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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Aprile 2004
 
   
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  MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: DIRETTIVA AI CONCESSIONARI E GESTORI DI AUTOSTRADE SUL LIMITE DI VELOCITÀ SULLE AUTOSTRADE  
   
  In data 30 marzo 2004 il Ministro dei Trasporti ha emanato la Direttiva, indirizzata agli enti proprietari o concessionari di autostrade contenente le modalità di applicazione dei limiti massimi di velocità su autostrade a tre corsie per senso di marcia più corsia di emergenza fino ad un massimo di 150 km/h. Per l'aumento del limite di velocità a 150 km all'ora dovranno essere presenti, contemporaneamente, le seguenti condizioni: compatibilità del tracciato piano-altimetrico rispetto al limite massimo di velocità che si intende imporre per tratte omogenee di lunghezza apprezzabile (almeno 10 km); valutazione del traffico, dell'intensità del traffico e delle condizioni di esercizio prevalenti: devono corrispondere almeno al livello di servizio B, di cui alla tabella 3.4 del Decreto ministeriale 5 novembre 2001 in materia di norme funzionali per la costruzione delle strade, cioè autostrade a tre corsie, più corsia di emergenza, con una portata di servizio di 1.100 autoveicoli equivalenti/ora; condizioni atmosferiche prevalenti: la condizione fa riferimento al comma 1 dell'art. 142 del Codice della Strada che prescrive, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, un limite massimo di velocità di 110 km. Pertanto nelle aree geografiche dove il maltempo (nebbia, pioggia, neve) sia particolarmente frequente, la Direttiva invita gli enti concessionari ad una maggiore cautela; incidentalità dell'ultimo quinquennio: la direttiva fa riferimento al tasso di incidentalità globale e al tasso di incidentalità mortale sulle tratte interessate. Per tasso di incidentalità globale si intende il numero di incidenti rilevati dalla Polizia della strada ogni 100 milioni di km percorsi lungo la tratta in esame. L'adozione del provvedimento di elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km su un tratto di autostrada a tre corsie per senso di marcia più corsia di emergenza può essere assunta solo con il concomitante e favorevole apprezzamento delle condizioni sopra descritte. I soggetti destinatari della Direttiva riferiranno entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture circa l'attuazione della Direttiva in questione, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 142 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 9 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.  
     
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