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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Aprile 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  CONTRATTI A DISTANZA: DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE  
   
  A seguito della richiesta dello stesso lettore sintetizziamo di seguito i contenuti del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva Ue 97/7, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999. Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni che tutelano il consumatore previste dal Decreto legislativo n. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e dal Decreto legislativo n. 114/98, relativo alla riforma del commercio. Ogni pattuizione contraria alle garanzie previste dalla legge a favore del consumatore è nulla in quanto i diritti individuati dal provvedimento in esame sono irrinunciabili. I soggetti del rapporto sono il consumatore, persona che agisce al di fuori di un'attività professionale, e il fornitore, persona, fisica o giuridica, che agisce nel quadro della propria attività professionale. L'oggetto del rapporto è il contratto a distanza, che viene stipulato mediante tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore. Le tecniche di comunicazione a distanza sono individuate in qualsiasi mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa essere impiegato per la conclusione del contratto: posta elettronica, fax, lettera circolare, catalogo, radio, televisione, videotelefono, telefono con o senza intervento di operatore. Il provvedimento non riguarda i servizi finanziari (operazioni di assicurazione e riassicurazione, operazioni riguardanti i fondi pensione e altri servizi finanziari), le vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, i contratti conclusi con gli operatori di telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici, i contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti su beni immobili (con la sola eccezione delle locazioni), le vendite all'asta. Prima della conclusione del contratto il fornitore è tenuto a inviare al consumatore le informazioni relative l'identità del fornitore, le caratteristiche del bene o del servizio, le condizioni contrattuali. Tutte le comunicazioni devono essere chiare e comprensibili e rispondere ai principi di buona fede e di lealtà nelle transazioni commerciali. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso senza penalità e senza dover specificarne il motivo. Il diritto di recesso deve essere esercitato con l'invio, entro il termine di 10 giorni o di 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fax a condizione che sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata. In caso di intervenuto recesso, il rimborso delle somme già versate dal consumatore deve avvenire gratuitamente e nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza del recesso del consumatore. Il diritto di recesso è escluso nel caso di forniture il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, o il cui oggetto sia costituito da beni personalizzati o confezionati su misura, da prodotti audiovisivi o software sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali, periodici e riviste. Salvo diverso accordo fra le parti, l'esecuzione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ordine. Se il bene o il servizio non sono disponibili, il fornitore deve informare il consumatore e provvedere al rimborso delle somme eventualmente già corrispostegli. Le forniture non richieste sono espressamente vietate nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. La mancata risposta a una proposta contrattuale non può mai essere interpretata come consenso del consumatore. Se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore debbono essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla legge italiana.  
     
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