FONDO UNICREDITO IMMOBILIARE UNO: CAMBIA LA DISCIPLINA FISCALE SUI REDDITI
Milano, 5 aprile 2004 - A decorrere dal 1° gennaio 2004, il decreto legge n. 269 del 2003 ha modificato la disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei fondi comuni di investimento immobiliare eliminando l’imposta sostitutiva dell’1 per cento sul valore netto contabile del fondo. Sui proventi percepiti dai partecipanti attraverso la distribuzione periodica, il riscatto o la liquidazione delle quote del fondo è prevista l’applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto se i proventi sono percepiti da soggetti che detengono le quote nell’esercizio di attività d’impresa commerciale, mentre è applicata a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società. La ritenuta, invece, non è applicata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza completare di cui al d.Lgs. N. 124 del 1993 e dagli Oicr italiani. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi percepiti da soggetti non residenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del d.Lgs. N. 239 del 1996.