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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2005
 
   
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  ASSICURAZIONI: RC AUTO AL PASSO COI TEMPI  
   
  Bruxelles, 10 gennaio 2005 - Sarã più agevole assicurare la propria auto per la responsabilità civile, ottenere una copertura efficace e valida al di là delle frontiere del proprio Paese di residenza, nonchè vendere o acquistare un veicolo in un altro Stato membro. Sono questi gli obiettivi ricercati dalla proposta di direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ora all'esame del Parlamento europeo, in seconda lettura della procedura di codecisione. La relazione di Manuel Medina Ortega (Pse, Es), adottata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a larga maggioranza, accoglie favorevolmente la posizione comune del Consiglio, tuttavia ripropone una serie di emendamenti già presentati in prima lettura. Non è comunque escluso che Parlamento e Consiglio giungano a un compromesso prima della votazione della relazione che, peraltro, eviterebbe di dover procedere a una conciliazione.La direttiva in esame, la quinta della serie, mira a colmare le lacune delle quattro precedenti e rispondere alle lamentele dei cittadini che avevano spinto il Parlamento a chiedere per primo, già nel 2001, alla Commissione di ammodernare la normativa in materia di assicurazioni per le automobili. In effetti, le precedenti direttive - adottate negli anni '70 e '80 - non tengono sufficientemente conto nè dello sviluppo degli scambi nel mercato interno dell'Unione, nè della crescita del traffico transfrontaliero dei cittadini.Con la proposta di quinta direttiva si tratta ora, più in particolare, di garantire la conclusione dei contratti di assicurazione di breve durata per soggiorni temporanei in uno Stato membro diverso da quello dell'assicurato (per ragioni di studio, lavoro o residenza secondaria) e facilitare la compravendita di auto in altri Stati membri, prevedendo la possibilità di concludere contratti di assicurazione di 30 giorni, cioè il tempo necessario per immatricolare il veicolo nel paese d'origine dell'acquirente. L'assicurato, inoltre, potrà cambiare compagnia di assicurazione sfruttando la maggiore concorrenzialità del settore al fine di ottenere prezzi migliori grazie al fatto che sarà più agevole ottenere un'attestazione relativa ai sinistri subiti o causati, necessaria a una tale operazione. La quinta direttiva garantirà inoltre una maggiore protezione alle vittime di incidenti causati da un veicolo non identificato. Uno dei punti salienti di questo testo riguarda infatti l'importo minimo della copertura. Per i danni alle persone tale importo sarà pari a 1 milione di euro per vittima e, come già richiesto dal Parlamento in prima lettura, 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero di vittime. Se necessario, gli Stati membri potranno prevedere un periodo transitorio di cinque anni per applicare progressivamente tali nuove disposizioni. Si noti che, attualmente, gli importi minimi per l'€assicurazione obbligatoria per i danni alle persone sono pari a 350.000 euro nel caso di una sola vittima e 500.000 euro per sinistro quando le vittime sono più di una, mentre per i danni alle cose sono pari 100.000 euro per sinistro e per quelli alle cose e alle persone 600.000 euro per sinistro. La commissione parlamentare, contrariamente a quanto avvenuto in prima lettura, non ha modificato le garanzie previste dall'assicurazione per le lesioni subite da pedoni e ciclisti in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, con o senza la responsabilità del guidatore. In prima lettura, invece, il Parlamento aveva proposto di sopprimere tali garanzie temendo che ciò avrebbe comportato un aumento dei costi.Viceversa, contrariamente ai pareri della Commissione e del Consiglio, i deputati hanno deciso di mantenere gli emendamenti relativi alla copertura assicurativa dei rimorchi, chiedendo di sottoporli alle stesse condizioni dei veicoli a motore (compresa l'assicurazione obbligatoria). Inoltre, è stata mantenuta la richiesta del Parlamento in merito alla copertura obbligatoria, da parte dell'assicuratore, delle spese legali o per le eventuali perizie sostenute dall'assicurato nei casi in cui l'incidente si verifichi all'estero. Infine, per permettere alle vittime dei sinistri un accesso agevole alle informazioni sulla situazione della loro pratica, la relazione all'esame del Parlamento prevede l'istituzione di un sito Internet pubblico nel quale saranno centralizzati tutti i rapporti di incidenti stradali redatti dai servizi di polizia e dai servizi d'urgenza.  
     
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