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Notiziario Marketpress di Giovedì 08 Aprile 2004
 
   
  Web alimentazione e benessere  
  MANGIMI: GARANTIRE SICUREZZA E TRACCIABILITÀ  
   
  La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha adottato in prima lettura della procedura di codecisione la relazione Hedwig Keppelhoff-wiechert (Ppe-de, D) sui requisiti d'igiene dei mangimi, avanzando 17 emendamenti alla proposta dell'Esecutivo. L'introduzione di un sistema obbligatorio generalizzato di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio sotto forma di assicurazione, applicato a tutti gli operatori del settore dei mangimi, agli occhi dei deputati può non essere realizzabile o opportuna. Pertanto, la Commissione dovrebbe «esaminare questa possibilità in modo più approfondito, considerando le disposizioni legislative in vigore in materia di responsabilità in altri settori, nonché i sistemi e le prassi vigenti negli Stati membri». A tal fine, la Commissione «presenterà una relazione corredata da raccomandazioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento». Ferma restando la possibilità di attuare un sistema volontario di garanzia finanziaria. Riguardo alle disposizioni cui devono attenersi gli operatori del settore, la relazione estende anche ai quei soggetti che «producono mangimi nelle proprie aziende agricole a partire da prodotti primari» l'obbligo di rispettare i precetti dell'allegato I. Si tratta, più in particolare, degli agricoltori che miscelano ingredienti primari e composti per mangimi nella propria azienda. Inoltre, i deputati hanno soppresso la possibilità di introdurre misure nazionali che adattino le disposizioni dell'allegato Ii, ritenendo che i produttori di mangimi interessati da queste disposizioni esercitino la loro attività prevalentemente a livello trasfrontaliero. D'altra parte, i deputati hanno adottato un emendamento che intende evidenziare che, in materia di manuali di buone pratiche e per l'applicazione dei principi Haccp, la priorità spetta gli orientamenti comunitari rispetto a quelli nazionali, conservando comunque la facoltà di emanare orientamenti nazionali per tenere conto della diversità della produzione dei mangimi in Europa. Infatti, malgrado il loro carattere non vincolante, gli orientamenti comunitari contribuiscono a prevenire eventuali alterazioni della concorrenza. I deputati, inoltre, ritengono che le autorità competenti non solo debbano tenere un registro degli stabilimenti ma debbano anche pubblicarlo per dare la responsabilità ad ogni operatore del settore dei mangimi di controllare se il suo fornitore è registrato o meno, tenuto conto che la tracciabilità è uno degli obiettivi primari della proposta. La relazione, infine, introduce esplicitamente nell'articolato che anche i mangimi destinati ad essere esportati debbono soddisfare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, come previsto all'articolo 12 del regolamento 178/2002.  
     
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