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Notiziario Marketpress di Giovedì 08 Aprile 2004
 
   
  Web alimentazione e benessere  
  ALIMENTARE: SÌ ALLA SICUREZZA, MA TUTELARE I PRODOTTI TIPICI  
   
  Il Parlamento è chiamato a pronunciarsi, in seconda lettura della procedura di codecisione, sul «pacchetto igiene» degli alimenti che rientra nel più ampio Piano d'azione di ristrutturazione e riordino di tutta legislazione in materia alimentare avviato dal Libro Bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare. L'obiettivo è di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato onde raggiungere il livello più alto possibile di protezione della salute dei consumatori e, conseguentemente, contribuire a ripristinarne e a mantenerne la fiducia. E' stata quindi avviata la revisione e la modifica della normativa per renderla più coerente, completa e aggiornata. Questo processo ha già portato all'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e all'adozione di diversi regolamenti di fondamentale importanza per gli operatori ed i consumatori. Su tutto il «pacchetto igiene» sono attualmente in corso negoziati con il Consiglio per giungere ad un compromesso in merito ad alcuni punti che hanno visto divergere, a turno, Parlamento, Commissione e Consiglio. Riguardo al regolamento generale sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare, la posizione comune del Consiglio riprende in larga parte gli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento e accettati dalla Commissione e ne inserisce altri che, al contrario, non erano stati accolti dall'Esecutivo. Si tratta, segnatamente, dell'applicazione eventuale del sistema Haccp (Analisi di rischio e punti critici di controllo) alla produzione primaria, della stesura da parte della Commissione di una relazione sull'applicazione del regolamento e, in materia di potere di esecuzione, della soppressione del ricorso alla procedura dei comitati per aggiungere allegati al regolamento. La Commissione, a titolo di compromesso, ha accolto tali modifiche alla sua proposta iniziale. La relazione di Horst Schnellhardt (Ppe-de, D) ora all'esame della Plenaria, reintroduce taluni emendamenti presentati in prima lettura. Si tratta, più in particolare di modifiche che riguardano: le misure specifiche che devono adottare gli operatori del settore alimentare (mantenimento della catena del freddo, adempimento dei criteri microbiologici e di temperatura dei prodotti, prelievo di campioni e analisi, fissazione di obiettivi e norme di prestazione); la possibilità per gli Stati membri di consentire un'altra forma di presentazione della documentazione comprovante il rispetto dei principi del sistema Haccp a talune imprese (le più piccole); l'imposizione del rispetto del sistema Haccp anche agli operatori del settore impegnati a livello della produzione primaria. La relazione, inoltre, sopprime la possibilità per la Commissione, nell'ambito della procedura di comitatologia, di concedere deroghe agli allegati del regolamento che stabiliscono norme generali in materia di igiene. Una modifica all'allegato Ii prevede poi che vanno adottati provvedimenti per individuare le cause di alcune malattie che colpiscono talune persone suscettibili di venire in contatto con gli alimenti nel corso della loro attività. Nessuna modifica viene apportata all'articolo 13 che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali per adattare i requisiti dell'allegato Ii, al fine di «consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti» o «tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici», a condizione che ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi del regolamento. Uno Stato membro che intende ricorrere a tale facoltà dovrà quindi inviare una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica dovrà fornire una descrizione particolareggiata dei requisiti che si ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento, nonché la descrizione dei prodotti alimentari e degli stabilimenti interessati. Inoltre, dovranno essere esposte le motivazioni dell'adattamento auspicato. Gli altri Stati membri disporranno quindi di tre mesi per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Se così accade, la Commissione deve avviare una consultazione nell'ambito del comitato di regolamentazione, al termine della quale può decidere se le misure previste possano essere attuate o, eventualmente, se sono necessarie delle modifiche. Inoltre, le misure nazionali possono essere attuate se, un mese dopo la scadenza del periodo concesso per inoltrare osservazioni, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o di voler proporre l'adozione di una decisione nell'ambito del comitato. Fanno parte di questo pacchetto anche due proposte che riguardano più specificatamente i prodotti di origine animale. Si tratta sempre di norme in materia di igiene, nonché delle disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Riguardo alla prima, la relazione di Horst Schnellhardt (Ppe-de, D) accoglie globalmente la posizione comune del Consiglio apportando tuttavia una serie di emendamenti in linea con quanto fatto per il regolamento generale sull'igiene dei prodotti. Sulla seconda, la raccomandazione - stilata dallo stesso relatore e adottata dalla commissione competente - accoglie senza modifiche la posizione comune del Consiglio. Infine, la relazione sul regolamento che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano apporta numerosi emendamenti alla posizione comune. In particolare, in caso di mancato rispetto delle norme igieniche la raccomandazione chiede, come in occasione della prima lettura, che siano introdotte «sanzioni uniformi, identiche in tutti gli Stati membri», come la chiusura dell'impresa.  
     
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