Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto 10 marzo 2004con il quale il Ministero del Lavoro ha fissato - nell’ambito del contratto di lavoro intermittente - la misura dell’indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore per i periodi in cui rimane in attesa di utilizzazione, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione di tale indennità è costituita da: minimo tabellare, indennità di contingenza, e.D.r., ratei di mensilità aggiuntivi. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato.