anche in caso di presunta omissione, deve valere un lasso di tempo pari a 12 settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge anziché quattro. L’organo parlamentare ha anche ridotto da 12 settimane a otto il periodo entro il quale l’istituzione investita della richiesta emana una decisione con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale, o respinge la richiesta. Eventuali domande di riesame interno vengono decise entro 45 giorni lavorativi e non 18 settimane, come da proposta della Commissione.
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